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Art. 89 L. 689/1981 — Casi di perseguibilità a querela
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Dopo l' articolo 493 del codice penale è inserito il seguente: "Art.
493-bis. – (Casi di perseguibilità a querela). – I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".