Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 89 L. 689/1981 – Casi di perseguibilità a querela

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

Dopo l' articolo 493 del codice penale è inserito il seguente: "Art.

493-bis. – (Casi di perseguibilità a querela). – I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".

In sintesi

  • Introduce l'articolo 493-bis c.p. che disciplina la perseguibilita a querela per i reati di falsita relativi a scritture private.
  • Riguarda i delitti previsti dagli articoli 485, 486, 488, 489 e 490 c.p. (falsita in scrittura privata).
  • Si procede d'ufficio se la falsita riguarda un testamento olografo.
  • Riflette la natura prevalentemente privatistica degli interessi tutelati dalla falsita in scritture private.
  • Espressione del principio generale di proporzionalita della risposta penale.
Indice dei contenuti

L'articolo 89 introduce nel codice penale l'articolo 493-bis, modificando significativamente il regime di procedibilita per i reati di falsita relativi a scritture private. Si tratta di una delle disposizioni piu importanti della L. 689/1981 in tema di razionalizzazione del sistema penale: la scelta di subordinare alla querela alcuni reati prima procedibili d'ufficio riflette una nuova sensibilita verso la proporzionalita della risposta penale e verso la valorizzazione della volonta della persona offesa.

L'ambito di applicazione

La perseguibilita a querela riguarda i delitti di cui agli articoli 485 (falsita in scrittura privata), 486 (falsita in foglio firmato in bianco), 488 (altre falsita in foglio firmato in bianco - applicabilita di disposizioni sulle falsita materiali), 489 (uso di atto falso) e 490 (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri). La perseguibilita a querela opera quando queste falsita riguardano una scrittura privata: in tal caso il legislatore valorizza la dimensione privatistica dell'interesse tutelato.

L'eccezione del testamento olografo

Il secondo comma dell'articolo 493-bis introduce un'eccezione significativa: si procede d'ufficio se i fatti riguardano un testamento olografo. La scelta riflette la peculiare natura del testamento, atto fortemente connotato dalla volonta di garantire la corretta successione e quindi caratterizzato da un interesse pubblico rilevante (la corretta devoluzione dei beni post mortem). La pubblica fede del testamento giustifica una tutela penale rafforzata, non subordinata alla querela.

La logica della scelta legislativa

Subordinare la perseguibilita di reati di falsita in scrittura privata alla querela esprime una valutazione di politica criminale precisa: gli interessi protetti sono di rilievo essenzialmente privato (rapporti negoziali, interessi patrimoniali individuali), per cui e ragionevole rimettere alla parte lesa la decisione di attivare la tutela penale. Si evita cosi un sovraccarico ingiustificato del sistema penale per fatti che la stessa parte lesa potrebbe non avere interesse a perseguire.

Coerenza con la riforma del 1981

La disposizione si inserisce coerentemente nel disegno complessivo della L. 689/1981: razionalizzare il sistema penale, escludere o subordinare la tutela penale per condotte di prevalente rilievo privatistico, valorizzare la volonta della persona offesa. Lo stesso principio si ritrova in altre disposizioni del Capo III dedicato alle modifiche del codice penale (artt. 90-97), che hanno introdotto la perseguibilita a querela per diversi reati patrimoniali e di lesioni.

Profili applicativi

La distinzione tra scrittura privata generica e testamento olografo richiede attenta verifica: il giudice deve qualificare l'oggetto della falsita per individuare il corretto regime di procedibilita. La querela, quando richiesta, deve essere presentata nei termini di legge (oggi tre mesi dalla notizia del fatto, ex art. 124 c.p.) e puo essere rimessa secondo le regole generali.

Casi pratici

Caso 1: falsita di scrittura privata negoziale

Tizio falsifica una scrittura privata recante una promessa di vendita. La condotta integra l'articolo 485 c.p. Per effetto dell'articolo 493-bis c.p., la perseguibilita e subordinata alla querela della persona offesa (il promittente venditore). Senza querela, l'azione penale non puo essere iniziata.

Caso 2: falsita di testamento olografo

Caio falsifica un testamento olografo della zia per attribuirsi beni che non gli spetterebbero. Trattandosi di testamento olografo, l'eccezione del secondo comma dell'articolo 493-bis si applica: la perseguibilita e d'ufficio e l'azione penale puo essere iniziata anche senza querela degli eredi legittimi.

Domande frequenti

Quali reati sono perseguibili a querela ai sensi dell'articolo 493-bis?

I delitti previsti dagli articoli 485, 486, 488, 489 e 490 c.p., quando concernono una scrittura privata. La regola e quindi limitata alla falsita su atti privati.

Perche il testamento olografo e escluso dalla querela?

Per la peculiare rilevanza pubblica della corretta devoluzione successoria. L'interesse alla genuinita del testamento e considerato di rilievo non solo privato, giustificando la procedibilita d'ufficio.

La querela puo essere rimessa?

Si, secondo le regole generali sulla remissione della querela (artt. 152-155 c.p.). La remissione comporta l'estinzione del reato salvo il rifiuto del querelato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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