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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sostituisce gli articoli 334 e 335 del codice penale in materia di sottrazione/danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.
  • L'art. 334 disciplina la condotta dolosa di sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.
  • L'art. 335 sanziona la violazione colposa dei doveri di custodia da parte del custode.
  • Modulazione della pena in base alla qualita del soggetto agente: custode, proprietario, terzo.
  • Norma di sistema che riorganizza la tutela penale del vincolo di sequestro.

Testo dell'articoloVigente

Art. 86 L. 689/1981 — Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art.

334. – (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa). – Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia". "Art.

335. – (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa). – Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".

Commento

L'articolo 86 della L. 689/1981 e una norma di tipo novellistico: non introduce direttamente fattispecie, ma sostituisce il testo degli articoli 334 e 335 del codice penale, ridisegnando la tutela penale del vincolo di sequestro disposto nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi. La disposizione riflette la tecnica legislativa frequentemente utilizzata negli anni '80 per riformare il diritto penale: interventi novellistici sul codice piuttosto che legislazione speciale.

La nuova struttura dell'articolo 334 c.p.

Il nuovo testo dell'articolo 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro) prevede una fattispecie modulata in funzione della qualita del soggetto agente. La condotta tipica - sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o deteriorare una cosa sottoposta a sequestro - integra una graduazione delle pene: piu grave la condotta del custode che agisce per favorire il proprietario, meno grave quella del proprietario stesso. La pena base e la reclusione da sei mesi a tre anni con multa.

Il regime dell'articolo 335 c.p.

Il nuovo articolo 335 c.p. (violazione colposa dei doveri di custodia) introduce una fattispecie colposa, complementare a quella dolosa dell'articolo 334. La condotta tipica e la causazione, per colpa, della distruzione o dispersione della cosa custodita, ovvero l'agevolazione della sua sottrazione o soppressione. La pena - reclusione fino a sei mesi o multa - riflette la minore gravita rispetto alla condotta dolosa.

La graduazione soggettiva delle pene

La scelta di modulare le pene in funzione della qualita del soggetto agente esprime una valutazione politico-criminale precisa: il custode che tradisce gli obblighi di tutela e considerato piu colpevole del proprietario che cerca di sottrarsi al vincolo. Si tratta di una graduazione razionale, che valorizza la posizione di garanzia assunta dal custode e la maggiore offensivita della sua condotta verso l'amministrazione della giustizia.

L'oggetto della tutela

Le disposizioni tutelano l'effettivita del provvedimento di sequestro, garantendo penalmente il rispetto del vincolo imposto sui beni. Si tratta di una tutela strumentale all'amministrazione della giustizia, coerente con la collocazione sistematica degli articoli 334 e 335 nel Titolo III del Libro II del codice penale (delitti contro l'amministrazione della giustizia).

Evoluzione normativa

Le pene pecuniarie originariamente fissate in lire sono state successivamente adeguate dalla riforma del sistema sanzionatorio. La struttura sostanziale delle fattispecie introdotte dall'articolo 86 e tuttora vigente nel codice penale, segno della solidita dell'impianto disegnato nel 1981. La distinzione tra condotta dolosa (art. 334) e colposa (art. 335) resta paradigma di tecnica legislativa nella tutela penale dei vincoli reali pubblici.

Domande frequenti

Quale e la differenza tra art. 334 e art. 335 c.p.?

L'art. 334 punisce condotte dolose di sottrazione/distruzione di cose sequestrate; l'art. 335 punisce la causazione colposa, da parte del custode, della perdita o dispersione delle cose.

Le pene sono modulate in base al soggetto agente?

Si. Il custode che agisce per favorire il proprietario e punito piu severamente; il proprietario stesso e punito con pene minori; il terzo estraneo subisce la pena base.

Quale e l'oggetto della tutela penale?

L'effettivita del provvedimento di sequestro e, indirettamente, la corretta amministrazione della giustizia. Si tratta di tutela strumentale rispetto al provvedimento giudiziario o amministrativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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