In sintesi
- Individua il giudice competente sulla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 77.
- Distingue a seconda del momento processuale in cui la richiesta e formulata: prima o dopo l'emissione del decreto di citazione/ordinanza di rinvio a giudizio.
- Nella fase iniziale provvede il pretore per i procedimenti di sua competenza, il giudice istruttore negli altri casi.
- Nella fase successiva e competente il giudice del dibattimento.
- Il parere del pubblico ministero e espresso, secondo i casi, dal procuratore della Repubblica o dal PM di udienza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 78 L. 689/1981 — Competenza
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica. Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza. ((5))
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Commento
L'articolo 78 risolve il problema della competenza per le richieste ex articolo 77, costruendo un sistema modulato sulla fase processuale di presentazione dell'istanza. La disposizione riflette l'assetto del codice di procedura penale del 1930, ancora vigente nel 1981, con figure quali il giudice istruttore e la distinzione tra procedimenti pretorili e quelli del tribunale.
L'assetto originario e il superamento normativo
Il riferimento al pretore e al giudice istruttore rinvia all'organizzazione giudiziaria pre-1989. Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e con la riforma del giudice unico (D.Lgs. 51/1998 che ha soppresso il pretore), la disposizione e stata oggetto di un'opera di lettura adattata da parte degli interpreti. Le figure storiche del pretore e del giudice istruttore non esistono piu nella loro configurazione originaria, ma la logica distributiva della competenza per fase resta ancora un utile criterio interpretativo.
La logica della distribuzione
Il criterio fondamentale e funzionale: nella fase precedente l'investitura formale del giudice del dibattimento, la richiesta e esaminata dall'organo che gestisce la fase preliminare; successivamente, e il giudice del merito a decidere. Questa logica garantisce coerenza con il principio di celerita e di concentrazione, evitando passaggi processuali artificiosi.
Il ruolo del pubblico ministero
Il parere del PM e elemento essenziale della procedura ex articolo 77. L'articolo 78 chiarisce chi e tenuto a esprimerlo: nella fase iniziale il procuratore della Repubblica titolare dell'azione penale; nella fase dibattimentale il PM di udienza. Questa scelta tiene conto della contiguita funzionale tra organo dell'accusa e fase processuale di riferimento.
Implicazioni applicative
Pur trattandosi di una norma datata nella formulazione, il criterio sostanziale - far provvedere il giudice gia investito della fase in corso, con parere dell'organo dell'accusa funzionalmente competente - resta attuale e coerente con i principi del nuovo codice di procedura penale. La giurisprudenza ha progressivamente operato un adeguamento ermeneutico per consentire l'applicazione della disposizione nel mutato contesto ordinamentale.
Valore sistematico
La disposizione testimonia l'attenzione del legislatore del 1981 al dettaglio procedurale: una riforma sostanziale di tale ampiezza richiedeva regole di raccordo precise per garantire effettivita all'istituto. La completezza tecnica delle norme procedimentali della L. 689/1981 e uno dei tratti che ne hanno consentito una durata applicativa significativa.
Domande frequenti
La distinzione tra pretore e giudice istruttore e ancora attuale?
Formalmente no, ma la logica distributiva della competenza per fase resta valida e viene applicata adattando il riferimento alle figure giudiziarie del codice di procedura penale vigente.
Chi esprime il parere del pubblico ministero?
Nella fase precedente la citazione, il procuratore della Repubblica titolare dell'azione penale; dopo, il PM di udienza che partecipa al dibattimento.
Il parere del PM e vincolante?
Si, il parere favorevole del PM e presupposto necessario per l'applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 77. Senza tale parere il giudice non puo procedere all'applicazione.
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