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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 L. 689/1981 – Articolo abrogato
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , la legge 24 dicembre 1975, n. 706 , nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 41 L. 689/1981 – Norme processuali transitorie→Art. 43 L. 689/1981 – Entrata in vigore→Art. 40 L. 689/1981 – Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione→Art. 44 L. 689/1981 – Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere→Art. 39 L. 689/1981 – Articolo abrogato→Art. 45 L. 689/1981 – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale→Art. 38 L. 689/1981 – Articolo abrogato→Art. 46 L. 689/1981 – Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.