In sintesi
- I provvedimenti sanzionatori dell'autorita regionale non sono soggetti al controllo della commissione di cui all'art. 41 L. 62/1953.
- L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione regionale segue le regole generali degli artt. 22 e 23.
- La norma rafforza l'autonomia decisionale delle Regioni in materia sanzionatoria di propria competenza.
- Resta ferma la giurisdizione ordinaria sull'opposizione (oggi rito di cognizione semplificato).
- L'autorita regionale agisce nelle materie di competenza ai sensi dell'art. 17, comma 3.
Testo dell'articoloVigente
Art. 31 L. 689/1981 — Provvedimenti dell’autorità regionale
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall' articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 . L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.
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Commento
L'art. 31 e una norma di raccordo istituzionale che chiarisce il regime delle ordinanze-ingiunzione adottate dall'autorita regionale in materia di sanzioni amministrative. La disposizione opera due chiarimenti rilevanti: esclude l'applicabilita di un controllo preventivo di legittimita previsto dalla legge 62/1953 (legge cosiddetta Scelba sui controlli statali sugli atti regionali) e conferma che il regime di opposizione resta quello ordinario degli artt. 22 e 23. Si tratta di una norma con limitata portata applicativa attuale, ma con valore sistematico nell'inquadramento dei rapporti tra Stato e Regioni in sede sanzionatoria.
Il controllo escluso: la commissione ex art. 41 L. 62/1953
La legge 10 febbraio 1953, n. 62 disciplinava la costituzione e il funzionamento degli organi delle Regioni a statuto ordinario; l'art. 41 prevedeva una commissione di controllo statale sugli atti amministrativi regionali. L'art. 31 L. 689/1981 sottrae a tale controllo i provvedimenti sanzionatori, evitando una doppia verifica (amministrativa pre-emissione e giurisdizionale post-opposizione) che avrebbe appesantito il sistema. La riforma del Titolo V della Costituzione (L. cost. 3/2001) ha poi soppresso del tutto il controllo preventivo statale sugli atti regionali (art. 124 Cost. abrogato), rendendo l'esclusione qui prevista in parte superflua ma confermando la direzione di sgravio.
Il regime di opposizione: rinvio agli artt. 22 e 23
Il secondo comma chiarisce che contro l'ordinanza-ingiunzione regionale l'opposizione segue le regole generali della legge 689/1981: termine di trenta giorni dalla notifica (sessanta per i residenti all'estero), competenza del giudice ordinario, rito speciale oggi disciplinato dagli artt. 6 e ss. D.Lgs. 150/2011 come novellati dalla riforma Cartabia. Non vi sono percorsi di tutela differenziati per il fatto che l'atto promana da un'autorita regionale: la natura dell'organo emittente non incide sulla giurisdizione ne sul rito.
Le materie di competenza regionale
L'autorita regionale e competente a emettere ordinanze-ingiunzione nelle materie attribuite alla potesta regionale (art. 117 Cost.). Tipicamente: commercio, agricoltura, ambiente nelle competenze residue, sanita, turismo, professioni regolamentate, sport, beni culturali. Il provvedimento e emesso dal dirigente regionale competente per materia, con notifica curata dagli uffici regionali. La motivazione deve dare conto degli accertamenti e delle valutazioni svolte, in coerenza con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.
Riscossione dei proventi e devoluzione
I proventi delle sanzioni regionali, ai sensi dell'art. 29, comma 3, affluiscono al bilancio regionale. La riscossione coattiva puo seguire le procedure ordinarie (ruolo e cartella) ovvero le procedure regionali in autonomia, anche tramite ingiunzione fiscale rafforzata ex R.D. 639/1910 e L. 160/2019. Molte Regioni hanno costituito societa partecipate o si avvalgono di concessionari iscritti all'albo per la riscossione massiva (es. sanzioni in materia di assistenza sanitaria).
Coordinamento con le sanzioni statali
Possono porsi questioni di concorso tra sanzione regionale e statale per la stessa condotta. Il principio di specialita ex art. 9 L. 689/1981 risolve i conflitti facendo prevalere la norma speciale. Nelle materie concorrenti la competenza regionale opera nei limiti dei principi fondamentali statali; eventuali sovrapposizioni vanno gestite caso per caso, escludendo bis in idem sostanziale (anche in luce della giurisprudenza CEDU sull'art. 4 Prot. 7).
Tutela giurisdizionale e profili processuali
L'opposizione si propone con ricorso al giudice di pace o al tribunale a seconda dell'importo della sanzione (soglia attuale, art. 7 D.Lgs. 150/2011). Il giudizio segue il rito semplificato di cognizione. La sentenza e appellabile salvo le ipotesi escluse. In sede di opposizione il giudice esercita un sindacato di merito: puo annullare, ridurre, confermare l'ordinanza, anche rideterminando la sanzione nei limiti edittali.
Domande frequenti
Le ordinanze regionali in materia di sanzioni amministrative sono soggette a controllo statale?
No. L'art. 31 esclude espressamente il controllo della commissione prevista dalla L. 62/1953. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, peraltro, il controllo preventivo statale sugli atti regionali e stato soppresso del tutto.
Come si impugna un'ordinanza-ingiunzione regionale?
Con opposizione al giudice ordinario nelle forme generali degli artt. 22 e 23 L. 689/1981, oggi regolate dal D.Lgs. 150/2011. Termine di trenta giorni dalla notifica, competenza del giudice di pace o tribunale a seconda dell'importo.
A chi vanno i proventi delle sanzioni regionali?
Al bilancio regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, L. 689/1981. La Regione puo riscuotere tramite ruolo nazionale o ingiunzione fiscale rafforzata gestita in autonomia, anche da concessionari privati iscritti all'albo.
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