Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 707 c.c. Consegna dei beni all’erede
In vigore
L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento dell'art. 707 c.c. nell'ufficio dell'esecutore
L'art. 707 del Codice Civile disciplina uno dei momenti più delicati nella vita dell'ufficio dell'esecutore testamentario: il passaggio della disponibilità materiale dei beni ereditari dall'esecutore agli eredi. La norma costituisce il naturale corollario dell'art. 703 c.c., che attribuisce all'esecutore il potere di prendere possesso dei beni dell'eredità per il tempo strettamente necessario all'adempimento del suo incarico. La detenzione esecutoria, dunque, è per definizione provvisoria e funzionale: cessa man mano che si esauriscono le ragioni dell'ufficio.
Il legislatore ha costruito un meccanismo bilanciato: da un lato riconosce all'erede il diritto di ottenere la consegna dei beni che non servono più all'esecutore, dall'altro consente a quest'ultimo di trattenere quanto occorre per soddisfare obbligazioni e legati pendenti. La norma impedisce così sia la compressione ingiustificata dei diritti dell'erede, sia la vanificazione dell'incarico esecutorio.
Il presupposto della richiesta e l'ambito dell'obbligo di consegna
L'obbligo di consegna sorge su richiesta dell'erede: l'esecutore non è tenuto a consegnare spontaneamente, ma deve provvedere prontamente quando viene sollecitato. La richiesta è atto recettizio a forma libera, anche se la prassi notarile suggerisce la formalizzazione mediante atto scritto, raccomandata o PEC, sia per finalità probatorie sia per individuare con precisione i beni richiesti.
L'obbligo si estende a tutti i beni non necessari all'esercizio dell'ufficio. La valutazione di necessità è rimessa in prima battuta all'esecutore, ma è suscettibile di controllo giudiziale: l'erede che ritenga il rifiuto pretestuoso può ricorrere al giudice ordinario, oppure attivare i rimedi degli artt. 709 c.c. (responsabilità per colpa) e 710 c.c. (esonero per gravi irregolarità). Costituiscono beni necessari tipicamente quelli destinati a essere alienati per pagare i debiti ereditari, quelli oggetto di legati ancora pendenti, quelli vincolati a oneri o modi testamentari da adempiere.
I limiti del rifiuto: legati condizionali e a termine
Il secondo comma dell'art. 707 c.c. delinea con precisione i confini del rifiuto. L'esecutore non può rifiutare la consegna invocando genericamente la sussistenza di obbligazioni testamentarie: deve trattarsi di obbligazioni specifiche, di legati condizionali (la cui esigibilità dipende dal verificarsi di una condizione) o di legati a termine (la cui esigibilità è differita nel tempo). La ratio è duplice: tutelare il legatario futuro e impedire all'erede di acquisire beni che, sopravvenuto l'evento o scaduto il termine, dovrebbero comunque essere restituiti.
Il rifiuto cade tuttavia in due ipotesi: quando l'erede dimostra di aver già soddisfatto le obbligazioni (con prova documentale rigorosa: quietanze, atti di trasferimento, scritture private autenticate); quando l'erede offre idonea garanzia per l'adempimento. La nozione di idonea garanzia ricomprende fideiussioni bancarie, polizze assicurative, ipoteche su beni personali, depositi cauzionali. La verifica dell'idoneità è rimessa al giudizio dell'esecutore, salvo controllo giudiziale in caso di contestazione.
Caso pratico: la successione di Tizio e l'immobile richiesto da Caio
Alla morte di Tizio si apre la successione testamentaria che istituisce erede universale il figlio Caio e dispone un legato di 50.000 euro a favore della nipote Mevia, da corrispondersi al compimento del venticinquesimo anno di età (legato a termine). Esecutore testamentario è nominato il notaio Sempronio, che prende possesso dell'asse comprendente un immobile residenziale e un portafoglio titoli di 200.000 euro. Caio, sei mesi dopo l'apertura della successione, chiede a Sempronio la consegna dell'immobile, intendendo trasferirvisi. Sempronio, valutata la consistenza del patrimonio, ritiene di poter consegnare l'immobile trattenendo il portafoglio titoli quale garanzia naturale del legato a termine ancora pendente in favore di Mevia.
Successivamente Caio richiede anche la consegna del portafoglio titoli, offrendo a Sempronio una fideiussione bancaria di 60.000 euro a copertura del legato in favore di Mevia. Verificata l'idoneità della garanzia (banca primaria, importo congruo rispetto al legato e ai relativi interessi futuri), Sempronio procede alla consegna anche del portafoglio. L'ufficio si avvia così alla conclusione, salvo l'obbligo di rendiconto ex art. 709 c.c.
Coordinamento con il sistema codicistico e profili processuali
L'art. 707 c.c. si coordina anzitutto con l'art. 703 c.c., che attribuisce all'esecutore il possesso temporaneo dei beni: la consegna ex art. 707 segna il momento di cessazione di tale possesso strumentale, restituendo all'erede la pienezza del godimento. Vanno altresì considerati: l'art. 704 c.c. sui poteri di amministrazione dell'esecutore; l'art. 709 c.c. sul rendiconto, che presuppone la chiusura della gestione; gli artt. 651-658 c.c. sull'efficacia del legato e l'esecuzione dei legati.
Sul piano processuale, in caso di controversia, l'erede può promuovere azione di condanna alla consegna dinanzi al giudice ordinario competente per valore, eventualmente con richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ove ricorrano gli estremi del periculum in mora (deperimento, dispersione, custodia infedele). Il giudice valuterà discrezionalmente l'esistenza dei presupposti per il rifiuto e l'idoneità delle garanzie offerte, con motivazione censurabile in sede di legittimità.
Domande frequenti
Quando l'esecutore deve consegnare i beni all'erede?
Quando l'erede ne fa richiesta e i beni non sono necessari all'esercizio dell'ufficio. La consegna deve avvenire prontamente, secondo correttezza e buona fede (artt. 707 e 703 c.c.).
Quali beni può legittimamente trattenere l'esecutore?
Solo quelli necessari per adempiere obbligazioni testamentarie, legati condizionali o a termine. La trattenuta deve essere proporzionata e giustificata: ogni eccedenza è arbitraria e fonte di responsabilità ex art. 709 c.c.
Come può l'erede ottenere la consegna in caso di legati pendenti?
Provando di aver già soddisfatto le obbligazioni, oppure offrendo idonea garanzia (fideiussione bancaria, polizza, ipoteca). La valutazione di idoneità è dell'esecutore, salvo controllo giudiziale.
Cosa si intende per «idonea garanzia»?
Una garanzia obiettivamente sufficiente a coprire l'importo dovuto, prestata da soggetto solvibile. La giurisprudenza valorizza fideiussioni bancarie, polizze assicurative e ipoteche, escludendo garanzie personali di terzi non patrimonialmente sicuri.
Cosa può fare l'erede se l'esecutore rifiuta la consegna?
Può promuovere azione giudiziale di condanna alla consegna, chiedere l'esonero ex art. 710 c.c. e ottenere il risarcimento ex art. 709 c.c. In casi urgenti è esperibile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.