- Tratta abrogazione di norme nella disciplina sanzionatoria della Parte Quarta
- Distingue tra illecito amministrativo, contravvenzionale e delitto
- Si coordina con i delitti ambientali del codice penale (artt. 452-bis ss.)
- Rileva ai fini della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001
- Prevede strumenti di estinzione e prescrizioni d'ufficio (l. 68/2015)
Testo dell'articoloVigente
Art. 264 Cod. Amb. — abrogazione di norme
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza: a) la legge 20 marzo 1941, n. 366 ; b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ; c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , ad eccezione dell’articolo 9 e dell’articolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell’ articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies; e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45 ; f) l’ articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell’ articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; h) l’ articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994 ; i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 . Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; l) l’ articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dall’ articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178 ; m) l’ articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , ultimo periodo, dalle parole: “i soggetti di cui all’artico 38, comma 3, lettera a)” sino alla parola: “CONAI”; n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 o) gli articoli 4 , 5 , 8 , 12 , 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 . Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996 . Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell’ articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi p revisti dalla parte quarta del presente decreto; p) l’ articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93 .
2. Il Governo, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Stesso numero, altri codici
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Commento
La risposta sanzionatoria della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente è stratificata: alcune condotte costituiscono illecito amministrativo, altre configurano contravvenzioni o delitti veri e propri. La disposizione in esame si inserisce in questo sistema graduato e va coordinata con le fattispecie del codice penale in materia di delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.) introdotte dalla l. 68/2015.
Struttura della fattispecie
La disposizione sulle abrogazione di norme presenta una struttura tipica dell'illecito ambientale: condotta materiale, soggetto attivo, oggetto materiale (rifiuto) ed elemento soggettivo. elenco delle norme abrogate dalla parte rifiuti del codice. La natura giuridica dell'illecito — amministrativa, contravvenzionale o delittuosa — determina conseguenze rilevanti sul regime probatorio, sulla prescrizione, sull'applicabilità dell'oblazione e sull'eventuale coinvolgimento del giudice penale o di quello amministrativo nelle successive fasi di controllo.
Elemento soggettivo e oblazione
In linea generale, per le contravvenzioni ambientali l'elemento soggettivo è alternativamente il dolo o la colpa, salvo che la norma richieda specificamente il dolo. La parte VI-bis del codice, introdotta dalla l. 68/2015, ha disciplinato la procedura di estinzione delle contravvenzioni mediante prescrizioni dell'organo di vigilanza (artt. 318-bis ss.), istituto che la Cassazione ha valorizzato come strumento deflattivo e di ripristino.
Rapporti con i delitti contro l'ambiente
La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) e il delitto di traffico organizzato di rifiuti (oggi art. 452-quaterdecies c.p., già art. 260 d.lgs. 152/2006). Le fattispecie del Codice dell'Ambiente costituiscono oggi la base contravvenzionale del sistema, mentre i delitti del codice penale intervengono per le condotte di maggiore offensività.
Responsabilità degli enti
Molti reati ambientali, inclusi quelli della parte rifiuti, sono presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 (art. 25-undecies). L'ente che svolge attività di gestione rifiuti deve quindi adottare modelli organizzativi adeguati che includano procedure di tracciabilità, controllo dei trasportatori e gestione documentale (registri e formulari).
Profili processuali e giurisdizione
La giurisdizione, per le contravvenzioni e i delitti, è quella penale ordinaria; per gli illeciti amministrativi, il giudice ordinario competente è il giudice di pace o il tribunale, secondo i casi. La Cassazione ha più volte affermato il principio della specialità tra illecito amministrativo e penale, dando rilievo all'oggetto giuridico tutelato e all'elemento materiale della condotta. Il sequestro preventivo, ex artt. 321 c.p.p., è strumento frequente nei procedimenti per reati ambientali, anche su aree e impianti. Va inoltre considerato il ruolo dell'Avvocatura dello Stato nel contenzioso che coinvolge il MASE o altre amministrazioni statali, in particolare per i Siti di Interesse Nazionale e per le azioni di danno ambientale ex Parte Sesta del codice.
Domande frequenti
Che natura giuridica ha l'illecito previsto dall'articolo 264?
Dipende dalla fattispecie concreta: il Codice dell'Ambiente alterna illeciti amministrativi, contravvenzioni e — per il rinvio al codice penale — delitti veri e propri. La natura giuridica determina conseguenze su prescrizione, oblazione, competenza e responsabilità degli enti.
Quale rapporto sussiste con i delitti contro l'ambiente del codice penale?
La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.). Le fattispecie del Codice dell'Ambiente operano come base contravvenzionale del sistema, mentre il codice penale interviene per le condotte di maggiore gravità.
L'illecito può comportare la responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001?
Sì. I principali reati ambientali sono presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001. Le società che operano nel settore devono adottare modelli organizzativi adeguati con procedure specifiche di prevenzione del rischio ambientale.
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