← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministro può disporre la chiusura anticipata e semplificata della procedura se l'OSL non può concludere entro i termini per l'onerosità della determinazione della massa.
  • La chiusura anticipata fissa modalità specifiche, tenendo conto del parere della Commissione per la stabilità finanziaria.
  • Quando il rendiconto è approvato senza reale risanamento, il Ministro dispone la prosecuzione della procedura.
  • La prosecuzione è affidata a un nuovo organo di gestione del risanamento.
  • Modalità e regole sono integrate dal decreto ministeriale e dalla disciplina regolamentare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 268 Bis TUEL — Articolo 268-bis

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l’onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

1-bis. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l’ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall’articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l’esistenza di ulteriori passività pregresse , ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l’ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell’organismo straordinario di liquidazione di cui all’articolo 252 .

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell’ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell’interno su designazione del sindaco dell’ente locale interessato.

4. L’attività gestionale ed i poteri dell’organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell’interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l’ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell’ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell’interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell’interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.

Commento

L'articolo 268-bis TUEL introduce due strumenti straordinari per gestire situazioni in cui la procedura di dissesto non riesce a chiudersi secondo le regole ordinarie. È una norma di flessibilità: il legislatore prende atto che esistono casi-limite, in cui la complessità del passivo o la mancanza di reale risanamento richiedono soluzioni speciali, distinte dal modello standard delineato dagli articoli precedenti.

La chiusura anticipata e semplificata

Il primo strumento è la chiusura anticipata: se l'OSL non può concludere la procedura entro i termini di legge per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva, il Ministro dell'Interno, d'intesa con il sindaco, dispone con decreto la chiusura anticipata e semplificata, riferita a quanto già definito al trentesimo giorno precedente. È una soluzione pragmatica: meglio chiudere con quanto accertato che restare bloccati nell'analisi.

Le modalità della chiusura anticipata

Il decreto ministeriale fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Tipicamente comporta pagamenti a percentuale uniforme sui debiti già ammessi, transazioni globali con le categorie di creditori e rinuncia all'analisi residua delle pretese ancora pendenti, fermi i diritti dei creditori di agire in altra sede. È una soluzione di compromesso che bilancia equità sostanziale e necessità di chiudere il capitolo dissesto.

La prosecuzione della procedura

Il secondo strumento (comma 1-bis) opera in direzione opposta: quando l'OSL ha approvato il rendiconto della liquidazione senza che l'ente abbia raggiunto un reale risanamento finanziario, il Ministro, d'intesa con il sindaco e sentita la Commissione, dispone la prosecuzione della procedura. È il riconoscimento che la formale chiusura non basta: se i conti restano squilibrati, occorre proseguire con misure straordinarie.

L'organo di prosecuzione

La prosecuzione della gestione è affidata a un nuovo organo di gestione del risanamento. La norma rinvia ai successivi commi e a regolamenti ministeriali per i dettagli operativi. Si tratta di un meccanismo che può sovrapporsi temporalmente alla gestione ordinaria, con poteri e funzioni dedicati esclusivamente al completamento del riequilibrio finanziario sostanziale, oltre l'aspetto puramente liquidatorio.

La logica di sistema

Le due previsioni sono complementari: la chiusura anticipata gestisce situazioni in cui la procedura è troppo onerosa da completare; la prosecuzione gestisce situazioni in cui la procedura è stata completata ma senza risultati. Entrambe sono espressione di un approccio pragmatico al dissesto, riconoscendo che le procedure giuridiche devono adattarsi alle complessità reali del risanamento di un'amministrazione locale.

Il ruolo della Commissione

In entrambe le ipotesi, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali svolge un ruolo tecnico decisivo, fornendo il parere su cui si fonda il decreto ministeriale. La Commissione opera come consigliere tecnico del Ministro e garante della coerenza complessiva del sistema, con un consolidato corpus di prassi operative che orientano le scelte caso per caso.

Domande frequenti

Quando si applica la chiusura anticipata?

Quando l'OSL non può concludere la procedura entro i termini di legge per la particolare onerosità degli adempimenti connessi alla determinazione della massa. Il Ministro, d'intesa col sindaco e sentita la Commissione, ne dispone la chiusura anticipata con riferimento a quanto già definito.

Cosa significa prosecuzione della procedura?

Quando il rendiconto è stato approvato ma l'ente non ha raggiunto un reale risanamento, il Ministro dispone con decreto la prosecuzione della procedura attraverso un nuovo organo di gestione del risanamento. È uno strumento per non lasciare l'ente in situazione di squilibrio non risolto.

I creditori sono tutelati in caso di chiusura anticipata?

Restano tutelati per i debiti già ammessi al piano e oggetto di pagamento. Per le pretese non ancora definite, possono restare salvi i diritti di agire in altre sedi giurisdizionali, secondo le specifiche modalità fissate dal decreto ministeriale di chiusura.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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