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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Istituisce il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale come organo esecutivo dell'ordine professionale.
  • Disciplina composizione, durata in carica e modalità di funzionamento del Consiglio.
  • Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art. 214 e rappresenta l'ordine all'esterno.
  • Esercita funzioni di amministrazione, gestione dell'Albo, vigilanza e disciplina nei confronti degli iscritti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 215 CPI — Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo

214. 2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

Commento

L'articolo 215 istituzionalizza il Consiglio dell'ordine quale organo di vertice dell'ente professionale dei consulenti in proprietà industriale. La norma struttura un organo collegiale chiamato a dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea e a presidiare il funzionamento ordinario dell'Albo.

Natura e composizione

Il Consiglio dell'ordine è organo collegiale composto da un numero di consiglieri eletti dagli iscritti. La composizione tiene tipicamente conto della rappresentanza delle sezioni dell'Albo (brevetti e marchi) per assicurare equilibrio tra le specializzazioni. Il numero dei componenti è fissato dalla legge o dal regolamento interno.

Durata in carica

I consiglieri durano in carica per un periodo determinato (tipicamente alcuni anni), rinnovabile secondo le regole interne. Il rinnovo periodico assicura turnazione e accountability, evitando concentrazioni di potere e favorendo la circolazione dei ruoli direttivi all'interno della professione.

Funzioni amministrative

Il Consiglio gestisce l'Albo, cura le iscrizioni, le variazioni, le cancellazioni e le sospensioni; tiene aggiornati i registri; rappresenta l'ordine nei rapporti con istituzioni pubbliche, UIBM e altri organismi. Predispone il bilancio annuale e sovrintende ai servizi rivolti agli iscritti.

Funzioni disciplinari

Il Consiglio esercita la potestà disciplinare ai sensi degli artt. 220 e 211, decidendo sui procedimenti contro gli iscritti che violano i doveri professionali. Tale funzione richiede impegno organizzativo, capacità giuridica e imparzialità: si tratta di un ruolo quasi-giurisdizionale presidiato dalle garanzie del giusto procedimento.

Rapporti con altri organi

Il Consiglio si rapporta con l'Assemblea (dalla quale riceve indirizzi e alla quale rende conto), con la commissione esaminatrice (art. 207), con l'UIBM e con le autorità giurisdizionali per quanto attiene a ricorsi ed eventuali contenziosi. È inoltre interlocutore istituzionale per le riforme normative che interessano la professione.

Domande frequenti

Cosa fa il Consiglio dell'ordine?

Tiene l'Albo, rappresenta l'ordine, gestisce le iscrizioni, esercita la potestà disciplinare e cura i rapporti con UIBM e istituzioni.

Quanto dura in carica il Consiglio?

Un periodo determinato fissato dalla legge o dal regolamento, tipicamente alcuni anni, con possibilità di rinnovo secondo le regole interne.

Come si rapporta con l'Assemblea?

Esegue gli indirizzi dell'Assemblea, presenta bilanci e regolamenti per l'approvazione, e risponde dell'operato di gestione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.