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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Articolo 221-bis: sistemi autonomi di gestione degli imballaggi
  • Cornice di responsabilita estesa del produttore (EPR) sugli imballaggi
  • Recepimento delle direttive 94/62/CE e 2018/852/UE (pacchetto economia circolare)
  • Coordinamento con CONAI, consorzi di filiera e sistemi autonomi riconosciuti
  • Vigilanza del MASE; supporto tecnico di ISPRA e dei catasti regionali rifiuti
  • Sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 221 Bis Cod. Amb. — Sistemi autonomi

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223, presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un’istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonché allo “statuto tipo” di cui all’articolo 223, comma

2. 2. L’istanza, corredata di un progetto, è presentata entro novanta giorni dall’assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera r), ovvero prima del recesso da uno dei sistemi collettivi già esistenti. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare emette il provvedimento di dichiarazione di idoneità del progetto e ne dà comunicazione ai suddetti sistemi collettivi dell’articolo

223. 3. Il progetto può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere ed è redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e contiene: a) un piano di raccolta che prevede una rete articolata sull’intero territorio nazionale; b) un piano industriale comprensivo di progetto di fattibilità tecnica ed economica, volto a garantire l’effettivo funzionamento in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del presente titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo le modalità di cui all’articolo

237. Nel progetto sono altresì individuate modalità di gestione idonee a garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante.

4. Il proponente può richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio della documentazione di cui al comma

3. 5. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, verificato che il progetto contenga tutti gli elementi di cui al precedente comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire l’avvio della successiva istruttoria, comunica al proponente l’avvio del procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora gli elaborati progettuali non presentano un livello di dettaglio adeguato, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al proponente il provvedimento motivato di diniego, dichiarando la non idoneità del progetto.

6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall’ISPRA e la fidejussione prevista al comma 11, entro centoventi giorni dall’avvio del procedimento, conclusa l’istruttoria amministrativa attestante l’idoneità del progetto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è riconosciuto il sistema di gestione.

7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di idoneità del progetto, viene effettuata apposita attività di monitoraggio a cura del Ministero con il supporto dell’Ispra, anche attraverso un congruo numero di controlli in loco, per la durata indicata nel provvedimento stesso, volta a verificare l’effettivo funzionamento del sistema, e la conformità alle eventuali prescrizioni dettate. All’esito del monitoraggio effettuato, viene adottato provvedimento di conferma del riconoscimento, ovvero provvedimento motivato di diniego che attesta il mancato funzionamento del sistema.

7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di cui all’articolo 237, comma

6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all’articolo

225. 8. L’obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad uno dei sistemi collettivi già esistenti, è sospeso a seguito dell’intervenuta dichiarazione di idoneità del progetto e sino al provvedimento definitivo di cui al comma

7. La sospensione è comunicata al sistema collettivo di provenienza.

9. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare il riconoscimento nei casi in cui: a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità; b) i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di riciclaggio ove previsti; c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione; d) siano stati violati gli obblighi previsti dall’articolo 237, comma

6. 10. A seguito della comunicazione di non idoneità del progetto di cui al comma 5, di mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 7, ovvero di revoca del riconoscimento di cui al comma 9, i produttori hanno l’obbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi già esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i produttori non provvedono ad aderire ai sistemi collettivi già esistenti e a versare le somme a essi dovute a decorrere dalla data della stessa comunicazione, si applicano le sanzioni previste al Titolo VI.

11. I proponenti, al fine di garantire la continuità della raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di cui al comma 7, sono tenuti alla presentazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari all’importo delle entrate previste dall’applicazione del contributo ambientale di cui al comma

3. Detta garanzia sarà aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui al comma

7. 12. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle disposizioni di cui al presente Titolo entro il 5 gennaio 2023.

Commento

La disposizione si inserisce nella disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, oggi declinata dagli artt. 217 ss. del d.lgs. 152/2006 in attuazione delle direttive 94/62/CE e 2018/852/UE del pacchetto economia circolare. Il tema riguarda nello specifico sistemi autonomi di gestione degli imballaggi: alternativa al CONAI: requisiti di rappresentativita, copertura territoriale e capacita finanziaria per il riconoscimento ministeriale dei sistemi autonomi. L'asse portante e il principio di responsabilita estesa del produttore (EPR), che individua nel soggetto che immette imballaggi sul mercato il centro di imputazione organizzativa e finanziaria della gestione dei rifiuti che ne derivano.

Architettura del sistema EPR sugli imballaggi

Il modello italiano si fonda sulla coesistenza di tre strumenti: il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che opera come consorzio di secondo livello a carattere generale; i consorzi obbligatori di filiera distinti per materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, bioplastica); i sistemi autonomi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alternativi al CONAI ma assoggettati a stringenti requisiti di rappresentativita e capacita finanziaria. Tipicamente, il produttore che non opta per un sistema autonomo aderisce automaticamente al CONAI, versando il contributo ambientale (CAC) modulato per materiale.

Obblighi sostanziali e contributo ambientale

Sul piano sostanziale, i soggetti obbligati sono tenuti a garantire il raggiungimento di obiettivi quantitativi di recupero e riciclo degli imballaggi, a sostenere il costo del servizio di raccolta differenziata svolto dai Comuni e a fornire le informazioni necessarie al monitoraggio. Il contributo ambientale, riscosso al primo trasferimento dell'imballaggio sul territorio nazionale, costituisce lo strumento finanziario del sistema. La giurisprudenza tributaria e amministrativa ha qualificato il CAC come prestazione patrimoniale imposta a carattere parafiscale, soggetta ai principi di determinatezza e di legalita.

Vigilanza, controlli e profili sanzionatori

La vigilanza sull'attuazione della disciplina e in capo al MASE, che si avvale dell'ISPRA per le attivita tecniche e dei catasti regionali rifiuti per la raccolta dei flussi informativi. Le agenzie regionali di protezione ambientale svolgono ispezioni sui produttori e sui consorzi. Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adesione al consorzio o al sistema autonomo, per l'omessa comunicazione dei dati e per la violazione degli obblighi di marcatura. Nei casi piu gravi e in presenza di condotte fraudolente possono integrarsi anche fattispecie penali ai sensi della Parte VI-bis del codice.

Coordinamento eurounitario e prospettive di riforma

La cornice eurounitaria fornisce il faro interpretativo: la direttiva 2018/852/UE ha elevato i target di riciclo (70% complessivo al 2030) e introdotto criteri rafforzati di EPR; la direttiva (UE) 2019/904 (SUPD) ha esteso il modello ai prodotti monouso in plastica. Il regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) imporra ulteriori obblighi di riciclabilita progettuale e contenuto minimo di riciclato. Le imprese sono chiamate a un aggiornamento continuo dei processi di immissione in consumo.

Connessioni sistemiche

La norma si raccorda con le definizioni dell'art. 218 (imballaggio primario, secondario, terziario, riutilizzabile), con i criteri essenziali dell'allegato F alla Parte IV, con le disposizioni della Parte VI sul danno ambientale e con la disciplina antitrust nazionale in materia di concorrenza tra sistemi autonomi e CONAI. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina doganale per i flussi transfrontalieri di rifiuti di imballaggio (regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti).

Domande frequenti

Chi e il soggetto tenuto agli obblighi previsti dall'art. 221-bis?

In linea generale, l'obbligo grava sul produttore che immette imballaggi sul mercato nazionale e, nei casi previsti, sull'utilizzatore professionale e sul distributore. La qualificazione del soggetto rileva ai fini dell'adesione al CONAI o a un sistema autonomo riconosciuto dal MASE.

Qual e la differenza tra CONAI e sistema autonomo?

Il CONAI e il consorzio nazionale di secondo livello cui si aderisce di regola, salvo che il produttore opti per un sistema autonomo riconosciuto dal MASE. I sistemi autonomi devono dimostrare rappresentativita, copertura territoriale, capacita finanziaria e raggiungimento dei target.

Cosa rischia chi non assolve agli obblighi sugli imballaggi?

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adesione al consorzio o al sistema autonomo, per l'omessa comunicazione dei dati e per la violazione degli obblighi di marcatura. Nei casi piu gravi possono integrarsi anche fattispecie penali della Parte VI-bis del codice.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.