- Disciplina obiettivi di recupero e di riciclaggio degli imballaggi nella filiera imballaggi
- Attua la direttiva 94/62/CE come modif. dir. 2018/852/UE
- Opera attraverso il sistema CONAI e consorzi di filiera
- Si fonda su EPR e contributo ambientale (CAC)
- Coordina con dir. 2015/720/UE (borse) e Reg. 2019/904 (SUP)
Testo dell'articoloVigente
Art. 220 Cod. Amb. — Obiettivi di recupero e di riciclaggio
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Per conformarsi ai principi di cui all’articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all’ articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 , i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all’allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l’uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante: a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali; b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l’uso di tali materiali.
5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità: a) è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno; b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze; c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all’atto dell’immissione dei rifiuti nell’operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che: 1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; 2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurato dal sistema previsto dall’articolo
188-bis. 6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.
6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere computato ai fini del raggiungimento a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile
2019. 6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di imballaggio.
6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui all’articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione.
7. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , la relazione sull’attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell’ambito del titolo medesimo.
8. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all’Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell’Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 220 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 220 Codice Civile: Amministrazione della comunione
- Articolo 220 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 220 C.d.S.: Accertamento e cognizione dei reati previsti da
- Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio
- Articolo 220 Codice di Procedura Penale: Oggetto della perizia
In sintesi
La disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attua la direttiva 94/62/CE come modificata dalle direttive 2018/852/UE e 2015/720/UE, ed è fondata sui principi della responsabilità estesa del produttore (EPR), del riciclaggio dei materiali e degli obiettivi quantitativi pluriennali. Il sistema CONAI e i consorzi di filiera (CO.RE.VE., COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA, RILEGNO, CIAL) costituiscono l'architettura operativa. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.
Quadro europeo della disciplina degli imballaggi
La norma in tema di obiettivi di recupero e di riciclaggio degli imballaggi attua nel diritto interno la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2018/852/UE del pacchetto economia circolare e dalla direttiva 2015/720/UE sulle borse di plastica. obiettivi quantitativi pluriennali di recupero e riciclaggio, in conformità con la direttiva 94/62/CE. La disciplina si articola sui principi della responsabilità estesa del produttore (EPR), del riciclaggio dei materiali, degli obiettivi quantitativi pluriennali e dell'armonizzazione delle definizioni e dei requisiti essenziali.
Definizioni e tipologie di imballaggio
La disciplina distingue tre categorie funzionali: imballaggio primario (unità di vendita destinata al consumatore finale), secondario (raggruppamento di unità di vendita), terziario (per la movimentazione e il trasporto). La distinzione rileva ai fini degli obblighi di etichettatura, dei requisiti tecnici e dei circuiti di raccolta. Il regolamento UE 2025/40 (PPWR), una volta pienamente operativo, sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE con requisiti unitari di sostenibilità degli imballaggi nel mercato interno.
Sistema CONAI e consorzi di filiera
L'architettura operativa italiana ruota attorno al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che coordina i consorzi di filiera per i singoli materiali (vetro, carta, plastica, legno, alluminio, acciaio, bioplastiche). I produttori e utilizzatori di imballaggi versano un contributo ambientale (CAC) commisurato alla tipologia di materiale, che finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha confermato la legittimità del sistema consortile, riconoscendone la natura di strumento per l'adempimento dell'EPR e la coerenza con il diritto europeo della concorrenza. Sono ammessi sistemi alternativi autonomi, soggetti ad autorizzazione e a vigilanza.
Obiettivi di riciclaggio e calcolo armonizzato UE
La disciplina fissa obiettivi quantitativi pluriennali di recupero e riciclaggio per materiale, secondo la metodologia armonizzata europea introdotta dalla direttiva 2018/852/UE: il calcolo si fonda sul rifiuto effettivamente riciclato (non sul raccolto), con esclusione delle perdite di processo e dei materiali non conformi. Tale metodologia, più stringente della precedente, ha comportato una rivalutazione delle performance nazionali. Gli obiettivi sono progressivamente innalzati nel tempo: ad esempio, per la plastica si tende verso il 50% al 2025 e il 55% al 2030.
Riutilizzo, plastica e politica ambientale
Il sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi è strumento per ridurre il volume complessivo di rifiuti, applicabile in particolare a settori come la ristorazione e la distribuzione di bevande. Le borse di plastica sono oggetto di disciplina specifica (direttiva 2015/720/UE) volta a ridurre il consumo, con divieti per le borse leggere monouso non compostabili e con obblighi di comunicazione annuale dei dati. Il regolamento UE 2019/904 sulla plastica monouso (SUP) ha ulteriormente esteso il divieto e gli obblighi di etichettatura per gli articoli monouso in plastica. L'attuazione e il monitoraggio sono coordinati dal MASE con il supporto tecnico di ISPRA e con la vigilanza della Commissione UE.
Domande frequenti
Come opera il sistema CONAI nel quadro dell'articolo 220?
CONAI coordina i consorzi di filiera per i singoli materiali (vetro, carta, plastica, legno, alluminio, acciaio, bioplastiche). I produttori e utilizzatori versano un contributo ambientale (CAC) commisurato alla tipologia, che finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio.
Quali obiettivi di riciclaggio sono fissati per gli imballaggi?
Obiettivi quantitativi pluriennali per materiale, calcolati secondo metodologia armonizzata UE (dir. 2018/852/UE) sul rifiuto effettivamente riciclato. Per la plastica si tende verso il 50% al 2025 e il 55% al 2030, con progressivo innalzamento del livello di ambizione.
Come si raccordano la disciplina italiana e il regolamento UE 2025/40 (PPWR)?
Il PPWR sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE con requisiti unitari di sostenibilità degli imballaggi nel mercato interno UE, incidendo su design, contenuto di riciclato, riutilizzo, restrizioni d'uso. L'attuazione nazionale comporterà adeguamenti della disciplina interna.