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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina definizioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio nella filiera imballaggi
  • Attua la direttiva 94/62/CE come modif. dir. 2018/852/UE
  • Opera attraverso il sistema CONAI e consorzi di filiera
  • Si fonda su EPR e contributo ambientale (CAC)
  • Coordina con dir. 2015/720/UE (borse) e Reg. 2019/904 (SUP)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 218 Cod. Amb. — definizioni

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito; e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale; f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; g) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 ; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 ; i) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 ; l) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 ; m) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 ; n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 ; o) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 ; p) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 ; q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari; u) utente finale: il soggetto che nell’esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; v) consumatore: il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 220; aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell’imballaggio stesso; bb) ritiro: l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 , gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; cc) ripresa: l’operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell’ imballaggio stesso; dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi; dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti; dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.

1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di “rifiuto”, “regime di responsabilità estesa del produttore”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “riciclaggio” e “smaltimento” di cui all’articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell’ articolo 3 della direttiva 94/62/CEE , così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

Commento

La disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attua la direttiva 94/62/CE come modificata dalle direttive 2018/852/UE e 2015/720/UE, ed è fondata sui principi della responsabilità estesa del produttore (EPR), del riciclaggio dei materiali e degli obiettivi quantitativi pluriennali. Il sistema CONAI e i consorzi di filiera (CO.RE.VE., COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA, RILEGNO, CIAL) costituiscono l'architettura operativa. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.

Quadro europeo della disciplina degli imballaggi

La norma in tema di definizioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio attua nel diritto interno la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2018/852/UE del pacchetto economia circolare e dalla direttiva 2015/720/UE sulle borse di plastica. glossario operativo per la disciplina degli imballaggi: imballaggio primario, secondario, terziario, rifiuto di imballaggio, riutilizzo, recupero, riciclaggio. La disciplina si articola sui principi della responsabilità estesa del produttore (EPR), del riciclaggio dei materiali, degli obiettivi quantitativi pluriennali e dell'armonizzazione delle definizioni e dei requisiti essenziali.

Definizioni e tipologie di imballaggio

La disciplina distingue tre categorie funzionali: imballaggio primario (unità di vendita destinata al consumatore finale), secondario (raggruppamento di unità di vendita), terziario (per la movimentazione e il trasporto). La distinzione rileva ai fini degli obblighi di etichettatura, dei requisiti tecnici e dei circuiti di raccolta. Il regolamento UE 2025/40 (PPWR), una volta pienamente operativo, sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE con requisiti unitari di sostenibilità degli imballaggi nel mercato interno.

Sistema CONAI e consorzi di filiera

L'architettura operativa italiana ruota attorno al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che coordina i consorzi di filiera per i singoli materiali (vetro, carta, plastica, legno, alluminio, acciaio, bioplastiche). I produttori e utilizzatori di imballaggi versano un contributo ambientale (CAC) commisurato alla tipologia di materiale, che finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha confermato la legittimità del sistema consortile, riconoscendone la natura di strumento per l'adempimento dell'EPR e la coerenza con il diritto europeo della concorrenza. Sono ammessi sistemi alternativi autonomi, soggetti ad autorizzazione e a vigilanza.

Obiettivi di riciclaggio e calcolo armonizzato UE

La disciplina fissa obiettivi quantitativi pluriennali di recupero e riciclaggio per materiale, secondo la metodologia armonizzata europea introdotta dalla direttiva 2018/852/UE: il calcolo si fonda sul rifiuto effettivamente riciclato (non sul raccolto), con esclusione delle perdite di processo e dei materiali non conformi. Tale metodologia, più stringente della precedente, ha comportato una rivalutazione delle performance nazionali. Gli obiettivi sono progressivamente innalzati nel tempo: ad esempio, per la plastica si tende verso il 50% al 2025 e il 55% al 2030.

Riutilizzo, plastica e politica ambientale

Il sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi è strumento per ridurre il volume complessivo di rifiuti, applicabile in particolare a settori come la ristorazione e la distribuzione di bevande. Le borse di plastica sono oggetto di disciplina specifica (direttiva 2015/720/UE) volta a ridurre il consumo, con divieti per le borse leggere monouso non compostabili e con obblighi di comunicazione annuale dei dati. Il regolamento UE 2019/904 sulla plastica monouso (SUP) ha ulteriormente esteso il divieto e gli obblighi di etichettatura per gli articoli monouso in plastica. L'attuazione e il monitoraggio sono coordinati dal MASE con il supporto tecnico di ISPRA e con la vigilanza della Commissione UE.

Domande frequenti

Come opera il sistema CONAI nel quadro dell'articolo 218?

CONAI coordina i consorzi di filiera per i singoli materiali (vetro, carta, plastica, legno, alluminio, acciaio, bioplastiche). I produttori e utilizzatori versano un contributo ambientale (CAC) commisurato alla tipologia, che finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Quali obiettivi di riciclaggio sono fissati per gli imballaggi?

Obiettivi quantitativi pluriennali per materiale, calcolati secondo metodologia armonizzata UE (dir. 2018/852/UE) sul rifiuto effettivamente riciclato. Per la plastica si tende verso il 50% al 2025 e il 55% al 2030, con progressivo innalzamento del livello di ambizione.

Come si raccordano la disciplina italiana e il regolamento UE 2025/40 (PPWR)?

Il PPWR sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE con requisiti unitari di sostenibilità degli imballaggi nel mercato interno UE, incidendo su design, contenuto di riciclato, riutilizzo, restrizioni d'uso. L'attuazione nazionale comporterà adeguamenti della disciplina interna.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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