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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I termini procedurali davanti all'UIBM sono perentori salvo diversa disposizione
  • La scadenza in giornata festiva è prorogata al primo giorno lavorativo successivo
  • Sono ammesse proroghe nei casi previsti dalla legge e su istanza motivata
  • Il rispetto dei termini è condizione di efficacia degli atti procedurali

Testo dell'articoloVigente

Art. 191 CPI — Scadenza dei termini

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile. 2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga

Commento

L'articolo regola la disciplina dei termini procedurali nei procedimenti davanti all'ufficio competente in materia di proprietà industriale. Si tratta di una norma di carattere generale, applicabile alla generalità delle procedure, dalla domanda di registrazione all'opposizione, al ricorso, all'istanza di nullità o decadenza.

Natura dei termini

I termini sono di norma perentori, salvo che la legge li qualifichi diversamente. La perentorietà comporta che la loro scadenza determina la decadenza dall'atto o dalla facoltà non esercitati in tempo. Tipici termini perentori sono quelli per il pagamento delle tasse, per la replica ai rilievi, per la presentazione di opposizioni, per il ricorso amministrativo. La perentorietà è funzionale all'ordine e alla prevedibilità del procedimento.

Computo dei termini

I termini si computano secondo le regole generali del codice civile e di procedura civile. Il giorno iniziale non si conta; il termine scade allo spirare dell'ultimo giorno. Quando il termine scade in giornata festiva o non lavorativa, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo, in coerenza con il principio generale di favor per chi deve compiere l'atto. Tipicamente questa regola evita penalizzazioni per cause non imputabili.

Proroghe

Sono ammesse proroghe nei casi previsti dalla legge e su istanza motivata. Tipicamente le proroghe possono essere concesse per la risposta ai rilievi, per il deposito di documenti tecnici, per la produzione di prove d'uso. La concessione è discrezionale e tiene conto della fondatezza della richiesta e degli interessi delle altre parti. Le proroghe meramente dilatorie sono normalmente rifiutate.

Modalità di osservanza

L'osservanza dei termini si verifica con riferimento alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio. Per i depositi telematici fa fede la data di ricezione del sistema informatico. Per gli invii cartacei fa fede la data di spedizione, secondo le regole generali. Tipicamente il deposito telematico è la modalità preferita, perché elimina incertezze sulla data di efficacia.

Conseguenze del mancato rispetto

Il mancato rispetto dei termini perentori comporta la decadenza dalla facoltà o l'inefficacia dell'atto compiuto tardivamente. In alcuni casi è previsto l'istituto della reintegrazione (vedi articolo successivo), che consente di rimediare a omissioni causate da impedimenti non imputabili. In linea generale, conviene organizzare un sistema di gestione delle scadenze rigoroso, perché la materia della proprietà industriale è particolarmente sensibile alle dimenticanze procedurali.

Domande frequenti

Cosa succede se un termine scade di domenica?

La scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo, in applicazione del principio generale di favor per chi deve compiere l'atto procedurale.

Posso chiedere una proroga di un termine?

Sì, nei casi previsti dalla legge e su istanza motivata. La concessione è discrezionale e tiene conto della fondatezza della richiesta e degli interessi delle altre parti.

Per i depositi telematici cosa fa fede?

La data di ricezione registrata dal sistema informatico dell'ufficio. Per gli invii cartacei fa fede invece la data di spedizione, secondo le regole generali sulla decorrenza dei termini.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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