Testo dell'articoloVigente
Art. 189 CPI – Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande di brevetto o di registrazione con l’indicazione dell’eventuale priorità o richiesta di differimento dell’accessibilità al pubblico; b) brevetti e registrazioni concessi; c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale; d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico; e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria; f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione; g) domande di trascrizione degli atti di cui all’articolo 138 e trascrizioni avvenute. g-bis) sentenze di cui all’art. 197, comma
6.
2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo istituisce il Bollettino ufficiale dei brevetti d'invenzione, dei modelli di utilità, delle registrazioni di disegni e modelli e delle topografie di prodotti a semiconduttori. È la pubblicazione di riferimento per tutti i titoli di proprietà industriale di natura tecnica e funzionale.
Contenuto del Bollettino
Il Bollettino pubblica i dati essenziali delle domande nelle diverse fasi del procedimento: domande pubblicate dopo i diciotto mesi dal deposito per i brevetti, registrazioni concesse di disegni e modelli, titoli definitivi di modelli di utilità e topografie. Per ciascun titolo sono indicati i dati identificativi: numero, data, titolare, oggetto, classificazione internazionale, eventuali priorità.
Specificità per i brevetti
Per i brevetti d'invenzione la pubblicazione contiene la descrizione tecnica e le rivendicazioni, che delimitano l'ambito della protezione. La pubblicazione costituisce uno dei momenti più rilevanti del procedimento brevettuale, perché rende accessibile al pubblico il contenuto tecnico dell'invenzione. Tipicamente la pubblicazione avviene a diciotto mesi dal deposito o dalla priorità, salvo richiesta anticipata del richiedente.
Disegni e modelli
Per disegni e modelli la pubblicazione contiene la riproduzione grafica o fotografica del modello, che delimita l'ambito della tutela. È previsto, in alcuni casi, il differimento della pubblicazione su richiesta del titolare, per consentire la commercializzazione coordinata del prodotto e tutelare il vantaggio competitivo iniziale. Il differimento ha tuttavia un limite temporale prestabilito.
Effetti procedurali
La pubblicazione fa decorrere termini procedurali, in particolare per l'eventuale presentazione di osservazioni o per la decorrenza degli effetti del titolo verso i terzi. Per i brevetti, la pubblicazione segna anche il momento da cui la protezione provvisoria è opponibile, in vista della concessione definitiva. Tipicamente la gestione dei termini richiede attenzione, perché ne dipende l'efficacia della tutela.
Funzione di intelligence tecnologica
Il Bollettino è una fonte preziosa di intelligence tecnologica: consente di monitorare l'evoluzione dell'innovazione in specifici settori, di identificare concorrenti e potenziali partner, di pianificare strategie di tutela e di freedom to operate. In linea generale, le imprese tecnologicamente avanzate organizzano servizi sistematici di monitoraggio del Bollettino, talvolta automatizzati attraverso strumenti di patent intelligence.
Casi pratici
Caso 1: pubblicazione anticipata
Tizio ha depositato una domanda di brevetto su un'innovazione che sta per essere lanciata sul mercato. Richiede la pubblicazione anticipata, prima dei diciotto mesi, per disporre subito della tutela provvisoria opponibile ai concorrenti che imitassero l'invenzione.
Caso 2: monitoraggio per freedom to operate
Un'impresa tecnologica organizza un monitoraggio sistematico del Bollettino per il proprio settore. Una pubblicazione di brevetto in un'area di interesse strategico viene analizzata per valutare la freedom to operate, evitando potenziali contraffazioni nello sviluppo di nuovi prodotti.
Domande frequenti
Quando viene pubblicata una domanda di brevetto?
Di norma a diciotto mesi dal deposito o dalla priorità, salvo richiesta anticipata del richiedente. La pubblicazione rende accessibile al pubblico il contenuto tecnico dell'invenzione.
Posso differire la pubblicazione del mio disegno?
Sì, in alcuni casi è ammesso il differimento su richiesta del titolare, per consentire la commercializzazione coordinata del prodotto. Il differimento ha un limite temporale prestabilito.
Quali effetti produce la pubblicazione del brevetto?
Fa decorrere termini procedurali e segna il momento da cui la protezione provvisoria è opponibile ai terzi, in vista della concessione definitiva del titolo.