- Avverso la sentenza della Commissione è ammesso ricorso per cassazione per i motivi dei numeri 1-5 dell'articolo 360, primo comma, c.p.c., nei termini ordinari.
- Si applica anche l'articolo 373 c.p.c. sulla sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
- La sentenza è impugnabile per revocazione ai sensi degli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile.
- Il termine per revocazione è di trenta giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'evento, secondo l'ipotesi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 136 Terdecies CPI — (Impugnazioni)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all’ articolo 325 del codice di procedura civile , per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile .
2. Si applica l’ articolo 373 del codice di procedura civile .
3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell’ articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile .
4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile , e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell’evento, nei casi di cui ai numeri 1 , 2 , 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile .
Commento
L'articolo 136 terdecies disciplina le impugnazioni esperibili contro la sentenza della Commissione dei ricorsi. La norma colloca il giudizio davanti alla Commissione come grado unico di merito, prevedendo come unica successiva impugnativa il ricorso per cassazione e la revocazione nei casi tipici. La scelta riflette la natura specializzata del giudice di primo grado e l'esigenza di concentrazione del contenzioso.
Il ricorso per cassazione
Avverso la sentenza della Commissione può essere proposto ricorso per cassazione entro il termine dell'articolo 325 del codice di procedura civile. La Cassazione conosce per i motivi dei numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, c.p.c.: questioni di giurisdizione, di competenza, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame circa un fatto decisivo. La gamma copre i vizi tipici della legittimità, coerente con la funzione nomofilattica della Corte.
L'applicazione dell'articolo 373 c.p.c.
Il richiamo all'articolo 373 c.p.c. consente di chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in pendenza del ricorso per cassazione. Si tratta di tutela essenziale: la sentenza della Commissione, anche prima della definitività, può produrre effetti immediati sul rapporto con l'UIBM. La sospensione, valutata caso per caso secondo gli stretti criteri della disciplina cassatoria, evita che l'esecuzione produca pregiudizi irreversibili nel periodo necessario al giudizio di legittimità.
La revocazione
La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi degli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile. Il rimedio copre situazioni tipiche: dolo della parte vittoriosa, falsità delle prove poste a fondamento, ritrovamento di documenti decisivi, errore di fatto, contrasto con altro giudicato. La revocazione è uno strumento eccezionale che mira a rimediare a vizi che colpiscono in modo grave la giustizia sostanziale della decisione.
I termini della revocazione
Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza nei casi dei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 c.p.c. (errore di fatto e contrasto con altro giudicato), e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dello stesso articolo (dolo, falsità, documenti ritrovati, dolo del giudice). La distinzione riflette la natura diversa dei vizi: alcuni emergono già al momento della sentenza, altri presuppongono scoperte successive.
L'assetto complessivo delle impugnazioni
La combinazione di cassazione e revocazione assicura una tutela articolata contro la sentenza della Commissione, pur in un sistema di grado unico di merito. La Cassazione presidia la legittimità della pronuncia su questioni di diritto e procedurali, la revocazione interviene su situazioni eccezionali di errore o sopravvenienza. L'assetto è coerente con la qualifica giurisdizionale della Commissione e con l'esigenza di stabilità delle decisioni in materia di proprietà industriale, dove la certezza dei titoli ha valore economico significativo.
Domande frequenti
Si può fare appello contro la sentenza della Commissione?
No, non è ammesso appello. La sentenza della Commissione è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione, nei casi previsti dall'articolo 360 c.p.c., e con revocazione nelle ipotesi tipiche degli articoli 395 e seguenti.
Per quali motivi si ricorre in Cassazione?
Per i motivi dei numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, c.p.c.: questioni di giurisdizione e competenza, violazione di legge, nullità del processo, omesso esame di fatto decisivo. È giudizio di legittimità, non di merito.
Quando si può chiedere la revocazione?
Nei casi tipici dell'articolo 395 c.p.c.: dolo, falsità delle prove, ritrovamento di documenti decisivi, errore di fatto, contrasto con altro giudicato, dolo del giudice. Il termine è di trenta giorni dalla notifica della sentenza o dalla conoscenza dell'evento.
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