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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il processo è sospeso per querela di falso o questione pregiudiziale sullo stato delle persone, salvo capacità processuale, e quando dipende da altra controversia.
  • L'interruzione opera per morte o perdita della capacità di parte o legale rappresentante, oppure per evento che colpisce il difensore.
  • Sospensione e interruzione si dispongono con decreto presidenziale o ordinanza collegiale; reclamabile il decreto.
  • Durante la pendenza non possono compiersi atti processuali; il processo prosegue su istanza tempestiva entro novanta giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 136 Octies CPI — (Sospensione e interruzione del processo)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall’albo di uno dei difensori incaricati a sensi dell’articolo

201. 4. L’interruzione si ha al momento dell’evento nei casi di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro caso l’interruzione si ha al momento in cui l’evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce.

5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso di cui all’articolo 136, comma 1, si verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine è prorogato di sei mesi dal giorno dell’evento.

6. La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata dal Presidente della Commissione con decreto o dalla Commissione con ordinanza.

7. Avverso il decreto del Presidente è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo

136-quater. 8. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui al comma

11. 10. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al Presidente della Commissione, che provvede a norma dell’articolo

136-quater. 11. Se entro novanta giorni da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente della Commissione, quest’ultimo provvede a norma dell’articolo

136-quater.

Commento

L'articolo 136 octies disciplina due istituti processuali essenziali, la sospensione e l'interruzione del processo, che incidono sulla pendenza del giudizio davanti alla Commissione dei ricorsi. La norma adatta le regole generali al contenzioso brevettuale, garantendo che eventi esterni al processo non compromettano il diritto di difesa delle parti.

I casi di sospensione necessaria

Il processo è sospeso quando viene presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone, salvo la capacità di stare in giudizio. La sospensione necessaria interviene quando l'esito di un'altra controversia condiziona la decisione: il giudice non può proseguire fino a quando la pregiudizialità non è risolta. La regola tutela la coerenza dell'ordinamento, evitando decisioni che potrebbero risultare incompatibili con accertamenti definitivi in sede pregiudiziale.

La sospensione discrezionale

La Commissione dispone la sospensione anche in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia la cui definizione condiziona la decisione della causa. Si tratta di un'ipotesi più ampia, che richiama la pregiudizialità logica e giuridica tipica del processo civile. La sospensione è uno strumento di gestione razionale del contenzioso, applicato con valutazione discrezionale dal collegio.

L'interruzione e i suoi presupposti

Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, viene meno per morte o altra causa una parte, il suo legale rappresentante o un difensore. L'evento incide sulla capacità di partecipare al giudizio e impone la pausa fino al rispristino del corretto contraddittorio. L'interruzione opera al momento dell'evento per i difensori, al momento della dichiarazione in udienza o per iscritto in tutti gli altri casi. La distinzione riflette la diversa modalità di percezione dell'evento da parte del giudice.

Proroga dei termini in caso di interruzione

Se durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso si verifica un evento interruttivo, il termine è prorogato di sei mesi dal giorno dell'evento. La regola protegge il diritto di azione di chi si trovi colpito da una situazione interruttiva nella fase di preparazione del giudizio. Durante la sospensione e l'interruzione, non possono essere compiuti atti processuali: ogni attività deve attendere il rispristino della normale prosecuzione.

Riassunzione e termini per la prosecuzione

Sospensione e interruzione sono dichiarate con decreto presidenziale o ordinanza collegiale. Avverso il decreto è ammesso reclamo. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni viene presentata istanza di trattazione al Presidente. La stessa disciplina si applica all'interruzione. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni porta all'estinzione del processo per inattività, secondo la disciplina dell'articolo 136 novies.

Domande frequenti

Quando il processo è sospeso?

Per querela di falso, questione pregiudiziale sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo capacità processuale), e ogni altra ipotesi in cui un'altra controversia condiziona la decisione della causa pendente davanti alla Commissione.

Cosa accade in caso di morte della parte?

Il processo è interrotto. Se l'evento avviene durante il termine per impugnare, il termine è prorogato di sei mesi. La prosecuzione richiede istanza degli eredi al Presidente entro novanta giorni dalla cessazione della causa.

Si possono compiere atti durante la sospensione?

No, durante sospensione e interruzione non possono essere compiuti atti del processo. I termini in corso si interrompono e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di prosecuzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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