- La deliberazione in Camera di consiglio può essere rinviata fino a trenta giorni per giusti motivi, non sono ammesse sentenze parziali o non definitive.
- La sentenza è redatta dal relatore o altro membro e deve contenere composizione del collegio, sintesi del processo, motivi in fatto e diritto e dispositivo.
- La sentenza viene depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla deliberazione e notificata alle parti via PEC.
- I termini per le impugnazioni decorrono dalla data di notificazione della sentenza; in caso di mancata notifica si applica il termine semestrale del c.p.c.
Testo dell'articoloVigente
Art. 136 Septies CPI — (Deliberazioni del collegio giudicante)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile . Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.
4. La sentenza deve contenere: a) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono; b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo; c) le richieste delle parti; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione; e) il dispositivo.
5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal Presidente e dall’estensore.
6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l’atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.
7. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
8. La sentenza è notificata alle parti costituite, all’indirizzo di posta certificata di cui all’articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 136-terdecies.
10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all’ articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile .
11. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa corresponsione delle spese.
Commento
L'articolo 136 septies disciplina la deliberazione e la redazione della sentenza della Commissione dei ricorsi, oltre alle modalità di pubblicazione e notifica. La norma adatta i principi generali del processo civile al contesto del contenzioso amministrativo brevettuale, cercando equilibrio tra rigore formale, completezza motivazionale e tempi certi della decisione.
Il rinvio della deliberazione
Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni. La regola consente al collegio di approfondire ulteriormente la questione, ma fissa un termine massimo che evita pendenze prolungate della decisione. La sentenza deve essere completa e definitiva: non sono ammesse pronunce non definitive o limitate solo ad alcune domande, in coerenza con l'esigenza di concentrazione tipica del processo speciale.
Redazione della sentenza
Il relatore, o un altro membro del collegio, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione. Il riferimento agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile richiama la disciplina ordinaria delle deliberazioni collegiali e dell'oggetto della sentenza, ma con il limite specifico del divieto di pronunce parziali, che riflette la struttura concentrata del giudizio davanti alla Commissione.
Il contenuto necessario della sentenza
La sentenza deve indicare composizione del collegio, parti e difensori, esposizione sintetica del processo, richieste delle parti, motivazione concisa in fatto e diritto, dispositivo, data della deliberazione e sottoscrizione del Presidente e dell'estensore. L'elenco riflette i contenuti essenziali di ogni sentenza di legittimità: identificazione del giudice, perimetro della domanda, motivazione argomentata e decisione finale. Se accoglie il ricorso, la sentenza annulla l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.
Pubblicazione e notifica
La sentenza è resa pubblica mediante deposito in segreteria entro sessanta giorni dalla deliberazione, con annotazione della data dal segretario. La notifica alle parti costituite è effettuata via PEC dalla segreteria e la sentenza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'UIBM. La notificazione fa decorrere i termini per le impugnazioni: si tratta di passaggio fondamentale, perché definisce con certezza il dies a quo del termine breve per il ricorso in Cassazione.
Disciplina dei termini in caso di mancata notifica
Se la parte costituita dimostra di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione, si applica il termine lungo dell'articolo 327 del codice di procedura civile. Si tratta di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, secondo la disciplina vigente. La norma tutela la parte incolpevole evitando che la decadenza dal termine breve possa derivare da disfunzioni esterne alla sua sfera di controllo.
Domande frequenti
La Commissione può emettere sentenze parziali?
No, l'articolo 136 septies esclude espressamente sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande. La decisione deve essere completa e concentrata, in coerenza con la natura speciale del giudizio.
Quando viene depositata la sentenza?
Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. La data del deposito è annotata dal segretario sulla sentenza ed è il momento in cui la decisione acquista pubblicità formale ed esecutività.
Da quando decorrono i termini per impugnare?
Dalla data di notificazione della sentenza alle parti via PEC. Se la parte dimostra di non aver ricevuto la notifica senza propria colpa, si applica il termine lungo di sei mesi dell'articolo 327 c.p.c.
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