Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 136 Quinquies CPI – Fase preliminare all’udienza di trattazione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data dell’udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima della stessa.

2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.

3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell’udienza di trattazione.

4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti può depositare memorie di replica.

In sintesi

  • La segreteria comunica alle parti la data dell'udienza di trattazione con almeno trenta giorni liberi di preavviso.
  • Lo stesso preavviso si applica al rinvio per giustificato impedimento del relatore o di una parte.
  • Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza.
  • Le memorie di replica sono ammesse fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, completando il contraddittorio scritto.
Indice dei contenuti

L'articolo 136 quinquies disciplina la fase preliminare all'udienza di trattazione davanti alla Commissione dei ricorsi, dettando i termini per la comunicazione dell'udienza e per gli ultimi depositi documentali. La norma scandisce il rinforzo finale del contraddittorio prima della discussione orale, garantendo che ciascuna parte abbia tempo congruo per esaminare la posizione altrui.

Preavviso di trenta giorni liberi

La segreteria comunica la data dell'udienza con almeno trenta giorni liberi di anticipo rispetto alla stessa. Il riferimento ai giorni liberi esclude dal computo sia il giorno di comunicazione sia quello dell'udienza, garantendo un margine effettivo per la preparazione. Il termine è funzionale a permettere ai difensori di organizzare la difesa orale, valutare il merito delle questioni e coordinare eventuali integrazioni documentali compatibili con i termini successivi.

Rinvii per giustificato impedimento

Quando la trattazione viene rinviata dal Presidente per giustificato impedimento del relatore non sostituibile o di una parte, lo stesso preavviso di trenta giorni si applica alla nuova udienza. La regola assicura che il rinvio non comprima i tempi di preparazione delle parti: anche dopo un differimento, ciascuna ha lo stesso margine per riorganizzare la propria attività difensiva, salvo che il rinvio sia disposto a udienza già celebrata.

Memorie e documenti fino a venti giorni liberi

Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza. Il termine costituisce il primo blocco della rotazione difensiva finale: tutte le parti hanno modo di consolidare per iscritto le proprie posizioni, integrare argomenti, produrre eventuale documentazione probatoria utile. La preclusione che opera oltre il termine impone disciplina e tempestività, evitando ingressi tardivi che impedirebbero la replica.

Memorie di replica fino a dieci giorni liberi

Fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza ciascuna parte può depositare memorie di replica. Si tratta della finestra dedicata alla controdeduzione delle ultime difese altrui: dopo aver letto le memorie principali della controparte, ciascuno può rispondere agli argomenti finali. La struttura a due tempi assicura una dialettica scritta completa e ordinata, mentre l'udienza orale serve a chiarire e integrare con la discussione viva.

L'equilibrio del contraddittorio scritto

L'articolazione delle scadenze, trenta-venti-dieci giorni liberi, riflette una architettura tipica del processo amministrativo, calibrata sulla necessità di garantire pieno contraddittorio prima della discussione. Ogni fase dà alle parti il tempo per leggere, valutare, replicare. Il Presidente che fissa l'udienza con il preavviso normativo offre quindi una scadenza certa, attorno alla quale tutto l'iter difensivo si organizza.

Casi pratici

Caso 1: Memoria di replica tardiva

Tizio deposita memoria di replica nove giorni liberi prima dell'udienza, oltre il termine dei dieci giorni. La controparte eccepisce l'inammissibilità della memoria tardiva e la Commissione la dichiara non utilizzabile, decidendo sulla base delle sole difese tempestive. La preclusione, infatti, tutela il contraddittorio dell'altra parte.

Caso 2: Rinvio per impedimento del relatore

Il relatore designato si ammala il giorno dell'udienza. Il Presidente rinvia la trattazione e fissa una nuova udienza, con preavviso di trenta giorni liberi alle parti. Caio ha così tempo di aggiornare la propria difesa, coordinarla con il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale e organizzare la nuova discussione orale.

Domande frequenti

Quanto preavviso si ha della data dell'udienza?

Almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. Lo stesso preavviso vale per la nuova udienza in caso di rinvio per giustificato impedimento del relatore non sostituibile o di una parte.

Fino a quando si possono depositare memorie?

Fino a venti giorni liberi prima dell'udienza per le memorie principali e i documenti. Le memorie di replica possono essere depositate fino a dieci giorni liberi prima della stessa data.

Cosa significa 'giorni liberi' nel computo?

Si computano escludendo sia il giorno di comunicazione sia il giorno dell'udienza. È una regola tradizionale del processo civile e amministrativo che garantisce un margine effettivo di preparazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.