Art. 130 CPI — Esecuzione di descrizione e sequestro
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
3. Decorso il termine dell’ articolo 675 del codice di procedura civile , possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
Stesso numero, altri codici
- Art. 130 Cod. Amb. — inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
- Art. 130 D.Lgs. 209/2005 — Imprese autorizzate
- Art. 130 D.Lgs. 42/2004 — Disposizioni regolamentari precedenti
- Art. 130 Codice Civile: Atto di celebrazione del matrimonio
- Articolo 130 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 130 Codice del Consumo: Diritti del consumatore