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Art. 128 CPI — (Consulenza tecnica preventiva)

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Art. 128 CPI — (Consulenza tecnica preventiva)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Le istanze per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall’ art. 696-bis del codice di procedura civile , si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.