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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 99 individua l'ambito generale della tutela delle nuove varietà vegetali.
  • La tutela si applica a tutti i generi e specie vegetali.
  • È prevista la possibilità di estensioni e specificazioni con norme tecniche.
  • Il diritto si raccorda con il sistema internazionale e comunitario.
  • L'ampia portata risponde all'esigenza di non escludere settori del miglioramento genetico.

Testo dell'articoloVigente

Art. 99 CPI — Tutela

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

1-bis. L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma

1. 1-ter. La produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma

1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.

Commento

L'art. 99 estende l'ambito della tutela a tutti i generi e specie vegetali, segnando una scelta di politica del diritto chiara: il sistema italiano non distingue tra famiglie botaniche "meritevoli" e altre meno significative, ma offre protezione potenziale all'intero universo del miglioramento vegetale. È una scelta in linea con l'evoluzione internazionale della materia.

L'inclusione generalizzata

L'estensione a tutti i generi e specie segna il superamento di sistemi più antichi in cui la tutela era limitata a un elenco tassativo. Oggi, in linea generale, qualunque nuova varietà ottenuta per via di selezione tradizionale o tramite tecniche moderne può accedere al sistema, purché soddisfi i requisiti sostanziali previsti dagli articoli successivi (novità, distinzione, omogeneità, stabilità).

Norme tecniche di dettaglio

La generalità della tutela è completata da norme tecniche che disciplinano gli aspetti applicativi: protocolli di esame, criteri di valutazione dei caratteri fenotipici, modalità di descrizione della varietà. Si tratta di disposizioni dettagliate, in linea generale aggiornate dall'autorità tecnica competente con regolamenti che recepiscono linee guida internazionali, soprattutto quelle elaborate dall'UPOV.

Coordinamento internazionale

L'apertura a tutte le specie si raccorda con l'impostazione delle convenzioni internazionali e con il sistema comunitario di privativa, che pure adottano una soluzione inclusiva. Per le imprese del settore, ciò significa poter pianificare strategie di registrazione che coprano sia varietà di colture maggiori sia varietà ornamentali, da frutta o orticole, in modo coerente attraverso più giurisdizioni.

Limiti applicativi di fatto

In pratica, non tutte le specie sono effettivamente oggetto di domande: dipende dall'interesse economico e dalla concreta possibilità di descrivere la varietà secondo standard misurabili. Tipicamente i programmi di breeding più strutturati riguardano cereali, ortaggi, frutticole, ornamentali e foraggere; specie minori possono trovare meno spazio operativo, anche se la possibilità giuridica resta aperta.

Rilevanza per l'agricoltura

L'ampia portata dell'art. 99 ha un significato sostanziale per la modernizzazione dell'agricoltura: incentiva la nascita di varietà adatte a condizioni climatiche e ambientali specifiche, favorisce la biodiversità coltivata, sostiene la transizione verso pratiche più sostenibili. La tutela è dunque, indirettamente, anche uno strumento di politica agroalimentare.

Domande frequenti

Quali specie vegetali possono essere oggetto di privativa?

In linea generale tutti i generi e le specie vegetali, senza distinzioni preliminari. L'accesso alla tutela dipende dalla concreta sussistenza dei requisiti sostanziali — novità, distinzione, omogeneità, stabilità — previsti dalla normativa.

Esistono norme tecniche di dettaglio?

Sì. La generalità della tutela è completata da disposizioni tecniche su protocolli di esame e criteri di valutazione, in linea generale aggiornate dall'autorità competente e raccordate con le linee guida internazionali UPOV.

L'ampia portata dell'art. 99 ha rilievo solo giuridico?

No. Ha anche rilievo economico e di politica agroalimentare, perché incentiva l'innovazione varietale in ogni settore, dalle colture alimentari alle specie ornamentali, dalle foraggere alle specie meno diffuse commercialmente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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