- L'art. 95 individua gli atti che costituiscono contraffazione della topografia.
- Sono illeciti la riproduzione, la fissazione, l'utilizzazione, l'importazione, la detenzione e la commercializzazione non autorizzate.
- L'illecito comprende anche le condotte poste in essere tramite interposta persona.
- Esiste un regime particolare per gli acquirenti in buona fede.
- Il pagamento di un equo corrispettivo consente la prosecuzione limitata dell'attività.
Testo dell'articoloVigente
Art. 95 CPI — Contraffazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l’esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona: a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia; b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori; c) l’utilizzazione, l’importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.
2. Non costituiscono atti di contraffazione l’importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l’utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l’esistenza dei diritti esclusivi di cui all’articolo
90. 3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell’attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l’acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento dell’equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.
Commento
L'art. 95 è il cuore del sistema sanzionatorio civile in materia di topografie. Definisce in modo dettagliato le condotte che costituiscono contraffazione e dunque violazione del diritto esclusivo, fornendo al titolare la base normativa per esercitare i propri rimedi. Allo stesso tempo, tutela in misura limitata gli acquirenti in buona fede, evitando che la circolazione del prodotto generi catene di responsabilità eccessive.
L'elenco degli atti di contraffazione
Il primo comma replica l'elenco delle facoltà esclusive del titolare e lo qualifica in chiave illecita: ogni atto compiuto senza il consenso del titolare costituisce contraffazione. La riproduzione, la fissazione in un chip, l'utilizzazione, l'importazione, la detenzione a fini commerciali e la commercializzazione integrano altrettante ipotesi autonome di violazione. La condotta può essere compiuta direttamente o per interposta persona: la norma chiude in linea generale ogni varco a strutture societarie o intermediari pensati per schermare la responsabilità.
L'esimente per buona fede
Il secondo comma introduce una significativa attenuazione: chi importi, distribuisca, commercializzi o utilizzi un prodotto contraffatto senza sapere e senza ragione valida di sapere dell'esistenza dei diritti esclusivi non commette atto di contraffazione. È un'eccezione che riconosce la difficoltà, per gli operatori a valle della catena, di verificare ogni componente acquistato. Tipicamente si applica al distributore o all'integratore che acquista in buona fede e non ha motivo di sospettare la natura contraffattoria del bene.
Equo corrispettivo e prosecuzione dell'attività
Una volta avvisato della violazione, l'acquirente in buona fede non viene equiparato senza distinzioni al contraffattore consapevole. La norma consente la prosecuzione dell'attività intrapresa nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma a fronte del pagamento di un equo corrispettivo al titolare. È un equilibrio fra tutela del diritto e protezione dell'affidamento incolpevole.
Determinazione del corrispettivo
In assenza di accordo tra le parti, il corrispettivo viene determinato secondo le regole previste per la licenza di diritto, ragguagliandolo al prezzo di mercato. Si tratta di un meccanismo tecnico che evita stalli negoziali e affida la quantificazione a parametri oggettivi.
Profili processuali
In sede contenziosa, la prova dell'atto di contraffazione spetta al titolare, mentre l'esimente di buona fede deve essere provata dall'acquirente. È un'allocazione dell'onere probatorio coerente con il principio per cui chi afferma un fatto eccezionale rispetto alla regola generale deve dimostrarlo. Le scelte processuali del titolare — descrizione, sequestro, inibitoria — sono modulate sulla disciplina generale della tutela dei diritti di proprietà industriale.
Domande frequenti
Cosa configura contraffazione di una topografia?
Qualunque atto di riproduzione, fissazione, utilizzazione, importazione, detenzione a fini commerciali o commercializzazione del prodotto a semiconduttori senza il consenso del titolare. Sono inclusi anche gli atti compiuti per interposta persona.
Cosa succede all'acquirente in buona fede?
Se non sapeva e non aveva ragione valida di sapere della violazione, non commette contraffazione. Una volta avvisato, può proseguire l'attività limitata alle scorte e ai contratti già conclusi pagando un equo corrispettivo al titolare.
Come si determina l'equo corrispettivo?
In mancanza di accordo, si applicano le regole previste per la licenza di diritto, con riferimento al prezzo di mercato. Si tratta di un parametro oggettivo che evita lunghi negoziati e consente di liquidare rapidamente la posizione.
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