Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 86 CPI – Rinvio

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.

In sintesi

  • L'art. 86 estende la disciplina delle invenzioni industriali ai modelli di utilità, in quanto compatibile.
  • Il rinvio opera per quanto applicabile e tiene conto della differente natura del modello.
  • Sono espressamente estese le norme sulle invenzioni dei dipendenti.
  • Si applicano anche le disposizioni in tema di licenze obbligatorie.
  • La tecnica del rinvio evita duplicazioni normative e semplifica la lettura del Codice.
Indice dei contenuti

L'art. 86 del Codice della Proprietà Industriale apre la sezione dedicata ai modelli di utilità con una clausola di rinvio che, pur apparentemente tecnica, ha un peso sistematico notevole: l'intera disciplina delle invenzioni industriali viene proiettata sui modelli di utilità, salvo le specificità di questa figura. La scelta del legislatore segnala la natura ancillare del modello rispetto all'invenzione, ma anche la volontà di garantire un quadro unitario di tutela.

Una clausola di compatibilità non automatica

Il rinvio è esplicitamente condizionato dall'inciso "in quanto applicabili". Ciò significa che ogni norma sulle invenzioni va testata, prima di estenderla al modello di utilità, alla luce della funzione propria di quest'ultimo: tutelare miglioramenti di efficacia o comodità d'uso di prodotti già esistenti, non soluzioni tecniche nuove in senso forte. In linea generale la giurisprudenza ha sempre interpretato la compatibilità come un filtro funzionale, non come un automatismo.

Le materie espressamente estese

Il secondo comma menziona due ambiti specifici: le invenzioni dei dipendenti e le licenze obbligatorie. Si tratta delle aree in cui la prassi applicativa ha posto i maggiori dubbi e dove il legislatore ha voluto fugare ogni incertezza. La disciplina del lavoratore inventore - con la distinzione fra invenzione di servizio, d'azienda e occasionale - vale dunque pienamente anche per chi sviluppa modelli di utilità nel corso del rapporto di lavoro. Allo stesso modo, le licenze obbligatorie, nei limiti previsti per i brevetti d'invenzione, possono colpire anche il modello di utilità.

I confini del rinvio: cosa resta fuori

Non tutto può essere trasferito sic et simpliciter. La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato alcune zone di frizione: la durata della tutela, ad esempio, è più breve per il modello (dieci anni) rispetto al brevetto d'invenzione e segue regole proprie. Anche i requisiti sostanziali - novità, attività inventiva, applicazione industriale - si specchiano sul modello con sfumature peculiari, tipicamente con una soglia di attività inventiva meno elevata. La clausola "in quanto applicabili" lascia all'interprete il compito di valutare caso per caso.

Coordinamento con la disciplina europea e internazionale

Va ricordato che il modello di utilità, a differenza del brevetto d'invenzione, non beneficia di una tutela europea uniforme: non esiste un equivalente del brevetto europeo o del brevetto unitario per i modelli. Le norme del CPI italiane operano dunque in un contesto in cui il titolare deve valutare strategie nazionali parallele, ricorrendo se del caso a procedure internazionali come il PCT per la fase iniziale di copertura, salvo poi convertire in singole privative nazionali.

Una scelta di tecnica legislativa

L'opzione del rinvio risponde a un'esigenza di economia normativa: evita di duplicare decine di articoli che, nella sostanza, ripeterebbero gli stessi principi. Allo stesso tempo, però, impone all'operatore - avvocato, consulente brevettuale, giudice - un costante lavoro di adattamento. Chi opera in materia di modelli deve avere ben presente la disciplina delle invenzioni, perché è lì che si trovano le norme di riferimento.

Casi pratici

Caso 1: Modello di utilità sviluppato da un dipendente

Tizio è progettista presso un'azienda metalmeccanica e, durante l'orario di lavoro, mette a punto un dispositivo che migliora l'ergonomia di una pinza già in produzione. Pur trattandosi di un modello di utilità e non di un'invenzione in senso stretto, in virtù del rinvio operato dall'art. 86 l'invenzione è qualificata come "di servizio" e i diritti patrimoniali spettano al datore. A Tizio resta il diritto morale al riconoscimento di autore del modello.

Caso 2: Domanda di licenza obbligatoria su un modello

Caio è titolare di un modello di utilità che riguarda un componente di sicurezza per dispositivi medici. Sempronio, operatore sanitario pubblico, ne richiede l'utilizzo per scopi di interesse generale e Caio rifiuta condizioni accessibili. Attraverso il rinvio dell'art. 86, il regime delle licenze obbligatorie previsto per i brevetti d'invenzione può trovare applicazione, consentendo l'attivazione di una procedura amministrativa per garantire l'accesso alla soluzione tecnica dietro equo compenso.

Domande frequenti

Cosa significa che la disciplina delle invenzioni si applica "in quanto compatibile" ai modelli di utilità?

Significa che ogni regola pensata per il brevetto d'invenzione deve essere verificata caso per caso prima di essere applicata al modello, alla luce della sua funzione specifica. Tipicamente sono compatibili le norme procedurali e quelle sulla titolarità; possono non esserlo quelle che presuppongono una soluzione tecnica di alta innovazione.

Quali norme sono espressamente estese ai modelli di utilità dall'art. 86?

Le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti, che disciplinano i rapporti fra lavoratore inventore e datore, e le norme sulle licenze obbligatorie, che consentono in casi specifici l'utilizzo del trovato da parte di terzi dietro compenso.

Esiste un modello di utilità a livello europeo come il brevetto europeo?

Allo stato attuale non esiste un titolo europeo unitario per i modelli di utilità: la tutela resta nazionale e va richiesta singolarmente in ciascun Paese di interesse, eventualmente sfruttando le priorità internazionali previste dalle convenzioni in vigore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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