In sintesi
- Il modello di utilità dura dieci anni dalla data di deposito della domanda.
- Il termine non è rinnovabile e segna il passaggio del modello al pubblico dominio.
- Gli effetti del modello di utilità sono analoghi a quelli del brevetto per invenzione, ma limitati alla forma specifica.
- La durata dimezzata riflette il minore rilievo inventivo della tutela.
Testo dell'articoloVigente
Art. 85 CPI — Durata ed effetti della brevettazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all’articolo 53.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 85 CPI fissa la durata e gli effetti del modello di utilità, completando il quadro della disciplina di questo titolo di proprietà industriale. La norma stabilisce un termine decennale, esattamente la metà di quello previsto per il brevetto per invenzione (art. 60 CPI), in coerenza con il minore rilievo inventivo della tutela e con la sua natura di strumento di protezione di innovazioni incrementali.
La durata decennale
Il modello di utilità dura dieci anni dalla data di deposito della domanda. La decorrenza è dunque dalla data di deposito, non dalla concessione, analogamente a quanto previsto per il brevetto per invenzione. Il periodo decennale è generalmente sufficiente per consentire all'autore di sfruttare commercialmente il proprio modello e di recuperare gli investimenti effettuati, in considerazione della natura tipicamente incrementale e di durata commerciale limitata delle innovazioni protette come modelli di utilità.
Il pagamento delle tasse di mantenimento
Anche il modello di utilità è soggetto al pagamento di tasse annuali di mantenimento, secondo le tariffe stabilite dalla normativa. Il mancato pagamento entro i termini di tolleranza comporta la decadenza del modello, applicandosi le regole dell'art. 75 CPI in materia di brevetti per invenzione. Le tasse di mantenimento del modello di utilità sono generalmente inferiori a quelle del brevetto per invenzione, in coerenza con il valore mediamente minore del titolo.
Gli effetti della tutela
Gli effetti del modello di utilità sono analoghi a quelli del brevetto per invenzione: il titolare ha il diritto esclusivo di attuare il modello e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Sono vietati ai terzi gli atti di fabbricazione, uso, vendita, importazione e detenzione di oggetti che riproducano la forma protetta. Si applicano, in quanto compatibili, le regole dell'art. 66 CPI in materia di diritti del titolare del brevetto.
L'ambito di tutela
La tutela del modello di utilità è limitata alla specifica forma protetta. Le rivendicazioni devono essere formulate in modo da identificare con precisione la forma migliorativa, e la tutela copre le riproduzioni identiche e quelle sostanzialmente equivalenti. La dottrina degli equivalenti opera anche per i modelli di utilità, sebbene con maggiore prudenza interpretativa rispetto ai brevetti per invenzione, data la specificità della forma protetta.
Il passaggio al pubblico dominio
Alla scadenza del termine decennale, il modello di utilità passa al pubblico dominio: chiunque può riprodurre la forma, utilizzarla e commercializzarla senza necessità di autorizzazione. Si realizza così, anche per il modello di utilità, il principio del contratto sociale che caratterizza il sistema brevettuale: la tutela temporanea è la contropartita della divulgazione e dell'arricchimento del patrimonio tecnico comune.
Il rinnovo del modello
Diversamente da quanto avviene per altri titoli di proprietà industriale (ad esempio i marchi, oggetto di rinnovo decennale illimitato), il modello di utilità non è rinnovabile alla scadenza del termine. La forma protetta diviene definitivamente di pubblico dominio e non è possibile ottenere una proroga della tutela. Eventuali ulteriori migliorie della forma potranno essere oggetto di nuovi modelli, ma su soluzioni innovative rispetto a quella già caduta in pubblico dominio.
Le strategie di tutela cumulata
La durata decennale del modello di utilità può essere superata, in casi specifici, attraverso la cumulazione con altri titoli di proprietà industriale: registrazione del design (se la forma presenta carattere individuale ed è non solo funzionale), tutela del marchio di forma (se la forma è distintiva), protezione contro la concorrenza sleale per imitazione servile (se la forma è caratteristica). La strategia di tutela cumulata richiede una valutazione attenta dei requisiti dei diversi titoli e delle loro interazioni.
Domande frequenti
Quanto dura il modello di utilità?
Dieci anni dalla data di deposito della domanda. Il termine non è rinnovabile e, alla scadenza, la forma protetta passa al pubblico dominio.
Quali sono gli effetti della tutela del modello di utilità?
Il titolare ha il diritto esclusivo di attuare il modello e di trarne profitto; sono vietati ai terzi fabbricazione, uso, vendita, importazione e detenzione di oggetti che riproducono la forma protetta.
Posso rinnovare il modello di utilità alla scadenza?
No, il modello non è rinnovabile; per prolungare la tutela in qualche misura si può valutare il deposito di nuovi modelli su ulteriori miglioramenti della forma o la cumulazione con altri titoli (design, marchio di forma).
Vedi anche