- Le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca appartengono all'ente di appartenenza.
- Al ricercatore spetta un compenso non inferiore al 50% dei proventi netti dello sfruttamento.
- Il regime si applica anche agli IRCCS.
- Le università sono tenute a definire criteri interni di valorizzazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 65 CPI — (Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. In deroga all’articolo 64, quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l’invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall’articolo
6. 2. L’inventore deve comunicare l’oggetto dell’invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l’inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell’articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all’inventore l’assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all’inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma
2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l’inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L’inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l’assenza di interesse a procedervi.
4. I soggetti indicati al comma 1, nell’ambito della propria autonomia, disciplinano: a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell’ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l’attività inventiva; c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5; d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
5. I diritti derivanti dall’invenzione realizzata nell’esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell’emanazione delle predette linee guida
Commento
L'articolo 65 CPI disciplina il regime delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli IRCCS. La norma, oggetto di significativi interventi di riforma negli ultimi anni, mira a valorizzare i risultati della ricerca pubblica, promuovendone il trasferimento tecnologico e l'utilizzo industriale.
L'attuale assetto: titolarità all'ente
A seguito della riforma del 2023, le invenzioni realizzate dai ricercatori nell'esercizio della propria attività appartengono in via originaria all'ente di appartenenza (università, ente di ricerca, IRCCS). Si tratta di un'inversione rispetto al regime precedente, che attribuiva la titolarità al ricercatore individuale (c.d. professor's privilege), ed è coerente con il principio di valorizzazione istituzionale dei risultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche.
I diritti del ricercatore
Al ricercatore inventore restano riconosciuti: il diritto morale di paternità, da menzionarsi in tutti i documenti relativi all'invenzione; il diritto a un compenso non inferiore al 50% dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, percepiti dall'ente di appartenenza. La percentuale può essere innalzata dagli accordi interni o dai regolamenti dell'ente; il principio è quello di una equa partecipazione del ricercatore ai risultati economici della propria opera intellettuale.
Obblighi di comunicazione e gestione
Il ricercatore è tenuto a comunicare all'ente le invenzioni realizzate, mediante invention disclosure formale. L'ente, ricevuta la comunicazione, valuta entro termini definiti la convenienza del deposito brevettuale e ne assume il costo. In caso di mancato esercizio del diritto di brevettare entro il termine, la titolarità ritorna al ricercatore, che potrà procedere autonomamente al deposito, salvo determinate condizioni e obblighi residui verso l'ente.
Il ruolo dell'università e degli enti di ricerca
Le università e gli enti di ricerca sono tenuti a dotarsi di regolamenti interni che disciplinino in dettaglio i criteri di valorizzazione, le procedure di deposito, i criteri di calcolo del compenso e le modalità di gestione dei brevetti. Molti atenei italiani si avvalgono di uffici di trasferimento tecnologico (TTO), regolati dall'art. 65 bis CPI, che curano l'intero ciclo della valorizzazione brevettuale, dalle ricerche di anteriorità alla negoziazione di licenze e spin-off.
Il rapporto con i finanziamenti privati
Per le ricerche svolte con finanziamenti privati (contratti di ricerca con imprese, finanziamenti europei competitivi), la titolarità può essere diversamente regolata in via convenzionale. Le convenzioni di ricerca tra enti pubblici e imprese devono però rispettare le previsioni di legge sui compensi minimi al ricercatore, nonché le normative europee sugli aiuti di Stato e sui finanziamenti alla ricerca.
Profili applicativi
Il sistema mira a coniugare la valorizzazione economica con la libertà accademica e la disseminazione scientifica. Le politiche universitarie più evolute prevedono il bilanciamento tra pubblicazione scientifica (che può distruggere la novità) e tempestivo deposito brevettuale, con procedure interne di valutazione rapida.
Domande frequenti
A chi appartiene un'invenzione realizzata da un professore universitario?
All'università di appartenenza, secondo l'attuale assetto normativo introdotto dalla riforma del 2023; al ricercatore spettano il diritto morale e un compenso minimo del 50% dei proventi netti.
Cosa succede se l'università non brevetta l'invenzione?
La titolarità ritorna al ricercatore, che può procedere autonomamente al deposito; restano gli obblighi previsti dal regolamento interno dell'ente.
Vale anche per gli IRCCS?
Sì, il regime dell'art. 65 CPI si applica anche agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per le invenzioni dei loro ricercatori.
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