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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'inventore ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione.
  • Il diritto morale di paternità è personalissimo, intrasmissibile e non rinunciabile.
  • Si esercita anche quando il brevetto sia stato ceduto a terzi.
  • La menzione dell'inventore è obbligatoria nei documenti pubblicati dall'UIBM.

Testo dell'articoloVigente

Art. 62 CPI — Diritto morale

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione può essere fatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Commento

L'articolo 62 CPI riconosce all'inventore il diritto morale di paternità sull'invenzione, ovvero il diritto a essere riconosciuto come l'autore del trovato. Si tratta di un diritto della personalità, intimamente connesso alla persona dell'inventore e distinto dai diritti patrimoniali (regolati dall'art. 63 CPI), che possono essere ceduti o concessi in licenza.

La natura del diritto morale

Il diritto di paternità è personalissimo: spetta solo all'inventore in quanto tale e non può essere oggetto di cessione, rinuncia o successione (salvo limitate forme di tutela post mortem da parte dei congiunti). Anche dopo aver ceduto il brevetto a un'impresa, l'inventore conserva il diritto di essere indicato come autore nei documenti ufficiali e nelle eventuali divulgazioni del trovato. Tale carattere intrasmissibile distingue il diritto morale dai diritti patrimoniali, che sono pienamente disponibili.

L'esercizio del diritto

Il diritto si concretizza nell'obbligo di indicare il nome dell'inventore nei documenti pubblicati dall'UIBM, in particolare nella concessione del brevetto e nelle relative pubblicazioni. La domanda di brevetto deve indicare l'inventore, salvo che questi rinunci espressamente alla menzione (rinuncia che opera solo sul piano della pubblicazione, non sull'esistenza del diritto). In presenza di più co-inventori, ciascuno ha diritto autonomo a essere menzionato.

La tutela in caso di violazione

La violazione del diritto morale di paternità (ad esempio, omissione del nome dell'inventore o attribuzione dell'invenzione a un soggetto diverso) consente all'inventore di agire per ottenere la rettifica della menzione e il risarcimento del danno, anche di natura non patrimoniale. La tutela può essere richiesta anche dagli eredi dell'inventore deceduto, nei limiti previsti dalla legge.

Il rapporto con la titolarità del brevetto

Il diritto morale è autonomo rispetto alla titolarità del brevetto: anche quando l'invenzione appartiene a un soggetto diverso dall'inventore (ad esempio nel caso delle invenzioni di servizio ai sensi dell'art. 64 CPI), il diritto morale resta in capo all'inventore persona fisica. La giurisprudenza ha più volte sottolineato l'autonomia delle due posizioni.

Profili pratici e di disclosure

Nei rapporti di lavoro, di consulenza e di ricerca, la corretta attribuzione dell'invenzione richiede un'attenta documentazione dell'attività di ciascun partecipante. Le imprese sono tenute a indicare i veri autori, in linea con il principio di verità, e non possono attribuire l'invenzione a soggetti diversi (ad esempio dirigenti non realmente coinvolti) per ragioni di immagine o di gestione interna.

Domande frequenti

Posso cedere il diritto a essere riconosciuto come inventore?

No. Il diritto morale di paternità è personalissimo, intrasmissibile e non rinunciabile: spetta sempre all'inventore persona fisica, anche se il brevetto è ceduto a terzi.

L'inventore deve essere sempre menzionato?

Sì, salvo che rinunci espressamente alla menzione nelle pubblicazioni; la rinuncia opera però solo a livello pubblicitario e non incide sull'esistenza del diritto.

Cosa posso fare se la mia paternità è violata?

Si può agire in giudizio per la rettifica della menzione e il risarcimento del danno, anche di natura non patrimoniale, nei confronti del soggetto responsabile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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