- Disciplina informazione sulla decisione di VAS nel procedimento di VAS
- Attua la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione strategica
- Si applica a piani e programmi con effetti significativi
- Garantisce la partecipazione del pubblico interessato
- Si raccorda con il monitoraggio e la motivazione del provvedimento
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 Cod. Amb. — Informazione sulla decisione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria . Sono inoltre rese pubbliche … attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall’autorità competente; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18.
Commento
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento di valutazione preventiva degli effetti significativi sull'ambiente di piani e programmi, introdotto a livello eurounitario dalla direttiva 2001/42/CE. La VAS opera ex ante rispetto alla VIA: incide sulle scelte a monte (piani urbanistici, piani di settore, programmi regionali) in modo da integrare la dimensione ambientale nelle decisioni di pianificazione. La disposizione in esame regola un passaggio specifico del procedimento.
Inquadramento sistematico nella VAS
La disposizione sul tema della informazione sulla decisione di VAS si colloca nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica disciplinato dagli artt. 11 ss. del codice. obblighi di pubblicità e trasparenza in esito al procedimento di VAS. La VAS riguarda piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in particolare nei settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.
Funzione preventiva e integrativa
La VAS opera come strumento di integrazione delle considerazioni ambientali nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. La sua funzione preventiva si manifesta nella necessità di valutare gli effetti significativi sull'ambiente prima dell'approvazione dell'atto pianificatorio, in modo da incidere a monte sulle scelte. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che l'omessa VAS, ove dovuta, costituisce vizio di legittimità del piano, sanzionabile con l'annullamento in sede di ricorso.
Rapporto ambientale e consultazione
Cuore del procedimento è il rapporto ambientale, redatto dall'autorità procedente con il supporto dell'autorità competente. Tale documento descrive lo stato dell'ambiente, individua e valuta gli effetti significativi del piano o programma, indica le misure di mitigazione e definisce un sistema di monitoraggio. La consultazione del pubblico e delle autorità con competenze ambientali costituisce momento essenziale del procedimento, in attuazione della Convenzione di Aarhus e della direttiva 2003/35/CE.
Decisione e motivazione
La decisione di VAS si traduce in un parere motivato dell'autorità competente, che deve essere considerato dall'autorità procedente in sede di adozione definitiva del piano o programma. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, ha sviluppato un sindacato attento alla congruenza tra esiti della VAS e contenuti del piano: non è ammessa una motivazione meramente apparente, e l'eventuale discostamento dalle indicazioni della VAS deve essere supportato da congrue ragioni tecniche o di interesse pubblico.
Monitoraggio e ciclo di valutazione
La VAS non si esaurisce nell'approvazione del piano, ma si proietta nella fase di attuazione attraverso il monitoraggio degli effetti ambientali significativi. Questo consente di rilevare eventuali impatti imprevisti e di adottare misure correttive. ISPRA e il sistema delle Agenzie regionali forniscono supporto tecnico ai fini del monitoraggio, mentre il MASE coordina, a livello nazionale, le linee guida e i criteri metodologici applicabili.
Domande frequenti
Quando un piano è soggetto alla VAS regolata dall'articolo 17?
Quando può avere effetti significativi sull'ambiente. La disciplina distingue tra piani obbligatoriamente assoggettati (settori indicati dalla direttiva 2001/42/CE) e piani da sottoporre a screening di assoggettabilità (art. 12).
Quali sono i contenuti minimi del rapporto ambientale?
Stato dell'ambiente, alternative considerate (compresa l'opzione zero), valutazione degli effetti significativi, misure di mitigazione e compensazione, sistema di monitoraggio. L'Allegato VI della Parte Seconda contiene l'elenco dei contenuti.
Cosa succede se la VAS è omessa?
L'omissione, ove la VAS sia dovuta, costituisce vizio di legittimità del piano, sanzionabile con l'annullamento. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che il vizio non è sanabile in via successiva con una valutazione postuma.
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