Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 16 CPI – Rinnovazione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall’Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 .

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra. Nota all’art. 16: – La legge 27 aprile 1982, n. 243 , recante «Ratifica ed esecuzione dell’atto recante revisione dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1982, n. 130, supplemento ordinario.

In sintesi

  • L'art. 16 CPI disciplina la rinnovazione del marchio, che può essere reiterata indefinitamente.
  • La rinnovazione dura ulteriori dieci anni e va richiesta entro precisi termini.
  • È ammesso un termine di tolleranza di sei mesi dopo la scadenza, con pagamento di una soprattassa.
  • La rinnovazione consente al marchio una potenziale durata illimitata, salvo decadenza o nullità.
Indice dei contenuti

L'art. 16 CPI costituisce il complemento dell'art. 15 in tema di durata: definisce le condizioni alle quali il titolare può prolungare nel tempo la propria esclusiva. Il meccanismo della rinnovazione è il cuore della peculiarità del marchio rispetto ad altri titoli di proprietà industriale, perché consente una continuità temporale potenzialmente illimitata.

Le condizioni della rinnovazione

La rinnovazione può essere chiesta per lo stesso marchio precedente, con riguardo agli stessi prodotti o servizi secondo la classificazione internazionale di Nizza, oppure a prodotti o servizi affini ricompresi nella classe originaria. La continuità del segno e l'identità dell'ambito merceologico sono presupposti essenziali: una modifica significativa del segno o un'estensione a classi diverse richiede una nuova domanda di registrazione.

I termini per la rinnovazione

La rinnovazione deve essere presentata in un'apposita finestra temporale, in genere nell'ultimo anno di validità del titolo. Alcuni ordinamenti prevedono anche la possibilità di anticipare di qualche mese, con il pagamento delle tasse dovute. Il calcolo dei termini è effettuato dall'UIBM e dagli uffici corrispondenti per i titoli unionali e internazionali, con scadenze precise riportate negli attestati di registrazione.

Il termine di tolleranza

L'art. 16 prevede inoltre un termine di tolleranza di sei mesi dalla scadenza, entro il quale è ancora possibile rinnovare con il pagamento di una soprattassa. Si tratta di un'opportunità importante per evitare la perdita del titolo, ma non deve essere considerata una proroga ordinaria: la prudenza consiglia di rispettare i termini originari e di considerare il periodo di tolleranza solo come rete di sicurezza in caso di emergenze organizzative.

Effetti della rinnovazione

La rinnovazione mantiene continuità con il titolo originario: non c'è soluzione tra il vecchio e il nuovo decennio. Le anteriorità maturate fino a quel momento conservano efficacia e il marchio prosegue il proprio percorso commerciale. Per le imprese si tratta di un meccanismo essenziale per stabilizzare gli investimenti reputazionali e proteggere la propria identità nel lungo periodo.

Rinnovazione internazionale

Per marchi unionali (EUIPO) e per registrazioni internazionali (sistema di Madrid presso la WIPO), valgono regole analoghe, con specificità procedurali. Le imprese che gestiscono portafogli internazionali devono coordinare scadenze diverse, talvolta con strumenti gestionali specifici, per evitare omissioni con effetti irreparabili.

Casi pratici

Caso 1: rinnovazione tempestiva

Tizio ha registrato un marchio nel 2014. Pianifica con cura la rinnovazione nel 2024 e presenta domanda con anticipo, regolarizzando le tasse dovute. Il marchio prosegue senza soluzione di continuità, mantenendo gli effetti maturati nel decennio precedente.

Caso 2: utilizzo del periodo di tolleranza

Caio dimentica la scadenza del proprio marchio. Si accorge della scadenza alcuni mesi dopo. Grazie al termine di tolleranza di sei mesi, presenta la domanda di rinnovazione corredata dal pagamento della soprattassa e riesce a preservare la tutela. Subito dopo introduce un sistema di alert interno per evitare il rischio di nuove omissioni.

Domande frequenti

Quante volte posso rinnovare un marchio?

La rinnovazione del marchio non ha limiti massimi: può essere reiterata indefinitamente, sempre per periodi decennali, consentendo al marchio una potenziale durata illimitata.

Esiste un periodo di tolleranza per la rinnovazione?

Sì, in linea generale è previsto un termine di tolleranza di sei mesi dalla scadenza, durante il quale è ancora possibile rinnovare con il pagamento di una soprattassa.

Posso modificare il marchio in sede di rinnovazione?

No, in linea generale la rinnovazione presuppone l'identità del segno e l'ambito merceologico originario. Modifiche significative richiedono una nuova domanda di registrazione, con tutte le verifiche amministrative del caso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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