- Il Ministero della giustizia coordina i servizi e si avvale della Conferenza nazionale.
- La Conferenza è presieduta dal Ministro e include Regioni, Comuni, Cassa ammende, esperti.
- È convocata annualmente in videoconferenza.
- Redige una relazione annuale al Parlamento sullo stato della giustizia riparativa.
- Gli esperti durano in carica due anni, rinnovabili, senza compensi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 61 D.Lgs. 150/2022 — Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.
2. La Conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.
3. La Conferenza nazionale è convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.
4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.
5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell’ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessità di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L’incarico di esperto ha durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.
6. All’attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni generali
- Articolo 61 L. 184/1983: Sostituzione dell'art. 299 c.c.: cognome dell'adottato adulto
- Art. 61 Reg. (UE) 2024/1689 — Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 61 Cod. Amb. — competenze delle regioni
- Art. 61 D.Lgs. 159/2011 — Progetto e piano di pagamento dei crediti
- Art. 61 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
Commento
L'articolo 61 costruisce l'architettura di governance nazionale della giustizia riparativa. La scelta è quella di un coordinamento centrale leggero, esercitato dal Ministero della giustizia ma temperato da un organismo consultivo multilivello - la Conferenza nazionale - che assicura il dialogo tra Stato, autonomie locali, terzo settore e mondo accademico.
Le funzioni ministeriali
Il primo comma assegna al Ministero quattro funzioni: programmazione delle risorse, proposta dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), monitoraggio dei servizi e coordinamento generale. È un modello di stewardship: il Ministero non gestisce direttamente i servizi (delegati ai Centri locali ex art. 63), ma orienta, finanzia e verifica. La proposta dei LEP si collega all'art. 62, che ne demanda la definizione alla Conferenza unificata.
La composizione della Conferenza nazionale
Il secondo comma definisce la composizione: il Ministro o un suo delegato presiede; partecipano un rappresentante per Regione, un sindaco per Regione designato dall'ANCI, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica. È una formula compromissoria che bilancia presenza istituzionale (Regioni, Comuni), territoriale (sindaci) e tecnica (esperti).
La modalita di funzionamento
I commi terzo e quarto prevedono convocazione annuale in videoconferenza e la redazione di una relazione annuale al Parlamento. La scelta della videoconferenza riduce costi e semplifica il coordinamento; la relazione parlamentare garantisce trasparenza e responsabilita politica. La giustizia riparativa entra cosi nel ciclo del rendere conto al Parlamento, similmente a quanto avviene per altre politiche di giustizia.
Gli esperti tecnico-scientifici
Il quinto comma disciplina la nomina dei sei esperti, scelti dal Ministro di concerto con il Ministro dell'universita tra figure di riconosciuta competenza nella giustizia riparativa, assicurando equilibrio tra mediatori e docenti universitari. L'incarico dura due anni, rinnovabile una volta. È una composizione mista che riflette la natura interdisciplinare della materia.
La clausola di invarianza finanziaria
Il sesto comma precisa che la Conferenza opera senza nuovi oneri e che la partecipazione non da diritto a compensi, gettoni o rimborsi. È una clausola standard nelle riforme a costo zero, ma rischia di limitare l'attrattivita per esperti di alto profilo e di concentrare la partecipazione su soggetti gia istituzionalmente impegnati.
Impatto sistemico
L'architettura ministeriale-conferenza è il principale strumento di coordinamento di un sistema altrimenti molto frammentato, con Centri distribuiti su 26 distretti di Corte d'appello. Per gli operatori la rilevanza pratica è indiretta ma significativa: dalla Conferenza dipendono le linee guida, i LEP e il monitoraggio della qualita. Per le Regioni e i Comuni, è la sede in cui far valere le esigenze territoriali. Per il Parlamento, la relazione annuale è uno strumento di controllo politico.
Domande frequenti
I sindaci nominati nella Conferenza rappresentano tutti i Comuni della Regione?
Sono designati dall'ANCI e portano una posizione di sintesi del sistema dei Comuni regionale. Non operano come delegati formali di singoli enti, ma come rappresentanti collettivi della rete municipale.
Cosa succede se la Conferenza non si riunisce nei termini?
La cadenza annuale ha valore organizzativo. Una mancata riunione non invalida il sistema, ma rende difficile l'aggiornamento dei LEP e la redazione tempestiva della relazione parlamentare.
Possono partecipare anche rappresentanti dell'avvocatura?
Non sono previsti come membri di diritto. Il decreto potra disciplinare audizioni o partecipazioni a invito, ma la composizione fissata dalla norma è quella indicata al comma 2.
Vedi anche