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Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 52 modifica la L. 441/1982 sulle dichiarazioni patrimoniali estendendone il perimetro a Vice Ministri, giunte regionali e provinciali e Comuni con più di 15.000 abitanti.
  • Estende l'obbligo alla situazione patrimoniale di figli e parenti entro il secondo grado, se consenzienti.
  • Modifica l'art. 12 della L. 241/1990 sopprimendo il riferimento alla pubblicazione.
  • Sostituisce l'art. 54 del CAD, rinviando ai contenuti dei siti delle PA definiti dal decreto trasparenza.
  • Estende il rito speciale e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie sulla trasparenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52 D.Lgs. 33/2013 — Modifiche alla legislazione vigente

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441 , sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, primo comma: 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»; 2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; b) all’articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

2. All’ articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L’ articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , è sostituito dal seguente: «Art.

54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). –

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’ articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; b) all’articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»; c) all’articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza»; d) all’articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l’esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»; e) all’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa». 4-bis) All’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti di cui all’ articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , che realizzano opere pubbliche» .

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , si intende riferito all’articolo 10.

Commento

L'art. 52 è la disposizione di coordinamento sistemico del decreto: modifica più testi normativi preesistenti per allinearli alla nuova disciplina della trasparenza. È una norma tecnica ma essenziale per comprendere come il decreto si è incastonato nell'ordinamento, integrandosi con la disciplina del procedimento amministrativo, dell'amministrazione digitale e del processo amministrativo.

La riforma della L. 441/1982 sulle dichiarazioni patrimoniali

Il comma 1 incide sulla L. 441/1982, recante norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive. Le modifiche estendono il perimetro soggettivo. La nuova platea include i Vice Ministri (in passato esclusi), i componenti delle giunte regionali e provinciali, i consiglieri di Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 15.000 abitanti (in luogo della precedente soglia di 50.000). L'allargamento riduce la soglia di esposizione patrimoniale, coinvolgendo nella trasparenza un numero molto più ampio di amministratori locali. La novella estende inoltre il novero dei familiari soggetti all'obbligo, includendo i figli e i parenti entro il secondo grado, se consenzienti.

L'intervento sulla L. 241/1990

Il comma 2 sopprime, dall'art. 12 della L. 241/1990, il riferimento all'obbligo di pubblicazione dei criteri di concessione di contributi e benefici economici. La soppressione non significa eliminazione dell'obbligo, ma sua razionalizzazione: i criteri vanno comunque pubblicati, ma nella sede unitaria del decreto trasparenza e secondo le modalità da esso definite. È un esempio di tecnica di coordinamento che evita duplicazioni e disallineamenti fra discipline.

La nuova formulazione dell'art. 54 del CAD

Il comma 3 sostituisce integralmente l'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), riscrivendo la disposizione sui contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni. La nuova versione rinvia direttamente al decreto sulla trasparenza, riconoscendo che la disciplina dei contenuti web della PA è ormai principalmente regolata da questo decreto. È una scelta di coerenza sistematica: l'art. 54 originario del CAD prevedeva contenuti minimi, oggi assorbiti e ampliati dal decreto trasparenza.

Le modifiche al Codice del processo amministrativo

Il comma 4 interviene sul D.Lgs. 104/2010 con quattro modifiche essenziali. La prima estende l'oggetto dell'art. 23 c.p.a. dall'accesso alla trasparenza amministrativa. La seconda integra l'art. 87 c.p.a. estendendo il rito in camera di consiglio alla violazione degli obblighi di trasparenza. La terza modifica l'art. 116 c.p.a. (rito speciale sull'accesso), aggiungendo la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, e includendo la pubblicazione fra le condotte ordinabili dal giudice. La quarta modifica l'art. 133, comma 1, lettera a), n. 6) c.p.a. estendendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa.

L'estensione del D.Lgs. 229/2011

Il comma 4-bis modifica l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 229/2011 sul monitoraggio delle opere pubbliche, ampliando i soggetti obbligati per includere gli enti dell'art. 2-bis del decreto trasparenza che realizzano opere pubbliche. È un raccordo tecnico fra disciplina della trasparenza dei lavori e disciplina del monitoraggio delle infrastrutture pubbliche.

Il rinvio dinamico finale

Il comma 5 chiude con una clausola di equipollenza: dalla data di entrata in vigore del decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 si intende riferito all'art. 10 del decreto trasparenza. La novella consente di non dover modificare tutte le norme che facevano rinvio al precedente Programma triennale, garantendo continuità sistematica e coerenza fra disciplina abrogata e disciplina vigente.

Domande frequenti

Cosa è cambiato per i consiglieri comunali?

L'obbligo di dichiarazione patrimoniale è stato esteso ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in luogo della precedente soglia di 50.000 abitanti.

L'art. 52 modifica il Codice del processo amministrativo?

Sì. Estende il rito speciale dell'art. 116 c.p.a. e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133) alle controversie sull'inadempimento degli obblighi di trasparenza.

Cosa è successo al vecchio Programma triennale per la trasparenza?

Il rinvio normativo è stato spostato dall'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 all'art. 10 del decreto trasparenza, con una clausola di equipollenza che evita la modifica di tutte le norme di rinvio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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