Art. 13 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze; b) all’articolazione degli uffici, le competenze … di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Disciplina la pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione delle PA.
Obbligatori dati su organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione.
Articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti responsabili.
Organigramma o rappresentazioni grafiche semplificate.
Recapiti istituzionali: numeri di telefono e PEC dedicate ai cittadini.
Indice dei contenuti
L'art. 13 del D.Lgs. 33/2013 disciplina uno dei nuclei più importanti degli obblighi di pubblicazione: i dati sull'organizzazione della pubblica amministrazione. La trasparenza organizzativa è il presupposto della trasparenza decisionale: senza sapere come è strutturata l'amministrazione, chi vi opera e con quali competenze, il cittadino non può esercitare un controllo effettivo né attivare i corretti canali di interlocuzione.
Organi di indirizzo politico e di gestione
Il comma 1, lett. a), impone la pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con indicazione delle competenze. È una disposizione che riflette il principio della separazione fra indirizzo politico e attività amministrativa, sancito dal D.Lgs. 165/2001: ai politici spettano gli indirizzi, ai dirigenti la gestione. La trasparenza su entrambi i fronti consente di verificare il rispetto di tale principio nella prassi.
Articolazione degli uffici e dirigenti responsabili
La lett. b) richiede la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, delle competenze di ciascun ufficio (anche di livello dirigenziale non generale) e dei nomi dei dirigenti responsabili. È un'informazione essenziale per il cittadino: consente di sapere a chi rivolgersi per ciascuna esigenza, evitando il rimbalzo fra uffici. Per le amministrazioni complesse, la chiarezza organizzativa è anche un indicatore di buon funzionamento interno.
Organigramma e rappresentazioni grafiche
La lett. c) impone la pubblicazione di un organigramma o rappresentazioni grafiche analoghe, finalizzate alla piena accessibilità e comprensibilità dei dati. La forma grafica è particolarmente utile per le amministrazioni complesse, dove le strutture lineari di testo sarebbero di difficile lettura. L'organigramma deve essere aggiornato in tempo reale rispetto ai cambiamenti organizzativi: un organigramma datato è quasi peggio di nessun organigramma, perché induce in errore.
Recapiti istituzionali
La lett. d) richiede la pubblicazione dei recapiti istituzionali: numeri di telefono, indirizzi e-mail e PEC dedicate al cittadino per esigenze inerenti i compiti istituzionali. Si tratta dell'infrastruttura minima di interlocuzione, senza la quale la trasparenza resta unidirezionale. La PEC ha particolare rilievo, perché consente comunicazioni con valore legale, equivalenti alla raccomandata con avviso di ricevimento.
Standard tassonomici ANAC
La sezione "Amministrazione trasparente" deve seguire la tassonomia indicata da ANAC nelle proprie delibere disponibili su anticorruzione.it. Per gli obblighi ex art. 13, le sottosezioni tipiche sono: "Organizzazione", "Organi di indirizzo politico-amministrativo", "Articolazione degli uffici", "Telefono e posta elettronica". L'omogeneità tassonomica è uno strumento fondamentale per consentire al cittadino di orientarsi rapidamente in qualunque amministrazione.
Implicazioni operative
Per il responsabile della trasparenza, l'art. 13 richiede coordinamento con gli uffici risorse umane e organizzativi: i dati sull'articolazione, sui dirigenti e sui recapiti cambiano continuamente, e la trasparenza richiede aggiornamento costante. È buona prassi prevedere flussi automatici di aggiornamento dai sistemi informativi gestionali al sito istituzionale, evitando interventi manuali soggetti a errore. Le linee guida del Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it) supportano l'adempimento con modelli e indicazioni operative.
Casi pratici
Caso 1: organigramma non aggiornato
Tizio cerca sul sito di un'amministrazione il nominativo del dirigente responsabile di un certo ufficio e trova un nome di un dirigente già da tempo cessato. Tale situazione contrasta con l'art. 13, lett. b) e c), che richiede aggiornamento costante. Tizio può segnalare la circostanza al responsabile della trasparenza e attivare, se necessario, l'accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, per ottenere informazioni corrette.
Caso 2: PEC pubblicata e valore legale
Caio invia un'istanza all'indirizzo PEC pubblicato sul sito ex art. 13, lett. d). L'amministrazione, in linea generale, è tenuta a riscontrare l'istanza nei termini di legge: la PEC pubblicata sul sito ha valore legale equivalente alla raccomandata, e la mancata risposta espone l'amministrazione a responsabilità. La pubblicazione del recapito non è dunque un atto formale, ma genera obblighi sostanziali.
Domande frequenti
Quali dati sull'organizzazione devo pubblicare?
Dati su organi di indirizzo politico, articolazione degli uffici, nomi dei dirigenti responsabili, organigramma e recapiti istituzionali, secondo le sottosezioni tassonomiche ANAC.
L'organigramma deve essere in formato grafico?
Sì, l'art. 13, lett. c), richiede una rappresentazione grafica o analoga, per garantire piena accessibilità e comprensibilità anche per soggetti non esperti.
La PEC pubblicata ha valore legale?
Sì, la PEC dedicata al cittadino ha valore legale equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento, e impegna l'amministrazione a riscontri formali nei termini di legge.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 13 del D.Lgs. 33/2013 disciplina uno dei nuclei più importanti degli obblighi di pubblicazione: i dati sull'organizzazione della pubblica amministrazione. La trasparenza organizzativa è il presupposto della trasparenza decisionale: senza sapere come è strutturata l'amministrazione, chi vi opera e con quali competenze, il cittadino non può esercitare un controllo effettivo né attivare i corretti canali di interlocuzione.
Organi di indirizzo politico e di gestione
Il comma 1, lett. a), impone la pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con indicazione delle competenze. È una disposizione che riflette il principio della separazione fra indirizzo politico e attività amministrativa, sancito dal D.Lgs. 165/2001: ai politici spettano gli indirizzi, ai dirigenti la gestione. La trasparenza su entrambi i fronti consente di verificare il rispetto di tale principio nella prassi.
Articolazione degli uffici e dirigenti responsabili
La lett. b) richiede la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, delle competenze di ciascun ufficio (anche di livello dirigenziale non generale) e dei nomi dei dirigenti responsabili. È un'informazione essenziale per il cittadino: consente di sapere a chi rivolgersi per ciascuna esigenza, evitando il rimbalzo fra uffici. Per le amministrazioni complesse, la chiarezza organizzativa è anche un indicatore di buon funzionamento interno.
Organigramma e rappresentazioni grafiche
La lett. c) impone la pubblicazione di un organigramma o rappresentazioni grafiche analoghe, finalizzate alla piena accessibilità e comprensibilità dei dati. La forma grafica è particolarmente utile per le amministrazioni complesse, dove le strutture lineari di testo sarebbero di difficile lettura. L'organigramma deve essere aggiornato in tempo reale rispetto ai cambiamenti organizzativi: un organigramma datato è quasi peggio di nessun organigramma, perché induce in errore.
Recapiti istituzionali
La lett. d) richiede la pubblicazione dei recapiti istituzionali: numeri di telefono, indirizzi e-mail e PEC dedicate al cittadino per esigenze inerenti i compiti istituzionali. Si tratta dell'infrastruttura minima di interlocuzione, senza la quale la trasparenza resta unidirezionale. La PEC ha particolare rilievo, perché consente comunicazioni con valore legale, equivalenti alla raccomandata con avviso di ricevimento.
Standard tassonomici ANAC
La sezione "Amministrazione trasparente" deve seguire la tassonomia indicata da ANAC nelle proprie delibere disponibili su anticorruzione.it. Per gli obblighi ex art. 13, le sottosezioni tipiche sono: "Organizzazione", "Organi di indirizzo politico-amministrativo", "Articolazione degli uffici", "Telefono e posta elettronica". L'omogeneità tassonomica è uno strumento fondamentale per consentire al cittadino di orientarsi rapidamente in qualunque amministrazione.
Implicazioni operative
Per il responsabile della trasparenza, l'art. 13 richiede coordinamento con gli uffici risorse umane e organizzativi: i dati sull'articolazione, sui dirigenti e sui recapiti cambiano continuamente, e la trasparenza richiede aggiornamento costante. È buona prassi prevedere flussi automatici di aggiornamento dai sistemi informativi gestionali al sito istituzionale, evitando interventi manuali soggetti a errore. Le linee guida del Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it) supportano l'adempimento con modelli e indicazioni operative.
Casi pratici
Caso 1: organigramma non aggiornato
Tizio cerca sul sito di un'amministrazione il nominativo del dirigente responsabile di un certo ufficio e trova un nome di un dirigente già da tempo cessato. Tale situazione contrasta con l'art. 13, lett. b) e c), che richiede aggiornamento costante. Tizio può segnalare la circostanza al responsabile della trasparenza e attivare, se necessario, l'accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, per ottenere informazioni corrette.
Caso 2: PEC pubblicata e valore legale
Caio invia un'istanza all'indirizzo PEC pubblicato sul sito ex art. 13, lett. d). L'amministrazione, in linea generale, è tenuta a riscontrare l'istanza nei termini di legge: la PEC pubblicata sul sito ha valore legale equivalente alla raccomandata, e la mancata risposta espone l'amministrazione a responsabilità. La pubblicazione del recapito non è dunque un atto formale, ma genera obblighi sostanziali.
Domande frequenti
Quali dati sull'organizzazione devo pubblicare?
Dati su organi di indirizzo politico, articolazione degli uffici, nomi dei dirigenti responsabili, organigramma e recapiti istituzionali, secondo le sottosezioni tassonomiche ANAC.
L'organigramma deve essere in formato grafico?
Sì, l'art. 13, lett. c), richiede una rappresentazione grafica o analoga, per garantire piena accessibilità e comprensibilità anche per soggetti non esperti.
La PEC pubblicata ha valore legale?
Sì, la PEC dedicata al cittadino ha valore legale equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento, e impegna l'amministrazione a riscontri formali nei termini di legge.