Indice
- La trasparenza è accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
- Tutela diritti dei cittadini, partecipazione e controllo diffuso sull'uso delle risorse pubbliche.
- Opera nel rispetto del segreto di Stato, d'ufficio, statistico e della protezione dei dati personali.
- Costituisce livello essenziale delle prestazioni ex art. 117 Cost., comma 2, lett. m).
- È parte integrante del diritto a una buona amministrazione e del principio democratico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1 D.Lgs. 33/2013 — Principio generale di trasparenza
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 48, integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 D.Lgs. 504/1995 — Ambito applicativo e definizioni
- Articolo 1 L. 184/1983: Diritto del minore alla famiglia
- Art. 1 Reg. (UE) 2024/1689 — Oggetto
- Art. 1 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 1 D.Lgs. 148/2015 — Lavoratori beneficiari
- Art. 1 L. 190/2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
Commento
L'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 enuncia la cornice valoriale dell'intero impianto sulla trasparenza amministrativa, una norma che il legislatore ha voluto programmatica ma non meramente declamatoria: ogni disposizione successiva del decreto va letta alla luce di questo principio fondante. La nozione di trasparenza qui adottata, mutuata dalla cultura anglosassone del freedom of information, segna un passaggio storico nel rapporto fra amministrazione e cittadino, abbandonando la logica della riservatezza come regola per imporre quella della pubblicità come default.
Accessibilità totale come paradigma
La formula "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni" non è una iperbole retorica ma una scelta tecnica precisa: in linea generale, ciò che la PA detiene è conoscibile, salvo le eccezioni tipizzate dal legislatore. Si tratta di un capovolgimento sistematico rispetto alla L. 241/1990, dove l'accesso era riservato a chi vantasse un interesse qualificato. Qui invece la legittimazione è universale, sganciata da qualsiasi posizione soggettiva differenziata, e l'amministrazione che riceve un'istanza non può sindacarne le ragioni.
Finalità democratica e controllo diffuso
Il comma 1 richiama tre obiettivi: tutela dei diritti, partecipazione al procedimento amministrativo e controllo diffuso sull'uso delle risorse pubbliche. Quest'ultimo profilo è centrale per comprendere il legame con la normativa anticorruzione (L. 190/2012): la trasparenza è strumento ex ante di prevenzione, perché rende visibili decisioni, flussi finanziari, conferimenti di incarichi e dunque scoraggia condotte opache. L'ANAC ha più volte ribadito, attraverso le proprie linee guida pubblicate sul portale anticorruzione.it, come questa funzione preventiva costituisca il cuore del sistema.
Limiti costituzionali e bilanciamento
Il comma 2 chiarisce che la trasparenza opera "nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali". Si tratta di un bilanciamento necessario: l'accessibilità totale non è un valore assoluto, ma va contemperata con interessi di pari rango costituzionale, dalla sicurezza nazionale alla riservatezza individuale. La concreta perimetrazione di tali limiti è poi specificata dagli artt. 5-bis e 7-bis, che costituiscono le valvole di sicurezza dell'intero sistema.
Livello essenziale delle prestazioni
Particolarmente rilevante è il comma 3, che qualifica le disposizioni del decreto come "livello essenziale delle prestazioni" ex art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Questa qualificazione produce conseguenze giuridiche concrete: le regioni e gli enti locali non possono derogare in peius agli standard fissati dal decreto, e la disciplina ha vocazione di uniformità nazionale. La Corte costituzionale, in linea generale, ha riconosciuto la legittimità di tale tecnica normativa quando il legislatore statale individua nuclei minimi di prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio.
Funzione di coordinamento statistico-informativo
Lo stesso comma 3 ancora le disposizioni del decreto anche alla competenza statale di coordinamento informativo statistico e informatico (art. 117, comma 2, lett. r Cost.). È un riferimento tecnico che consente di costruire infrastrutture informatiche uniformi — si pensi alla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC e dal Dipartimento della funzione pubblica — capaci di mettere in dialogo dati provenienti da amministrazioni diverse.
Implicazioni per gli operatori
Per chi opera all'interno della PA, l'art. 1 non è una norma da archiviare come introduttiva: essa funge da criterio ermeneutico generale. In presenza di dubbi sull'estensione di un obbligo di pubblicazione o sulla legittimità di un diniego di accesso civico, la regola interpretativa è quella della massima espansione del principio di trasparenza, nei limiti dei contro-interessi tipizzati. Le linee guida ANAC e i documenti di indirizzo del Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it) restano i riferimenti operativi più aggiornati per orientare le scelte concrete.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 20/2019
Illegittimità costituzionale parziale
La Consulta, intervenendo sull'art. 14 del d.lgs. 33/2013, afferma che la trasparenza, pur essendo principio cardine del buon andamento e dell'imparzialità della PA, non e' valore assoluto: va bilanciata con il diritto alla protezione dei dati personali (artt. 2 e 3 Cost.). Gli obblighi di pubblicazione devono essere proporzionati allo scopo di controllo democratico, evitando una indiscriminata esposizione di informazioni non funzionali alla finalità di trasparenza.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Determinazione ANAC · n. 1310 del 28 dicembre 2016
ANAC
Prime linee guida ANAC sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016. Definisce ambito oggettivo, struttura della sezione Amministrazione trasparente e qualità dei dati.
Leggi il documento su www.anticorruzione.itDelibera ANAC · n. 1064 del 13 novembre 2019 (PNA 2019)
ANAC
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ribadisce che la trasparenza è strumentale alla prevenzione della corruzione: gli obblighi pubblicitari concorrono a definire i livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117, c. 2, lett. m), Cost. e devono essere programmati nel PTPCT.
Leggi il documento su www.anticorruzione.itDomande frequenti
Chi può richiedere l'accesso ai dati della pubblica amministrazione in base al principio di trasparenza?
Chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato. L'art. 1 enuncia il principio di accessibilità totale che fonda poi, all'art. 5, il diritto di accesso civico esercitabile da qualsiasi soggetto.
Il principio di trasparenza è derogabile dalle regioni o dagli enti locali?
In linea generale no, perché il comma 3 dell'art. 1 qualifica le disposizioni del decreto come livello essenziale delle prestazioni ex art. 117 Cost., con conseguente uniformità nazionale degli standard minimi.
Quali sono i limiti del principio di trasparenza?
Il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, il segreto statistico e la protezione dei dati personali. Ulteriori limiti specifici sono definiti dagli articoli successivi del decreto, in particolare dall'art. 5-bis.
Vedi anche