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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Vedi anche
→art. 213 CP→art. 214 CP→art. 216 CP→art. 217 CP→Cost. art. 97 - Buon andamento e imparzialità della PA→L. 241/1990 art. 1 - Princìpi del procedimento amministrativo→L. 241/1990 art. 3 - Motivazione del provvedimento→Calcola la maggiorazione per straordinario→Art. 212 D.Lgs. 36/2023 – Pareri di precontenzioso dell’ANAC→Art. 218 D.Lgs. 36/2023 – Acquisti centralizzati nel PNRR→Art. 211 D.Lgs. 36/2023 – Collegio consultivo tecnico→Art. 219 D.Lgs. 36/2023 – Procedure d’urgenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Collocazione sistematica nell'art. 215 del Codice del 2023
L'art. 215 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro IV dedicato a «Partenariato pubblico-privato e disposizioni complementari» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «cabine di regia e commissari straordinari», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.
Architettura organizzativa delle stazioni appaltanti
La qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63) e le forme di aggregazione e centralizzazione (artt. 62, 139) ridisegnano l'architettura organizzativa del sistema dei contratti pubblici: solo le stazioni appaltanti qualificate possono espletare procedure di importo superiore alle soglie indicate; le altre devono ricorrere a centrali di committenza o a soggetti aggregatori. Il sistema mira a concentrare le competenze, ridurre la frammentazione dell'offerta e accrescere la professionalizzazione. La materia si raccorda con la l. 56/2014 sulla riforma delle province e con i provvedimenti istitutivi di Consip e dei soggetti aggregatori regionali.
Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice
L'applicazione dell'art. 215 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Disposizioni attuative
Provvedimenti ANAC e tabelle di corrispondenza fra disposizioni del nuovo Codice e disciplina previgente.
Coordinamento normativo
Disposizioni transitorie e di coordinamento approvate dal Governo per il passaggio al nuovo Codice.
Casi pratici
Caso 1: Tizio operatore e Caio stazione appaltante
Tizio, operatore economico, partecipa a una procedura indetta da Caio, stazione appaltante. L'applicazione dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023 assicura il corretto svolgimento del segmento di procedimento in esame, garantendo a Tizio l'accesso al mercato e a Caio il perseguimento del risultato di interesse pubblico.
Domande frequenti
Da quando si applica l'art. 215 del D.Lgs. 36/2023?
L'art. 215 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
Qual è il rapporto tra l'art. 215 e il vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016)?
Il nuovo Codice abroga il precedente per le procedure avviate dal 1° luglio 2023 (art. 226). Restano applicabili gli atti adottati prima di tale data; le interpretazioni consolidate sotto il vecchio Codice possono continuare a valere ove compatibili.
L'articolo va letto da solo o nel contesto del Libro di riferimento?
Sempre nel contesto: il Codice del 2023 ha una struttura organica e i singoli articoli vanno interpretati in coerenza con i principi generali (artt. 1-12) e con le disposizioni del Libro in cui sono inseriti.