← Torna a Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 86 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «etichettature» nell'ambito del Libro II Parte II del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
  • La disposizione disciplina aspetti tecnici della procedura (specifiche, etichettature, mezzi di prova), bilanciando esigenze di qualità con il principio di accesso al mercato.
  • Le specifiche tecniche devono essere non discriminatorie e fondate, ove possibile, su norme tecniche europee o internazionali.
  • Il loro contenuto è sindacabile davanti al giudice amministrativo per eccesso di potere se sproporzionato o restrittivo della concorrenza.
  • Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.

Testo dell'articoloVigente

Commento

Collocazione sistematica nell'art. 86 del Codice del 2023

L'art. 86 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte II dedicato a «Istituti e clausole comuni» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «etichettature», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.

Specifiche tecniche e proporzionalità

Le specifiche tecniche fissano i requisiti dei lavori, dei servizi o delle forniture: devono essere non discriminatorie, espresse, di regola, in termini prestazionali o funzionali e fondate, ove possibile, su norme tecniche europee o internazionali. Eventuali riferimenti a marchi, brevetti o produzioni specifiche sono ammessi solo se accompagnati dall'espressione «o equivalente». Il principio di proporzionalità impone di non rendere la specifica più stringente del necessario rispetto alle esigenze della stazione appaltante; il giudice amministrativo annulla le clausole sproporzionate o restrittive della concorrenza.

Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice

L'applicazione dell'art. 86 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.

Massime giurisprudenziali

Corte Cost., sent. n. 235/2022

La Corte costituzionale ha confermato che la disciplina delle gare pubbliche costituisce livello essenziale di tutela della concorrenza, riservato allo Stato.

Perché è importante: Tutela della concorrenza nelle gare

Prassi e linee guida

Bando-tipo · Procedure di gara

Schemi di disciplinare e bando-tipo ANAC per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Leggi il documento su www.anticorruzione.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio operatore e Caio stazione appaltante

Tizio, operatore economico, partecipa a una procedura indetta da Caio, stazione appaltante. L'applicazione dell'art. 86 del D.Lgs. 36/2023 assicura il corretto svolgimento del segmento di procedimento in esame, garantendo a Tizio l'accesso al mercato e a Caio il perseguimento del risultato di interesse pubblico.

Domande frequenti

Da quando si applica l'art. 86 del D.Lgs. 36/2023?

L'art. 86 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.

Qual è il rapporto tra l'art. 86 e il vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016)?

Il nuovo Codice abroga il precedente per le procedure avviate dal 1° luglio 2023 (art. 226). Restano applicabili gli atti adottati prima di tale data; le interpretazioni consolidate sotto il vecchio Codice possono continuare a valere ove compatibili.

L'articolo va letto da solo o nel contesto del Libro di riferimento?

Sempre nel contesto: il Codice del 2023 ha una struttura organica e i singoli articoli vanno interpretati in coerenza con i principi generali (artt. 1-12) e con le disposizioni del Libro in cui sono inseriti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.