Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Massime giurisprudenziali
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 122 D.Lgs. 36/2023 – Risoluzione

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. Testo vigente letto su Normattiva il 7 ottobre 2026.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell’appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L’allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all’organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l’appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’articolo 106, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

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In sintesi

  • L'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 è una norma cardine del Codice dei contratti pubblici e disciplina «risoluzione»: risoluzione del contratto per inadempimento o sopravvenute cause ostative.
  • La disposizione opera nel quadro del nuovo Codice entrato in vigore il 1° luglio 2023 e si raccorda con i principi generali del Libro I (artt. 1-12), in particolare con il principio del risultato e con il principio della fiducia.
  • Gli istituti chiave coinvolti nell'applicazione della norma sono diffida, contraddittorio, riserve, art. 110 (subentro), art. 1456 c.c..
  • Rispetto al D.Lgs. 50/2016, il nuovo testo introduce semplificazioni e innovazioni significative, tra cui l'auto-esecutività di gran parte del Codice e la riduzione del rinvio a fonti subordinate (linee guida ANAC trasfuse negli allegati).
  • L'interpretazione della disposizione segue criteri sistematici, teleologici e di conformità eurounitaria, in coerenza con le direttive 2014/23-24-25/UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.
  • L'applicazione pratica richiede attenzione alle prescrizioni del relativo allegato al Codice (la disciplina di dettaglio è confluita negli allegati I-IV) e ai bandi-tipo ANAC.

Massime giurisprudenziali

Cass. SS.UU., sent. n. 18/2018

Le Sezioni Unite hanno precisato il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo nelle controversie sull'esecuzione del contratto pubblico, riconoscendo al G.O. le questioni meramente patrimoniali post-stipula.

Perché è importante: Riparto di giurisdizione

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Tizio operatore economico e Caio stazione appaltante

Tizio, operatore economico, e Caio, stazione appaltante, applicano l'art. 122 CP36 nel contesto di una procedura di affidamento. Caio, in determinazione a contrarre, motiva la scelta delle modalità procedurali; Tizio adegua la propria offerta agli obblighi imposti dalla disposizione. La corretta applicazione della norma garantisce il rispetto del principio del risultato e dei principi generali del Codice.

Caso 2: Sempronio RTI e la fase di selezione

Sempronio, mandatario di un raggruppamento, contesta davanti al TAR l'applicazione dell'art. 122 effettuata da una stazione appaltante. Il giudice, applicando i principi del Libro I e la disciplina di dettaglio, valuta la legittimità della scelta procedurale e si pronuncia nel merito, fissando i criteri di lettura della disposizione.

Caso 3: Caio RUP e il presidio del risultato

Caio, RUP, applica l'art. 122 CP36 documentando in modo analitico le scelte compiute e tracciando l'iter procedimentale sulla piattaforma di e-procurement. La gestione trasparente e digitalizzata della procedura assicura il rispetto della disposizione e riduce il rischio di contenzioso.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 122 CP36 è una disposizione di particolare rilievo nel sistema del Codice del 2023. La sua applicazione richiede una lettura coordinata con i principi del Libro I, con le disposizioni del Libro/Parte di riferimento e con gli allegati al Codice. La continuità interpretativa con il previgente D.Lgs. 50/2016 è valorizzata dalla giurisprudenza amministrativa, fermo restando il nuovo orientamento di sistema introdotto dal legislatore del 2023.

Domande frequenti

A quale Libro del Codice appartiene l'art. 122?

L'art. 122 si colloca nel quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023. Disciplina «risoluzione» e va letto in combinato disposto con i principi generali del Libro I (artt. 1-12).

Quando è entrato in vigore l'art. 122?

L'art. 122 si applica alle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore generale del Codice (art. 229). Le procedure indette anteriormente restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 226.

L'art. 122 richiede un allegato attuativo?

Il nuovo Codice è auto-esecutivo: gran parte della disciplina di dettaglio è contenuta negli allegati I-IV. L'applicazione dell'art. 122 richiede pertanto la lettura coordinata con il relativo allegato e con i bandi-tipo ANAC.

Quale è il ruolo dei principi generali nell'interpretazione di questa norma?

I principi del Libro I (risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede, tassatività delle cause di esclusione, ecc.) costituiscono criterio prioritario di interpretazione: il giudice amministrativo li utilizza come parametro di legittimità e per la verifica di proporzionalità delle scelte discrezionali.

Come si impugnano gli atti che violano l'art. 122?

Con ricorso al TAR ai sensi dell'art. 120 c.p.a. (rito accelerato per gli atti di gara), nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/conoscenza dell'atto lesivo. Per le controversie sull'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario, salvo le ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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