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Testo dell'articoloVigente
Art. 38 L. 300/1970 – Disposizioni penali
Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)
Le violazioni degli articoli 2, . . .
5, 6, . . . e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’ articolo 36 del codice penale .
Modifiche e vicende: Depenalizzato in parte dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Inquadramento: Originariamente prevedeva sanzioni penali per la violazione di alcune disposizioni dello Statuto (in particolare l’art. 4 sui controlli a distanza e l’art. 8 sulle indagini sulle opinioni). Le sanzioni sono state in larga parte depenalizzate dal D.Lgs. 758/1994 e dalla riforma del 2016 (D.Lgs. 8/2016).
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 38; D.Lgs. 758/1994; D.Lgs. 8/2016 (depenalizzazione).
In sintesi
Articolo 38 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Disposizioni penali». Depenalizzato in parte dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Originariamente prevedeva sanzioni penali per la violazione di alcune disposizioni dello Statuto (in particolare l'art. 4 sui controlli a distanza e l'art. 8 sulle indagini sulle opinioni). Le sanzioni sono state in larga parte depenalizzate dal D.Lgs. 758/1994 e dalla riforma de