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Testo dell'articoloVigente

Art. 35 L. 300/1970 – Campo di applicazione

Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.

Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante. (7) (11) 12 ————— AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 marzo-3 aprile 1987, n.

96 (in G.U.

1a s.s.

08/04/1987, n.

15), ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’ art.

35, terzo comma, della l.

20 maggio 1970, n.

300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell’art.

18 della stessa legge”. ————— AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale, con sentenza del 17-31 gennaio 1991, n.

41 (in G.U.

1a s.s.

06/02/1991, n.

6), ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’ art.

35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n.

300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell’art.

18 della stessa legge, come modificato dall’ art.

1 della legge 11 maggio 1990, n.

108 (Disciplina dei licenziamenti individuali)”. ————— AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-23 luglio 1991, n.

364 (in G.U.

1a s.s.

31/07/1991, n.

30), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’ art.

35, terzo comma, della l.

20 maggio 1970, n.

300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori) nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle “imprese di navigazione” dei commi 1, 2 e 3 dell’art.

7 della medesima legge”.

Modifiche e vicende: Non abrogato: vigente. Estensione modificata con riforma Jobs Act (D.Lgs. 23/2015 per nuovi assunti).

Inquadramento: Articolo vigente che individua il campo di applicazione delle tutele del Titolo III dello Statuto alle unità produttive con più di 15 dipendenti (o 5 per imprese agricole). Per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 opera il regime delle tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015.

Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 35; D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti).

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In sintesi

Articolo 35 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Campo di applicazione». Non abrogato: vigente. Estensione modificata con riforma Jobs Act (D.Lgs. 23/2015 per nuovi assunti).. Articolo vigente che individua il campo di applicazione delle tutele del Titolo III dello Statuto alle unità produttive con più di 15 dipendenti (o 5 per imprese agricole). Per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 opera il regime delle tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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