Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Pronunce Corte Costituzionale
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 19 St. lav. – Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

L. 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: a) [Lettera abrogata dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312]A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE. delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento

È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312).

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

Articolo 19 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali». Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, art. 1 lett. a). Articolo riformulato per via referendaria nel 1995. La disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) si è poi evoluta con l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e con il T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014. Sul versante della rappresentanza unitari

Pronunce della Corte Costituzionale

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.