← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 59 del CAD disciplina i dati territoriali e il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT), istituito presso AgID quale infrastruttura di riferimento per i servizi di ricerca dei dati geografici e come punto di accesso nazionale per l'attuazione della direttiva INSPIRE (2007/2/CE) in materia di metadati. La norma prevede che il RNDT funga da nodo centrale per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale detenuti dalle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale. Diversi commi dell'articolo sono stati abrogati dal D.Lgs. 179/2016, mentre rimane in vigore il comma 3 che istituisce il Repertorio, il comma 5 che demanda le regole tecniche alle Linee guida AgID, e il comma 7 che individua la copertura finanziaria. Il RNDT si inserisce nel quadro dell'European Location Framework promosso dalla Commissione europea e interagisce con il Geoportale INSPIRE Italia, garantendo l'interoperabilità tra banche dati geografiche delle diverse amministrazioni. Le regole tecniche per il contenuto, la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali sono adottate con atti di AgID secondo il procedimento previsto dall'articolo 71 del CAD.

Testo dell'articoloVigente

Art. 59 D.Lgs. 82/2005 CAD — Dati territoriali

In vigore dal 01/01/2006

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

5. ((Ai)) sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all' articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 .

7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

Commento

L'articolo 59 del CAD fonda il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT), l'infrastruttura pubblica che cataloga e rende accessibili i dati geografici e cartografici prodotti dalle pubbliche amministrazioni italiane. Il RNDT rappresenta il punto di contatto nazionale con la rete INSPIRE, il programma europeo per la creazione di un'infrastruttura di dati geografici condivisa nell'Unione europea, istituita dalla direttiva 2007/2/CE e recepita in Italia con D.Lgs. 32/2010.

Dal punto di vista tecnico-normativo, il comma 5 rinvia alle Linee guida AgID per la definizione delle regole operative relative al contenuto del Repertorio e alle modalità di formazione, documentazione, scambio e riutilizzo dei dati territoriali. Questa impostazione riflette la scelta del legislatore, accentuata dalla riforma del 2016, di demandare la regolamentazione tecnica di dettaglio ad atti secondari più agevolmente aggiornabili rispetto alle disposizioni di legge, in modo da adeguarsi con maggiore rapidità all'evoluzione tecnologica e agli standard europei.

I dati territoriali rientrano nella categoria dei dati di tipo aperto ai sensi del CAD e del D.Lgs. 36/2006 (attuativo della direttiva PSI), con obblighi di pubblicazione e messa a disposizione che le amministrazioni responsabili devono rispettare. La dimensione GDPR rileva quando i dati territoriali contengono informazioni riferibili a persone fisiche identificabili, imponendo misure di anonimizzazione o di valutazione d'impatto (DPIA) prima della pubblicazione sul RNDT.

Casi pratici

Caso 1: Pubblicazione dei dati cartografici comunali sul RNDT

Caso 2: Interoperabilità RNDT-INSPIRE in un progetto regionale

Domande frequenti

Cos'è il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT)?

Il RNDT è un'infrastruttura istituita presso AgID che cataloga e rende ricercabili i dati geografici e cartografici delle pubbliche amministrazioni italiane. Funge da punto di accesso nazionale alla rete europea INSPIRE e consente l'interoperabilità tra le diverse banche dati territoriali attraverso standard condivisi di metadati definiti nelle Linee guida AgID.

Quali commi dell'articolo 59 sono ancora in vigore?

Sono rimasti in vigore i commi 3, 5 e 7: il comma 3 istituisce il RNDT e lo qualifica come infrastruttura INSPIRE; il comma 5 demanda le regole tecniche alle Linee guida AgID ex art. 71 CAD; il comma 7 individua la copertura finanziaria. I commi 1, 2, 4, 6 e 7-bis sono stati abrogati dal D.Lgs. 179/2016.

Le amministrazioni locali sono tenute a conferire dati al RNDT?

Sì. Le pubbliche amministrazioni, inclusi regioni ed enti locali, che detengono dati territoriali rientranti nei temi INSPIRE sono tenute a documentarli nel RNDT attraverso la pubblicazione di metadati conformi agli standard tecnici definiti da AgID, assicurando così la reperibilità e l'accesso ai dati geografici da parte di altre amministrazioni e dei cittadini.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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