Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Attribuzioni del giudice penale

In vigore dal 04/07/2001

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

In sintesi

L'articolo 36 del D.Lgs. 231/2001 radica la competenza a conoscere degli illeciti amministrativi degli enti in capo al giudice penale competente per i reati da cui gli illeciti dipendono. La scelta è sistematicamente coerente con la natura accessoria della responsabilità dell'ente rispetto al reato-presupposto: non sarebbe stato razionale affidare a giudici diversi la cognizione di fatti strettamente connessi. La norma stabilisce inoltre che, per il procedimento a carico dell'ente, si osservano le stesse disposizioni sulla composizione del tribunale e le norme processuali collegate relative ai reati presupposto. Ciò significa che se il reato-presupposto richiede la composizione collegiale del tribunale, tale composizione si applica anche all'accertamento della responsabilità dell'ente. Il criterio di competenza per materia e territorio è quindi derivato, non autonomo: segue quello del reato commesso dalla persona fisica. Questo meccanismo di attrazione comporta che la competenza può spostarsi tra uffici giudiziari in ragione delle regole ordinarie del c.p.p. sulla competenza (artt. 5-16), con possibilità di conflitti che vengono risolti secondo le medesime regole ordinarie applicabili ai procedimenti penali.

L'articolo 36 risolve una questione fondamentale di organizzazione giudiziaria: a chi spetta giudicare la responsabilità dell'ente? La risposta è univoca: al giudice penale già competente per il reato-presupposto. Questa concentrazione di giurisdizione serve a garantire la coerenza delle decisioni e a evitare il rischio di giudicati contraddittori: sarebbe paradossale che il giudice penale assolvesse la persona fisica e un giudice diverso condannasse l'ente per lo stesso fatto.

Il comma 2 precisa che la composizione del collegio giudicante per il procedimento a carico dell'ente segue quella prevista per il reato-presupposto. Se il reato richiede il tribunale collegiale (ad esempio, perché prevede una pena detentiva superiore a dieci anni), il procedimento 231 si svolge davanti al collegio; se è competente il tribunale monocratico, tale composizione si applica anche all'ente. Questa regola evita asimmetrie processuali tra i due procedimenti, che - come prevede l'art. 38 - di norma sono riuniti. Sul piano della competenza territoriale, il criterio è quello ordinario del luogo di consumazione del reato: l'ente viene «trascinato» dinanzi al giudice del luogo in cui si è verificato il fatto, indipendentemente dalla propria sede legale. Ciò può determinare situazioni in cui l'ente deve difendersi in un foro geograficamente distante dalla propria sede, con conseguenti oneri organizzativi ed economici che un professionista legale qualificato in diritto penale d'impresa è in grado di anticipare e gestire.

La norma opera anche per i reati di competenza delle procure distrettuali antimafia e antiterrorismo: in tali casi, la competenza si sposta alle sezioni specializzate, con procedure investigative e processuali specifiche che influiscono significativamente sulla strategia difensiva dell'ente.

Casi pratici

Caso 1: Competenza territoriale in caso di reato commesso in più luoghi

Caso 2: Reato di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia

Domande frequenti

Quale giudice è competente per il procedimento di responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001?

È competente il giudice penale competente per il reato-presupposto da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente. La competenza è quindi derivata: segue le regole ordinarie di competenza per materia, territorio e connessione previste dal codice di procedura penale per il reato commesso dalla persona fisica. L'ente può trovarsi a dover rispondere dinanzi a un giudice di un foro diverso dalla propria sede legale.

La composizione del tribunale (monocratico o collegiale) varia in base al tipo di reato?

Sì. Il comma 2 dell'art. 36 stabilisce che per il procedimento 231 si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale previste per il reato-presupposto. Se quest'ultimo rientra nella competenza del tribunale collegiale, anche il procedimento a carico dell'ente si svolge davanti al collegio; se è di competenza monocratica, il giudice è unico.

L'ente può essere processato in un foro diverso dalla propria sede legale?

Sì. La competenza territoriale segue il luogo di consumazione del reato-presupposto, non la sede legale dell'ente. Un ente con sede a Milano può essere processato a Roma se il reato è stato commesso in quella città. Questo può comportare costi difensivi aggiuntivi e rende opportuna la pianificazione preventiva con un professionista legale qualificato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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