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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 462 c.c. Capacità delle persone fisiche

In vigore

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti. CAPO III – Dell'indegnità

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In sintesi

  • Regola generale: sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell'apertura della successione.
  • Presunzione di concepimento: si presume concepito chi nasce entro 300 giorni dalla morte del de cuius, salvo prova contraria.
  • Figli non ancora concepiti: possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al momento della morte del testatore, anche se non ancora concepiti.
  • Limite: la norma riguarda le persone fisiche; le persone giuridiche hanno regole distinte.

Sono capaci di succedere i nati e i concepiti al momento dell'apertura della successione; in via eccezionale, per testamento possono ricevere anche i figli di una persona vivente non ancora concepiti al momento della morte del testatore.

Capacità successoria come requisito soggettivo

La capacità di succedere è il requisito soggettivo che consente a una persona di essere beneficiaria di una successione ereditaria. Deve sussistere al momento dell'apertura della successione (art. 456 c.c.), non al momento dell'accettazione. Chi non è capace di succedere non può acquistare l'eredità nemmeno se accetta: l'accettazione è inefficace. La norma si riferisce alle persone fisiche; per le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute si applicano norme speciali.

Nati e concepiti

Il principio base è semplice: chi è nato al momento della morte del de cuius è certamente capace di succedere. Chi è concepito ma non ancora nato (nasciuro) ha una capacità successoria condizionata alla nascita: se nasce vivo, l'eredità gli è attribuita con effetto retroattivo all'apertura della successione; se nasce morto, si considera come se non fosse mai stato chiamato. La condizione del nasciuro è dunque una condizione sospensiva di fatto.

La presunzione dei 300 giorni

Il secondo comma introduce una presunzione legale relativa: si presume concepito al momento dell'apertura della successione chi nasce entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Il termine di 300 giorni corrisponde alla durata massima della gravidanza riconosciuta dalla legge (cfr. art. 232 c.c. sul termine per le azioni di disconoscimento). La presunzione è relativa (iuris tantum): può essere vinta con prova contraria (es. test genetici che dimostrano una paternità diversa o una gestazione incoerente con il periodo indicato).

I figli non ancora concepiti

La terza ipotesi è eccezionale e si applica solo alla successione testamentaria: il testatore può istituire eredi o legatari i figli di una determinata persona che sia viva al momento della sua morte, anche se non ancora concepiti. Questa deroga alla regola generale è ammessa perché il testatore sceglie consapevolmente di beneficiare una categoria futura di soggetti identificati per il tramite di una persona esistente. I figli non ancora concepiti di Tizio al momento della morte del testatore possono essere beneficiari testamentari: la quota è tenuta in sospeso finché non nasce il soggetto designato. Naturalmente, se la persona di riferimento (Tizio) muore senza aver avuto figli, la disposizione testamentaria cade.

Connessioni con altre norme

L'art. 462 va letto con l'art. 1 c.c. (capacità giuridica dalla nascita), l'art. 463 (indegnità, che può privare della capacità di succedere), l'art. 784 (donazione al nasciuro) e con gli artt. 232 e 234 c.c. (presunzione di paternità e termine massimo di gestazione).

Domande frequenti

Un bambino non ancora nato al momento della morte del nonno può ereditare?

Sì, se era già concepito al momento dell'apertura della successione. Se nasce vivo, eredita con effetto retroattivo alla morte del nonno. Se nasce morto, si considera come se non fosse mai stato chiamato e la quota va agli altri eredi.

Come si dimostra che un bambino era già concepito al momento della morte del de cuius?

La legge introduce una presunzione: chi nasce entro 300 giorni dalla morte si presume concepito in quel momento. Non occorre quindi una prova specifica; è semmai chi vuole escluderlo a dover fornire la prova contraria (es. test genetici, documentazione medica).

Il testatore può lasciare dei beni a nipoti non ancora nati né concepiti al momento della sua morte?

Sì, ma solo se sono figli di una persona vivente al momento della morte del testatore. Esempio: il testatore può lasciare un legato ai figli di suo figlio Tizio (ancora vivo), anche se Tizio non ha ancora figli. Non è invece possibile istituire eredi soggetti completamente indeterminati o figli di persone già morte.

Un figlio adottivo ha la stessa capacità successoria di un figlio biologico?

Sì. Dopo la riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013), tutti i figli — biologici, adottivi, nati fuori dal matrimonio — hanno gli stessi diritti successori. La distinzione tra figli legittimi e naturali è stata eliminata.

Cosa accade ai beni ereditari nell'attesa che nasca il nasciuro?

I beni sono tenuti in una sorta di sospensione. Il tribunale può nominare un curatore che amministri la quota spettante al nasciuro in attesa della nascita. Se il nascituro nasce vivo, prende la sua quota; se nasce morto, la quota si distribuisce agli altri eredi come se il nascituro non fosse mai stato chiamato.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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