Testo dell'articoloVigente
Art. 23 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
In vigore dal 03/08/2017
1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
In sintesi
L'articolo 23 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) disciplina la procedura di ammissione dei nuovi associati nelle associazioni ETS, riconosciute o non riconosciute, e introduce il principio del «carattere aperto» quale regola dispositiva derogabile dallo statuto. In via ordinaria, l'ammissione avviene con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, l'organo competente deve motivare la deliberazione entro sessanta giorni e comunicarla all'interessato. Chi ha subito il rigetto può entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che l'istanza sia esaminata dall'assemblea o da un organo eletto dalla medesima, che delibera nella prima convocazione successiva. Le stesse disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni ETS il cui statuto preveda un organo assembleare o di indirizzo. La norma si coordina con l'articolo 21, che impone criteri di ammissione non discriminatori, e con l'articolo 24, in materia di diritti assembleari degli associati.L'articolo 23 del CTS interviene su uno dei profili più delicati della governance associativa: la selezione della base sociale. La regola generale del Codice civile lasciava ampia libertà agli enti di limitare l'accesso a nuovi soci; il CTS introduce invece un doppio presidio procedurale a tutela dell'aspirante associato - obbligo di motivazione del rigetto e ricorso interno all'assemblea - che si affianca al vincolo sostanziale dell'articolo 21 sui criteri non discriminatori.
Il meccanismo di tutela dell'aspirante associato si sviluppa in due fasi. Nella prima, l'organo di amministrazione che rigetta la domanda deve farlo con motivazione esplicita entro sessanta giorni; il silenzio nel termine equivale a rigetto, ma espone l'ente al rischio di contestazioni procedurali. Nella seconda, l'interessato può attivare un riesame interno davanti all'assemblea o a un organo eletto dalla medesima: una sorta di «secondo grado» interno che garantisce che la decisione sull'ammissione non sia lasciata esclusivamente alla discrezionalità dell'organo esecutivo. Questa struttura bilancia l'esigenza di selezione qualitativa della base sociale con la tutela del candidato escluso.
Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato l'articolo 23. Il richiamo alle fondazioni al comma 4 è significativo: normalmente le fondazioni non hanno soci, ma il CTS ammette fondazioni ETS che prevedano un organo assembleare o di indirizzo (ad esempio i «fondatori partecipanti»); in questi casi le regole di ammissione si applicano in quanto compatibili con la natura fondazionale, e lo statuto può derogarle integralmente data la struttura più chiusa di questi enti.
Casi pratici
Caso 1: Domanda di ammissione rigettata: attivazione del riesame assembleare
Caso 2: Associazione ETS con statuto che deroga alla procedura ordinaria: ammissione diretta in assemblea
Domande frequenti
Chi delibera l'ammissione di un nuovo associato in un'associazione ETS?
In via ordinaria l'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Lo statuto può attribuire la competenza ad un organo diverso.
Cosa succede se l'organo di amministrazione rigetta la domanda di ammissione?
Deve motivare il rigetto entro sessanta giorni e comunicarlo all'interessato. Quest'ultimo può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che l'istanza sia esaminata dall'assemblea o da un organo eletto dalla medesima, che delibera nella prima convocazione successiva.
Le regole dell'articolo 23 si applicano anche alle fondazioni ETS?
Sì, in quanto compatibili e ove non derogate dallo statuto, per le fondazioni ETS il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo. Poiché le fondazioni hanno una struttura naturalmente più chiusa, lo statuto può escludere l'applicazione di queste norme.