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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 19 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato nei confronti dell'ente condannato. La misura è sempre disposta con la sentenza di condanna e ha natura di sanzione principale autonoma rispetto alle altre sanzioni pecuniarie e interdittive. Il primo comma stabilisce la regola generale: la confisca diretta del prezzo o del profitto, salvo la parte restituibile al danneggiato e i diritti acquistati da terzi in buona fede. Il secondo comma introduce la confisca per equivalente quando quella diretta non sia materialmente eseguibile: in tal caso l'ablazione può avere ad oggetto somme di denaro, beni o utilità di valore equivalente. Il comma 2-bis, introdotto con riferimento agli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale, rimanda alla disciplina speciale dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. per contemperare l'esigenza ablativa con la continuità produttiva degli impianti strategici. La confisca risponde all'esigenza di privare l'ente di ogni vantaggio economico derivante dal reato, neutralizzando l'incentivo alla commissione di illeciti a fini di profitto. A differenza della confisca penale applicabile alle persone fisiche, quella ex art. 19 è costruita specificamente sulla struttura della responsabilità degli enti e si distingue radicalmente dalle misure ablative previste dal D.Lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 19 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Confisca

In vigore dal 04/07/2001

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. ((2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 )) ((49))

Commento

L'articolo 19 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la confisca quale sanzione obbligatoria applicata agli enti con la sentenza di condanna. La norma distingue due regimi: la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato (comma 1) e la confisca per equivalente quando quella diretta risulti impossibile (comma 2). Entrambe le forme mirano a privare l'ente di ogni vantaggio economico riconducibile all'illecito, in coerenza con la logica «crime does not pay» che percorre l'intero impianto del decreto.

Sul piano operativo, la confisca diretta colpisce il bene o la somma che costituisce il prezzo pagato per commissionare il reato o il profitto direttamente conseguito. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede — tutela essenziale per non penalizzare soggetti estranei all'illecito — e la parte del profitto restituibile al danneggiato, che gode di priorità rispetto all'ablazione statale. La confisca per equivalente, invece, è più pervasiva: può raggiungere qualsiasi bene del patrimonio dell'ente, purché di valore corrispondente al profitto non confiscabile direttamente. Il comma 2-bis, introdotto con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale (come l'ex ILVA, caso paradigmatico), introduce un meccanismo speciale che coordina la confisca con le esigenze di continuità produttiva degli impianti, rinviando alla disciplina dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. In tale contesto, il Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) assume rilevanza anche rispetto alla confisca: un ente che abbia adottato ed efficacemente attuato il modello può escludere la propria responsabilità e, con essa, qualsiasi sanzione, inclusa quella ablativa. I canali di segnalazione interna (whistleblowing) previsti dal D.Lgs. 24/2023 rappresentano in questo quadro un presidio preventivo che può interrompere l'iter illecito prima che si materializzi il profitto confiscabile. Va precisato che la confisca disciplinata dall'art. 19 D.Lgs. 231/2001 è misura distinta e autonoma rispetto alle misure ablative previste dal D.Lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio, con cui non condivide né i presupposti né le procedure.

Per valutare l'esposizione patrimoniale concreta dell'ente e le strategie di tutela in sede cautelare o di merito, è indispensabile il supporto di un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Confisca diretta del profitto da corruzione

Una società ottiene un appalto pubblico attraverso la corruzione di funzionari (art. 25 D.Lgs. 231/2001). Il profitto — identificato nel margine netto dell'appalto — ammonta a 800.000 euro. Il giudice dispone la confisca diretta di tale somma, deducendo la quota già versata a titolo di risarcimento ai danneggiati. I conti correnti aziendali vengono aggrediti fino a concorrenza del valore residuo.

Caso 2: Confisca per equivalente dopo dispersione del profitto

Un'impresa realizza un profitto illecito di 2 milioni di euro attraverso frodi fiscali che integrano reati presupposto 231. Prima della sentenza, il profitto viene distribuito ai soci o reinvestito in beni di difficile tracciamento. Il giudice dispone la confisca per equivalente: vengono aggrediti immobili, partecipazioni e liquidità dell'ente per complessivi 2 milioni, in sostituzione del profitto non più direttamente confiscabile.

Domande frequenti

La confisca ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 è sempre obbligatoria?

Sì, il comma 1 stabilisce che «è sempre disposta» con la sentenza di condanna. Il giudice non ha discrezionalità sull'an, ma solo sull'individuazione dell'oggetto (prezzo, profitto, equivalente) e sull'entità in relazione alle eccezioni previste (restituzione al danneggiato, diritti dei terzi in buona fede).

Cosa si intende per confisca per equivalente e quando si applica?

Quando non è possibile eseguire la confisca diretta del prezzo o del profitto — perché i beni sono stati occultati, alienati o non individuabili — la confisca può colpire somme di denaro, beni o altre utilità del patrimonio dell'ente di valore equivalente. È una misura di chiusura che rende impossibile per l'ente neutralizzare la sanzione attraverso la dispersione del profitto.

Gli impianti industriali di interesse strategico nazionale possono essere confiscati?

Sì, ma con regole speciali. Il comma 2-bis rinvia all'art. 104-bis disp. att. c.p.p., che prevede meccanismi di tutela della continuità produttiva (gestione commissariale, vincoli alla dismissione) per evitare che la confisca comprometta la funzionalità di stabilimenti strategici per l'economia nazionale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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