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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 12-ter del D.Lgs. 74/2000 introduce la confisca «allargata» per i reati tributari di maggiore gravità, rinviando all'art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies D.L. 306/1992). La misura si applica quando, in caso di condanna o patteggiamento per i delitti elencati, l'ammontare degli elementi rilevanti supera specifiche soglie: elementi passivi fittizi superiori a 200.000 euro (art. 2 — dichiarazione fraudolenta mediante fatture false); imposta evasa superiore a 100.000 euro (art. 3 — dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici); importo non veritiero nelle fatture superiore a 200.000 euro (art. 8 — emissione di fatture false); ammontare di imposte, sanzioni e interessi superiore a 100.000 euro (art. 11, comma 1 — sottrazione fraudolenta); elementi attivi inferiori al vero o passivi fittizi superiori a 200.000 euro (art. 11, comma 2). La confisca allargata colpisce i beni di cui il condannato non riesce a giustificare la provenienza lecita, invertendo parzialmente l'onere della prova. Si coordina con il TUIR e il TUIVA per determinare le soglie di rilevanza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 12 ter D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — (Casi particolari di confisca)

In vigore dal 15/04/2000

((1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l' articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1; e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2)) ((8))

Commento

L'art. 12-ter, introdotto dalla riforma del 2015, estende ai reati tributari più gravi lo strumento della confisca allargata ex art. 240-bis c.p., originariamente concepita per la criminalità organizzata e di stampo mafioso. Il meccanismo si fonda su una presunzione relativa di origine illecita dei beni: il condannato che non riesca a giustificare la legittima provenienza di beni sproporzionati rispetto al proprio reddito dichiarato o alle proprie attività economiche può vedersi sottrarre tali beni indipendentemente dal nesso causale con il reato per cui è stato condannato.

Le soglie previste dall'art. 12-ter svolgono una funzione di selezione: la confisca allargata non si applica per violazioni di modesta entità, ma è riservata alle frodi fiscali che superano importi significativi (100.000-200.000 euro a seconda della fattispecie). La ratio è combattere l'accumulo patrimoniale illecito che tipicamente accompagna le frodi fiscali di dimensioni rilevanti, nelle quali i proventi dell'evasione vengono reimmessi nell'economia legale attraverso operazioni di riciclaggio o intestazioni fittizie. Il D.Lgs. 87/2024 ha confermato questa impostazione senza modificare le soglie, consolidando la scelta del legislatore di trattare i grandi evasori alla stregua dei soggetti sottoposti a misure antimafia sul piano patrimoniale.

Il condannato ha la possibilità di fornire la prova della lecita provenienza dei beni: si tratta di un onere probatorio inverso che richiede la produzione di documentazione fiscale, contabile e bancaria completa. L'assistenza legale qualificata, affiancata da consulenti contabili esperti, è essenziale già in fase cautelare per costruire una difesa patrimoniale efficace.

Casi pratici

Caso 1: Confisca allargata su patrimonio immobiliare

Un imprenditore viene condannato per dichiarazione fraudolenta con elementi passivi fittizi per 350.000 euro (art. 2). Il pubblico ministero rileva che il condannato possiede tre immobili del valore complessivo di 1,2 milioni di euro, sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati negli ultimi dieci anni. Attivata la procedura ex art. 12-ter e art. 240-bis c.p., l'imputato non riesce a giustificare la provenienza lecita degli immobili e subisce la confisca allargata.

Caso 2: Soglia non superata: confisca allargata inapplicabile

Una società viene condannata per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3, con imposta evasa pari a 80.000 euro. Poiché la soglia dell'art. 12-ter per questo reato è fissata a 100.000 euro, la confisca allargata non può essere disposta. Si applica la sola confisca obbligatoria ex art. 12-bis sul profitto del reato specifico.

Domande frequenti

Cos'è la confisca allargata ex art. 12-ter e come si distingue da quella ex art. 12-bis?

La confisca ex art. 12-bis colpisce il profitto o il prezzo del reato specifico. La confisca allargata ex art. 12-ter, rinviando all'art. 240-bis c.p., colpisce i beni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato dal condannato, indipendentemente dal nesso causale con il reato tributario. È più ampia e presuppone soglie minime di gravità della violazione.

Il condannato può evitare la confisca allargata dimostrando la provenienza lecita dei beni?

Sì. La confisca allargata si basa su una presunzione relativa: il condannato può contrastare la misura dimostrando la legittima provenienza dei beni. A tal fine è necessario produrre documentazione fiscale, contabile e bancaria che giustifichi l'accumulazione patrimoniale in modo lecito e tracciabile.

Quali reati tributari attivano la confisca allargata ex art. 12-ter?

I reati degli artt. 2, 3, 8 e 11 del D.Lgs. 74/2000, quando gli importi rilevanti superano le soglie previste: 200.000 euro per gli elementi passivi fittizi (artt. 2, 8, 11 co. 2) e 100.000 euro per l'imposta evasa (art. 3) o per imposte, sanzioni e interessi (art. 11, co. 1).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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