Testo dell'articoloVigente
Art. 10 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Sanzione amministrativa pecuniaria
In vigore dal 04/07/2001
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. ((Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo)) di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
3-bis. ((Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.))
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Commento
L'art. 10 del D.Lgs. 231/2001 costituisce il cuore del sistema sanzionatorio pecuniario degli enti, introducendo un meccanismo originale nel panorama del diritto sanzionatorio italiano. La struttura «per quote» — mutuata da esperienze di common law e dal modello tedesco dei Tagessätze — separa in due fasi distinte la determinazione della sanzione: nella prima il giudice stabilisce il numero di quote tenendo conto della gravità del fatto e dell'attività di prevenzione dell'ente (art. 11, comma 1); nella seconda fissa il valore unitario della quota in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11, comma 2). Questo doppio passaggio persegue una finalità di proporzionalità e di effettività della sanzione.
Il comma 3-bis, introdotto successivamente, prevede per specifici illeciti (in particolare quelli connessi alla concorrenza sleale e ai reati di mercato) un metodo alternativo basato sul fatturato globale dell'ente: la sanzione viene determinata come percentuale del fatturato dell'esercizio precedente, con l'obiettivo di garantire un impatto economico reale anche sugli enti di grandi dimensioni che potrebbero «assorbire» sanzioni fisse senza alcun effetto deterrente. Quando non è possibile accertare il fatturato, si torna al sistema delle quote.
La previsione che esclude il pagamento in misura ridotta — deroga significativa rispetto alla disciplina generale delle sanzioni amministrative — accentua il carattere parapenale del sistema 231. Sul piano della compliance, le linee guida di Confindustria raccomandano di includere nel risk assessment del MOG una stima delle sanzioni pecuniarie potenziali, utile a dimensionare gli investimenti in prevenzione. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing, rafforzando i meccanismi di segnalazione interna, contribuisce indirettamente a ridurre il rischio di sanzioni pecuniarie elevate, poiché l'ente che intercetta tempestivamente l'illecito può attivare i rimedi dell'art. 12 (risarcimento del danno e adozione del MOG) prima dell'apertura del dibattimento. Per una valutazione dell'esposizione pecuniaria specifica è opportuno rivolgersi a un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo della sanzione pecuniaria per corruzione tra privati
Una S.p.A. è ritenuta responsabile ex 231 per un episodio di corruzione tra privati commesso da un dirigente commerciale. Il giudice, applicando l'art. 10, determina 400 quote (gravità media, nessuna attenuante procedurale) e fissa il valore di ogni quota a 1.000 euro, tenendo conto del fatturato della società. La sanzione totale ammonta a 400.000 euro. Poiché l'ente non aveva adottato il MOG, non si applicano le riduzioni dell'art. 12. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso.
Caso 2: Sanzione pecuniaria ridotta per ente di piccole dimensioni
Una piccola cooperativa con 15 dipendenti risponde di un reato di ricettazione commesso da un socio nell'interesse dell'ente. Il giudice, considerata la limitata capacità economica della cooperativa, fissa 120 quote al valore unitario minimo di 258 euro, per una sanzione totale di circa 31.000 euro. La modulazione del valore quota garantisce che la sanzione sia effettiva senza risultare sproporzionata rispetto alle condizioni patrimoniali dell'ente. Un professionista legale qualificato avrebbe potuto supportare la difesa nella documentazione delle condizioni economiche.
Domande frequenti
Come funziona il sistema di calcolo della sanzione pecuniaria nel 231?
Il giudice determina prima il numero di quote (da 100 a 1.000) in base alla gravità del fatto, poi fissa il valore di ciascuna quota (da 258 a 1.549 euro circa) in base alle condizioni economiche dell'ente. La sanzione totale è il prodotto dei due valori.
È possibile pagare la sanzione 231 in misura ridotta come avviene per le ordinarie sanzioni amministrative?
No. L'art. 10, comma 4, esclude espressamente il pagamento in misura ridotta per le sanzioni pecuniarie 231, a differenza di quanto accade per la generalità delle sanzioni amministrative. Ciò conferma il carattere parapenale del sistema.
Quando si applica il metodo del fatturato invece del sistema delle quote?
Il comma 3-bis prevede il calcolo percentuale sul fatturato per specifici illeciti indicati dalla legge. In questi casi la sanzione è una percentuale del fatturato globale dell'esercizio precedente. Si torna al sistema delle quote quando il fatturato non è accertabile.
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