1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'art. 10 del D.Lgs. 231/2001 introduce la sanzione pecuniaria come conseguenza sempre applicabile all'ente per ogni illecito amministrativo dipendente da reato. Il sistema è strutturato «per quote»: il giudice determina prima il numero di quote (da 100 a 1.000) e poi l'importo unitario di ciascuna quota. Il valore di una quota oscilla originariamente tra 258 e 1.549 euro (corrispondenti in lire alle cifre indicate nel testo), ma il comma 3-bis - introdotto successivamente - prevede che per determinati illeciti la sanzione sia calcolata come percentuale del fatturato globale dell'ente relativo all'esercizio precedente. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta, a differenza di quanto previsto per molte altre sanzioni amministrative. Il sistema a «doppio binario» (numero quote + importo quota) consente al giudice di modulare la risposta sanzionatoria sia in funzione della gravità del fatto (agendo sul numero di quote ex art. 11) sia in funzione delle condizioni economiche dell'ente (agendo sull'importo per quota). La sanzione pecuniaria si coordina con le sanzioni interdittive degli artt. 9 e ss., con le riduzioni previste dall'art. 12 e con la possibilità di confisca del profitto del reato.
L'art. 10 del D.Lgs. 231/2001 costituisce il cuore del sistema sanzionatorio pecuniario degli enti, introducendo un meccanismo originale nel panorama del diritto sanzionatorio italiano. La struttura «per quote» - mutuata da esperienze di common law e dal modello tedesco dei Tagessätze - separa in due fasi distinte la determinazione della sanzione: nella prima il giudice stabilisce il numero di quote tenendo conto della gravità del fatto e dell'attività di prevenzione dell'ente (art. 11, comma 1); nella seconda fissa il valore unitario della quota in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11, comma 2). Questo doppio passaggio persegue una finalità di proporzionalità e di effettività della sanzione.
Il comma 3-bis, introdotto successivamente, prevede per specifici illeciti (in particolare quelli connessi alla concorrenza sleale e ai reati di mercato) un metodo alternativo basato sul fatturato globale dell'ente: la sanzione viene determinata come percentuale del fatturato dell'esercizio precedente, con l'obiettivo di garantire un impatto economico reale anche sugli enti di grandi dimensioni che potrebbero «assorbire» sanzioni fisse senza alcun effetto deterrente. Quando non è possibile accertare il fatturato, si torna al sistema delle quote.
La previsione che esclude il pagamento in misura ridotta - deroga significativa rispetto alla disciplina generale delle sanzioni amministrative - accentua il carattere parapenale del sistema 231. Sul piano della compliance, le linee guida di Confindustria raccomandano di includere nel risk assessment del MOG una stima delle sanzioni pecuniarie potenziali, utile a dimensionare gli investimenti in prevenzione. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing, rafforzando i meccanismi di segnalazione interna, contribuisce indirettamente a ridurre il rischio di sanzioni pecuniarie elevate, poiché l'ente che intercetta tempestivamente l'illecito può attivare i rimedi dell'art. 12 (risarcimento del danno e adozione del MOG) prima dell'apertura del dibattimento. Per una valutazione dell'esposizione pecuniaria specifica è opportuno rivolgersi a un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo della sanzione pecuniaria per corruzione tra privati
Caso 2: Sanzione pecuniaria ridotta per ente di piccole dimensioni
Domande frequenti
Come funziona il sistema di calcolo della sanzione pecuniaria nel 231?
Il giudice determina prima il numero di quote (da 100 a 1.000) in base alla gravità del fatto, poi fissa il valore di ciascuna quota (da 258 a 1.549 euro circa) in base alle condizioni economiche dell'ente. La sanzione totale è il prodotto dei due valori.
È possibile pagare la sanzione 231 in misura ridotta come avviene per le ordinarie sanzioni amministrative?
No. L'art. 10, comma 4, esclude espressamente il pagamento in misura ridotta per le sanzioni pecuniarie 231, a differenza di quanto accade per la generalità delle sanzioni amministrative. Ciò conferma il carattere parapenale del sistema.
Quando si applica il metodo del fatturato invece del sistema delle quote?
Il comma 3-bis prevede il calcolo percentuale sul fatturato per specifici illeciti indicati dalla legge. In questi casi la sanzione è una percentuale del fatturato globale dell'esercizio precedente. Si torna al sistema delle quote quando il fatturato non è accertabile.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
L'art. 10 del D.Lgs. 231/2001 introduce la sanzione pecuniaria come conseguenza sempre applicabile all'ente per ogni illecito amministrativo dipendente da reato. Il sistema è strutturato «per quote»: il giudice determina prima il numero di quote (da 100 a 1.000) e poi l'importo unitario di ciascuna quota. Il valore di una quota oscilla originariamente tra 258 e 1.549 euro (corrispondenti in lire alle cifre indicate nel testo), ma il comma 3-bis - introdotto successivamente - prevede che per determinati illeciti la sanzione sia calcolata come percentuale del fatturato globale dell'ente relativo all'esercizio precedente. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta, a differenza di quanto previsto per molte altre sanzioni amministrative. Il sistema a «doppio binario» (numero quote + importo quota) consente al giudice di modulare la risposta sanzionatoria sia in funzione della gravità del fatto (agendo sul numero di quote ex art. 11) sia in funzione delle condizioni economiche dell'ente (agendo sull'importo per quota). La sanzione pecuniaria si coordina con le sanzioni interdittive degli artt. 9 e ss., con le riduzioni previste dall'art. 12 e con la possibilità di confisca del profitto del reato.L'art. 10 del D.Lgs. 231/2001 costituisce il cuore del sistema sanzionatorio pecuniario degli enti, introducendo un meccanismo originale nel panorama del diritto sanzionatorio italiano. La struttura «per quote» - mutuata da esperienze di common law e dal modello tedesco dei Tagessätze - separa in due fasi distinte la determinazione della sanzione: nella prima il giudice stabilisce il numero di quote tenendo conto della gravità del fatto e dell'attività di prevenzione dell'ente (art. 11, comma 1); nella seconda fissa il valore unitario della quota in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11, comma 2). Questo doppio passaggio persegue una finalità di proporzionalità e di effettività della sanzione.
Il comma 3-bis, introdotto successivamente, prevede per specifici illeciti (in particolare quelli connessi alla concorrenza sleale e ai reati di mercato) un metodo alternativo basato sul fatturato globale dell'ente: la sanzione viene determinata come percentuale del fatturato dell'esercizio precedente, con l'obiettivo di garantire un impatto economico reale anche sugli enti di grandi dimensioni che potrebbero «assorbire» sanzioni fisse senza alcun effetto deterrente. Quando non è possibile accertare il fatturato, si torna al sistema delle quote.
La previsione che esclude il pagamento in misura ridotta - deroga significativa rispetto alla disciplina generale delle sanzioni amministrative - accentua il carattere parapenale del sistema 231. Sul piano della compliance, le linee guida di Confindustria raccomandano di includere nel risk assessment del MOG una stima delle sanzioni pecuniarie potenziali, utile a dimensionare gli investimenti in prevenzione. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing, rafforzando i meccanismi di segnalazione interna, contribuisce indirettamente a ridurre il rischio di sanzioni pecuniarie elevate, poiché l'ente che intercetta tempestivamente l'illecito può attivare i rimedi dell'art. 12 (risarcimento del danno e adozione del MOG) prima dell'apertura del dibattimento. Per una valutazione dell'esposizione pecuniaria specifica è opportuno rivolgersi a un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo della sanzione pecuniaria per corruzione tra privati
Caso 2: Sanzione pecuniaria ridotta per ente di piccole dimensioni
Domande frequenti
Come funziona il sistema di calcolo della sanzione pecuniaria nel 231?
Il giudice determina prima il numero di quote (da 100 a 1.000) in base alla gravità del fatto, poi fissa il valore di ciascuna quota (da 258 a 1.549 euro circa) in base alle condizioni economiche dell'ente. La sanzione totale è il prodotto dei due valori.
È possibile pagare la sanzione 231 in misura ridotta come avviene per le ordinarie sanzioni amministrative?
No. L'art. 10, comma 4, esclude espressamente il pagamento in misura ridotta per le sanzioni pecuniarie 231, a differenza di quanto accade per la generalità delle sanzioni amministrative. Ciò conferma il carattere parapenale del sistema.
Quando si applica il metodo del fatturato invece del sistema delle quote?
Il comma 3-bis prevede il calcolo percentuale sul fatturato per specifici illeciti indicati dalla legge. In questi casi la sanzione è una percentuale del fatturato globale dell'esercizio precedente. Si torna al sistema delle quote quando il fatturato non è accertabile.