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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 4 del D.Lgs. 231/2001 estende la responsabilità degli enti ai reati-presupposto commessi all'estero da persone fisiche che agiscono nell'interesse o a vantaggio dell'ente avente sede principale in Italia. La norma rinvia espressamente agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, che individuano i casi in cui la legge italiana si applica ai reati commessi all'estero (reati contro la personalità dello Stato, delitti politici, reati in materia di moneta, reati commessi da pubblici ufficiali). Condizione negativa: lo Stato estero dove è stato commesso il fatto non deve aver già esercitato la propria giurisdizione nei confronti dell'ente. Se la legge richiedesse la richiesta del Ministro della Giustizia per procedere contro la persona fisica, la stessa richiesta deve riguardare anche l'ente. La disposizione è rilevante per i gruppi multinazionali con holding italiana: attività illecite compiute da dipendenti o manager all'estero nell'interesse della capogruppo italiana possono radicare la competenza italiana e la responsabilità dell'ente ai sensi del 231/2001. Il MOG deve quindi estendere la propria mappatura dei rischi alle attività estere degli enti soggetti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 4 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Reati commessi all’estero

In vigore dal 04/07/2001

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 10 del codice penale , gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo. Nota all'art. 4: – Si riporta il testo degli articoli 7 , 8 , 9 e 10 del codice penale : "Art. 7 (Reati commessi all'estero). – È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.". "Art. 8 (Delitto politico commesso all'estero). – Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.". "Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). – Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.". "Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.".

Commento

L'art. 4 del D.Lgs. 231/2001 affronta il tema della giurisdizione extraterritoriale della responsabilità degli enti, introducendo una norma di coordinamento con il codice penale che ha un rilievo pratico crescente nell'economia globalizzata. La disposizione stabilisce che gli enti con sede principale in Italia rispondono anche per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche che operano per loro conto, purché ricorrano le condizioni degli artt. 7-10 c.p. e lo Stato estero non abbia già esercitato la propria giurisdizione nei confronti dell'ente medesimo.

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. delimita i casi di applicazione extraterritoriale: reati contro la personalità dello Stato, delitti politici, reati in materia di valuta, reati commessi da pubblici ufficiali. La clausola di sussidiarietà — «purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto» — evita il rischio di doppia sanzione internazionale sull'ente, rispettando il principio del ne bis in idem nella sua dimensione transnazionale. Nei casi in cui la legge richiede la richiesta ministeriale per procedere contro la persona fisica, la stessa condizione si ripercuote sulla procedibilità contro l'ente.

Dal punto di vista della compliance, l'art. 4 impone ai gruppi con strutture estere di non limitare il MOG alla sola realtà domestica. Le linee guida di Confindustria segnalano che le multinazionali con holding italiana devono estendere la mappatura dei rischi-reato alle filiali e agli uffici di rappresentanza esteri, con particolare attenzione ai reati di corruzione internazionale (art. 25 D.Lgs. 231/2001 coord. con la Convenzione OCSE del 1997) e ai reati ambientali commessi in giurisdizioni estere ma nell'interesse della capogruppo. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing rafforza questa impostazione prevedendo canali di segnalazione che devono essere accessibili anche ai lavoratori di controllate estere. Per valutare l'estensione del proprio rischio 231 extraterritoriale è consigliabile rivolgersi a un professionista legale qualificato.

Domande frequenti

Un'azienda italiana risponde ex 231 per un reato commesso dalla sua filiale estera?

Dipende: se l'ente ha sede principale in Italia e il reato rientra tra quelli per cui la legge italiana è applicabile ai sensi degli artt. 7-10 c.p., e se lo Stato estero non ha già proceduto, l'ente italiano può rispondere ex art. 4. Occorre tuttavia valutare caso per caso le condizioni di procedibilità.

Cosa succede se lo Stato estero ha già condannato l'ente per lo stesso fatto?

In tal caso l'art. 4 esclude la giurisdizione italiana: la condizione «purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo» evita il cumulo di sanzioni internazionali sullo stesso ente per il medesimo fatto.

Il MOG deve coprire anche le attività delle controllate estere?

Sì, per i gruppi con holding italiana. L'art. 4 estende la responsabilità ai fatti commessi all'estero nell'interesse dell'ente italiano: il MOG e la mappatura dei rischi devono quindi considerare anche i processi a rischio delle strutture operative estere.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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