Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Principio di legalità
In vigore dal 04/07/2001
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Vedi anche
→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→D.Lgs. 231/2001 art. 3 - Art. 3 D.Lgs. 231/2001 - Successione di leggi→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→Art. 4 D.Lgs. 231/2001 – Reati commessi all’estero→Art. 5 D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità dell’ente→Art. 6 D.Lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizza…→Art. 7 D.Lgs. 231/2001 – Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli d…→Art. 8 D.Lgs. 231/2001 – Autonomia delle responsabilità dell’ente→Art. 9 D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni amministrative→Art. 10 D.Lgs. 231/2001 – Sanzione amministrativa pecuniaria
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 sancisce il principio di legalità applicato alla responsabilità amministrativa da reato degli enti: un ente non può essere ritenuto responsabile se la sua responsabilità e le relative sanzioni non erano espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Il principio riprende il fondamentale «nullum crimen, nulla poena sine lege» del diritto penale (art. 25 Cost., art. 1 c.p.) e lo traspone nel sistema 231. Ciò significa che il catalogo dei reati-presupposto elencati negli artt. 24 e seguenti del decreto ha carattere tassativo: l'ente risponde solo per quei reati espressamente inclusi nel catalogo al momento del fatto, non per analogia. Ogni ampliamento del catalogo avviene con legge ordinaria successiva e vale solo per fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Il principio di legalità opera anche sul versante sanzionatorio: le sanzioni applicabili all'ente devono essere quelle previste dalla legge vigente al momento del reato. Questo articolo è fondamentale per distinguere il perimetro del 231/2001 (responsabilità parapenale tassativa) dalla normativa antiriciclaggio 231/2007, che segue invece un approccio di compliance prudenziale non fondato sul catalogo-reato. Il MOG e l'OdV devono essere calibrati sui reati-presupposto tipizzati dalla legge al momento della loro adozione.Il principio di legalità codificato dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 costituisce il cardine garantistico dell'intero sistema sanzionatorio degli enti. Mutuando il canone penalistico «nullum crimen sine lege», la disposizione stabilisce che l'ente non può essere colpito da responsabilità amministrativa se tale responsabilità - e le relative sanzioni - non erano espressamente previste dalla legge vigente al momento della commissione del fatto-reato presupposto. Si tratta di una scelta deliberata del legislatore delegato, volta a conferire alla responsabilità degli enti un tasso di garanzia pari a quello assicurato al reo persona fisica dall'art. 25 della Costituzione.
La norma ha conseguenze pratiche rilevanti: il catalogo dei reati-presupposto, contenuto negli artt. 24-25-octies del decreto e via via ampliato da numerosi interventi normativi successivi (da ultimo con i reati ambientali, i reati tributari inseriti dalla L. 157/2019 e il nuovo art. 25-quinquiesdecies), ha efficacia esclusivamente pro futuro. Un ente non potrà essere chiamato a rispondere per un reato-presupposto introdotto nel catalogo dopo la commissione del fatto, anche se in quel momento la condotta era già penalmente rilevante per la persona fisica. Questa distinzione è centrale nella redazione e nell'aggiornamento del MOG: i protocolli di prevenzione e le procedure di controllo del Modello devono essere costruiti sull'elenco dei reati-presupposto vigenti all'atto dell'adozione, con revisioni periodiche ogniqualvolta il legislatore amplia il catalogo.
Le linee guida di Confindustria raccomandano un processo strutturato di gap analysis normativa: ogni volta che la legge inserisce nuove fattispecie nel catalogo 231, l'OdV - coordinandosi con la funzione legale e compliance - deve valutare se il MOG esistente copra già i nuovi rischi o richieda aggiornamenti. Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing ha ulteriormente rafforzato questo approccio, imponendo canali di segnalazione interni che devono necessariamente articolarsi anche sui reati-presupposto 231 al momento vigenti. Per una corretta mappatura dei rischi-reato specifici dell'ente è consigliabile avvalersi di un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Reato tributario commesso prima dell'inserimento nel catalogo 231
Caso 2: Gap analysis MOG dopo l'inserimento di nuovi reati-presupposto
Domande frequenti
Un ente può rispondere per un reato-presupposto inserito nel catalogo 231 dopo la commissione del fatto?
No. L'art. 2 sancisce che la responsabilità dell'ente deve essere espressamente prevista dalla legge entrata in vigore prima del fatto. L'ampliamento retroattivo del catalogo dei reati-presupposto è costituzionalmente precluso.
Il principio di legalità si applica anche alle sanzioni?
Sì. La norma richiede che siano previste dalla legge previgente sia la responsabilità dell'ente sia le relative sanzioni. Non è quindi possibile applicare sanzioni più gravi di quelle previste dalla legge in vigore al momento del reato.
Come influisce l'art. 2 sull'aggiornamento del MOG?
Il MOG deve essere periodicamente aggiornato ogni volta che il legislatore amplia il catalogo dei reati-presupposto. Il principio di legalità impone che i nuovi protocolli di prevenzione coprano le fattispecie introdotte solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di modifica.