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Art. 9 ter L. 212/2000 — (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

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Art. 9 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) — (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

In vigore dal 01/08/2000

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1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. È fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati. ))