Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 quinquies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Vizi dell’attività istruttoria)
In vigore dal 01/08/2000
((
1. Non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge. ))
Vedi anche
→Statuto Contribuente art. 7-quater - Art. 7 quater L. 212/2000 - (Irregolarità degli atti dell’amminis…→Statuto Contribuente art. 7-sexies - Art. 7 sexies L. 212/2000 - (Vizi delle notificazioni)→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Art. 7 ter L. 212/2000 – (Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria)→Art. 7 bis L. 212/2000 – (Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria)→Art. 7 L. 212/2000 – Chiarezza e motivazione degli atti→Art. 8 L. 212/2000 – Tutela dell’integrità patrimoniale→Art. 6 bis L. 212/2000 – Principio del contraddittorio→Art. 6 L. 212/2000 – Conoscenza degli atti e semplificazione→Art. 9 L. 212/2000 – Rimessione in termini
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 7 quinquies, inserito dal D.Lgs. 219/2023, introduce nello Statuto del Contribuente una regola di inutilizzabilità probatoria a tutela del contribuente: gli elementi acquisiti oltre i termini di permanenza nei locali aziendali fissati dall'articolo 12, comma 5 (trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta in casi di particolare complessità) o in violazione di legge non possono essere utilizzati né in sede amministrativa né in sede giudiziale per fondare l'accertamento del tributo. La norma costituisce trasposizione fiscale del principio civilistico e processualpenalistico di inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita e codifica gli approdi della Cassazione tributaria che già escludeva la rilevanza di prove acquisite in violazione del domicilio, senza autorizzazione, o oltre i termini di permanenza dei verificatori. L'inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario e può fondare l'annullamento dell'atto impositivo. La disciplina si coordina con l'articolo 12 dello stesso Statuto, con l'articolo 33 DPR 600/1973 e con l'articolo 52 DPR 633/1972, e si applica sia agli accessi nei locali aziendali sia alle attività istruttorie atipiche.L'introduzione di una clausola generale di inutilizzabilità è una innovazione strutturale del procedimento tributario. Prima della riforma, la Cassazione tributaria oscillava tra la tesi della «invalidità derivata» (l'atto fondato su prove illecite è annullabile) e quella della «irrilevanza della modalità di acquisizione» (l'atto è valido se nel merito la pretesa è fondata). L'articolo 7 quinquies sceglie la prima opzione e la generalizza, allineando il diritto tributario allo standard del giusto procedimento di matrice europea. La violazione di legge rilevante comprende sia le norme procedimentali (articolo 12 Statuto, articolo 52 DPR 633/1972, articolo 33 DPR 600/1973) sia quelle costituzionali (articoli 14 e 24 Costituzione) e unionali.
Il rinvio all'articolo 12, comma 5 dello Statuto riguarda i termini di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente: trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta su motivata richiesta del dirigente. Le prove raccolte oltre tale limite sono colpite da inutilizzabilità automatica, indipendentemente dal loro contenuto. La norma incentiva la celerità delle verifiche e tutela il diritto del contribuente alla regolare prosecuzione dell'attività d'impresa. Il consulente contabile che assiste il contribuente in verifica deve protocollare formalmente l'inizio e la fine dell'accesso, contestando per iscritto eventuali sforamenti.
Il regime dell'inutilizzabilità ha effetti processuali pregnanti: il giudice tributario, anche d'ufficio, deve espungere dal materiale decisorio le prove illecite. Se la pretesa si fonda esclusivamente su tali elementi, l'atto va annullato; se si fonda anche su prove lecite autonome, il giudice deve verificare se queste, da sole, reggono la motivazione. La regola interagisce con l'articolo 7 dello Statuto sulla motivazione: un atto motivato in modo dipendente da prove inutilizzabili è viziato per insufficienza motivazionale sopravvenuta.
Casi pratici
Caso 1: Verifica oltre i trenta giorni: documenti acquisiti inutilizzabili
Caso 2: Accesso senza autorizzazione del PM in locale promiscuo: inutilizzabilità
Domande frequenti
Cosa significa «prove acquisite oltre i termini di permanenza»?
L'articolo 12, comma 5 dello Statuto fissa in trenta giorni lavorativi (prorogabili di altri trenta con motivata richiesta del dirigente) la permanenza dei verificatori nei locali del contribuente per le verifiche fiscali. Trascorso tale termine, le ulteriori acquisizioni documentali o testimoniali compiute presso la sede sono inutilizzabili. Il calcolo riguarda i giorni effettivi di presenza dei verificatori, non la durata complessiva della verifica. Documentazione richiesta successivamente per via formale fuori sede non rientra nel divieto.
Quali violazioni di legge attivano l'inutilizzabilità?
Rilevano sia violazioni procedimentali (accesso senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica nei locali adibiti anche ad abitazione, mancato rispetto dell'articolo 52 DPR 633/1972, assenza di motivata richiesta di accesso) sia violazioni di norme costituzionali (articolo 14 Costituzione, inviolabilità del domicilio) e di garanzie unionali. Anche prove acquisite da soggetti incompetenti o con modalità coercitive non autorizzate ricadono nella sanzione. La giurisprudenza include nel concetto le perquisizioni atipiche e le acquisizioni informatiche prive di adeguata catena di custodia.
Il giudice tributario può rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità?
Sì, l'inutilizzabilità è una nullità di carattere processuale rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di giustizia tributaria in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dei principi generali del procedimento. Tuttavia è prudente per il contribuente sollevare l'eccezione già nel ricorso introduttivo ex articolo 18 D.Lgs. 546/1992, indicando puntualmente la prova illecita e la norma violata. Una contestazione tempestiva consente al giudice di valutare anche la prova di resistenza e di stabilire se l'atto si regga su elementi autonomi non viziati.