Testo dell'articoloVigente
Art. 78 Cont. Trib. – Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d’insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.
2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla corte di giustizia tributaria di primo grado competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell’ente impositore s’intende definitivamente abbandonata.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 78 disciplina il regime transitorio per le controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali, organi superati dalla riforma.
Contenuto della disposizione
Le controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali proseguono davanti alle corti tributarie secondo le nuove regole, con riassunzione nei termini di legge.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma unifica la giurisdizione tributaria, eliminando le commissioni comunali e centralizzando il contenzioso davanti alle corti tributarie regionali (oggi corti di giustizia tributaria).
Profili operativi e casi tipici
Casi residuali oggi inesistenti; la riassunzione presso le corti tributarie è ormai completata.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Cosa erano le commissioni comunali per i tributi locali?
Organi pre-1992 competenti su tributi locali (ICI, TARSU); superati dal D.Lgs. 546/1992.
Le cause sono passate alle corti tributarie?
Sì, mediante translatio iudicii con riassunzione nei termini transitori.
Casi attuali?
Tutti i tributi locali sono oggi devoluti alle corti di giustizia tributaria di primo grado.