Art. 78 Cont. Trib. – Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d’insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.
2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla corte di giustizia tributaria di primo grado competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell’ente impositore s’intende definitivamente abbandonata.
Stesso numero, altri codici
- Art. 78 Codice Civile: Affinita'
- Articolo 78 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 78 Codice del Consumo: Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti
- Articolo 78 Codice della Strada: Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
- Articolo 78 Codice di Procedura Penale: Formalità della costituzione di parte civile
- Articolo 78 Codice Penale: (Limiti degli aumenti delle pene principali)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.